L’ordine di esecuzione deve essere notificato al difensore della fase di cognizione

La funzione del difensore della fase di cognizione continua ad esplicarsi anche in relazione a quella esecutiva, sempre che il condannato non abbia appositamente nominato un difensore per quest’ultima fase processuale.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39894/17 depositata il 4 settembre. La vicenda. Il GIP di Genova, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava non esecutivo l’ordine di esecuzione emesso dal PM in esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva per mancanza della notifica ad uno dei due difensori che avevano assistito l’imputato nella fase di cognizione. Il provvedimento viene impugnato in Cassazione del Procuratore della Repubblica per violazione dell’art. 655 e 656 c.p.p Difesa tecnica nella fase esecutiva. La Corte ricorda che l’art. 656, comma 5, c.p.p. non indica un criterio per nominare un difensore d’ufficio a cui notificare l’ordine di esecuzione nel caso di mancanza di un difensore di fiducia, prevedendo che la funzione del difensore della fase di cognizione continui ad esplicarsi anche in relazione a quella esecutiva, sempre che il condannato non abbia appositamente nominato un difensore per quest’ultima fase processuale. Ne consegue che, qualora nella fase di cognizione la difesa sia stata assunta da due difensori di fiducia, la notifica dell’ordine di esecuzione deve essere effettuata nei confronti di entrambi, ove il condannato non abbia nominato un altro difensore per la fase esecutiva. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 febbraio – 4 settembre 2017, n. 39894 Presidente Di Tomassi – Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 maggio 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, richiamando l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dichiarava non esecutivo, per mancanza di notifica a uno dei due difensori che avevano assistito l’imputato nella fase di cognizione, l’ordine di esecuzione n. 1792/2012, emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di A.S. in relazione alla sentenza di condanna a pena detentiva pronunciata il 20 febbraio 2012, dichiarata esecutiva il 14 dicembre 2012. Veniva disposta la sospensione dell’esecuzione e la liberazione dell’interessato. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale ha proposto ricorso per cassazione con atto datato 19 maggio 2016 in cui deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 655, comma 5, e 656, comma 5, cod. proc. pen. L’art. 655, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce la regola generale in base alla quale tutti i provvedimenti del pubblico ministero, dei quali sia prescritta la notificazione al difensore, debbono essere notificati al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell’art. 97 cod. proc. pen. Unica deroga a tale regola generale è dettata dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in base al quale l’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio. La norma fornisce un criterio per individuare, in assenza di un difensore nominato per la fase esecutiva, quel difensore di ufficio che altrimenti andrebbe nominato per tale fase. Avuto riguardo alle previsioni delle citate disposizioni, non può sostenersi che, qualora l’imputato sia stato assistito da due difensori di fiducia nella fase di cognizione, la notifica dell’ordine di esecuzione vada compiuta nei confronti di entrambi, perché in realtà il difensore di fiducia che ha assistito l’imputato nella fase di cognizione è sostanzialmente, nella fase esecutiva, un difensore di ufficio. E la finalità di rendere più effettiva la tutela del condannato è adeguatamente garantita dall’intervento dell’uno o dell’altro dei difensori di fiducia della fase di cognizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La disposizione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non fornisce un criterio per la nomina di un difensore di ufficio cui notificare l’ordine di esecuzione in caso di mancata nomina di un difensore di fiducia per la fase esecutiva, ma prevede che la funzione propria del difensore della fase di cognizione continui ad esplicarsi in relazione alla notifica dell’ordine di esecuzione della pena, nell’ipotesi in cui il condannato non abbia nominato un difensore per la fase esecutiva. Il difensore della fase di cognizione, quindi, se era stato nominato dall’interessato, non subisce quella sorta di conversione in difensore di ufficio che sembra configurata dal ricorrente, nel momento in cui afferma che, per la notifica dell’ordine di esecuzione, il difensore della fase di cognizione sarebbe sostanzialmente un difensore d’ufficio che sopperisce alla mancata nomina di un difensore di fiducia nella fase esecutiva . Dalla prosecuzione della funzione svolta dal difensore della fase di cognizione deriva che, qualora due siano stati i difensori in tale fase, ad entrambi spetti, come correttamente ritenuto nel caso in esame dal giudice dell’esecuzione, la notifica dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ove non sia stato nominato dal condannato un difensore per la fase esecutiva. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.