Il mandato d’arresto europeo, si ma a disporlo deve essere il giudice

In tema di MAE l’art. 1, comma 3, l. n. 69/05, dispone che l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia sottoscritto da un giudice .

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 39861/17, depositata il 1° agosto. Il caso. La Corte d’Appello disponeva la consegna dell’imputato, cittadino italiano, all’autorità giudiziaria della Bulgaria in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla procura distrettuale di Sofia dietro ordine nazionale della Procura Rionale, perché indiziato dei reati di truffa e di appropriazione indebita. Avverso tale provvedimento la difesa ricorre in Cassazione , lamentando che il giudice di Appello avrebbe disposto la consegna nonostante il mandato di arresto europeo ed il titolo cautelare nazionale fossero stati emessi non da un giudice, ma da un PM, ufficio cui spetta la mera attivazione della procedura. Il mandato di arresto europeo. La Cassazione esordisce, riportando quando disposto dall’art. 1, comma 3, l. n. 69/05, il quale dispone che l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia sottoscritto da un giudice . Nel caso di specie, la Corte ritiene che la previsione in esame assuma una natura sostanziale ed abbia ad oggetto quanto costituisce il presupposto stesso del mandato di arresto europeo. Garanzia della libertà della persona interessata dal MAE è, infatti, che questo basi il proprio fondamento su un provvedimento di un giudice. Per questo motivo la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 31 agosto – 1 settembre 2017, n. 39861 Presidente De Tomassi - Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, ha disposto la consegna di P.R. , cittadino italiano, all’autorità giudiziaria della Bulgaria in esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso il 12 giugno 2017 dalla Procura distrettuale di Sofia dietro ordine nazionale in data 22 marzo 2017 della Procura Rionale di Sofia, perché indiziato dei reati di truffa e di appropriazione indebita artt. 211, 209 e 26 cod. pen. bulgaro . 2. Per unico ed articolato motivo ricorre avverso l’indicata sentenza la difesa del consegnando, deducendo l’erronea applicazione della legge processuale art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen. e, segnatamente, dell’art. 1, comma 3, legge n. 690 del 2005 nonché degli artt. 13 e 111, comma settimo, Cost. e dell’art. 291 cod. proc. pen La Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna nonostante il mandato di arresto Europeo ed il titolo cautelare nazionale fossero stati emessi non da un giudice ma dal p.m., ufficio cui sarebbe spettata la mera attivazione della procedura. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. L’art. 1, comma 3, della legge n. 69 del 2005, di cui si deduce in ricorso la violazione, recita che l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto Europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice . . L’indicata previsione non riguarda l’atto per il quale si richiede allo Stato membro la consegna o il mandato di arresto Europeo, ma si rivolge direttamente al provvedimento cautelare nazionale di limitazione della libertà di una persona. Come già da questa Corte affermato, la previsione assume natura sostanziale ed ha ad oggetto quanto costituisce il presupposto stesso del mandato di arresto Europeo. La garanzia della libertà della persona attinta dal mandato Europeo è infatti che quest’ultimo rivenga il proprio fondamento in un provvedimento di un giudice Sez. 6, n. 8449 del 14/02/2007, Piaggio, Rv. 235560 per il richiamo che il provvedimento interno, impositivo di misura cautelare debba contenere la sottoscrizione di un giudice Sez. 6, n. 6901 del 13/02/2007, Ammesso, non massimata sul punto, par. 2.5 motivazione in termini, Sez. 6, n. 1125 del 8/01/2009, Stojanovic, Rv. 244140, pure massimata sul diverso profilo della mancanza di sottoscrizione da parte di un giudice, del mandato di arresto . 2. Violativa dell’indicata previsione, risultando il mandato di arresto per cui è domanda di consegna emesso su disposizione nazionale del PM presso l’Ufficio del Procuratore Rionale di Sofia, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio non sussistendo allo stato le condizioni per la consegna all’autorità giudiziaria della Bulgaria. 3. Seguono gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005 ed all’art. 626 cod. proc. pen., attesa la sottoposizione del ricorrente a misura cautelare incidentale, caducata dal disposto annullamento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altro titolo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69 del 2005 e la comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen