Revoca della messa alla prova: il dibattimento riprende immediatamente

E' legittimo il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni dispone l'immediata prosecuzione del dibattimento, in precedenza sospeso per mettere alla prova l'imputato, una volta revocata l'ordinanza che aveva disposto l'accesso all'istituto di favore.

Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 39767/17 depositata il 31 agosto 2017. Una prova lasciata a metà. La decisione che oggi commentiamo trae origine da una vicenda processuale celebratasi tutta davanti agli organi – di primo e di secondo grado – della giustizia minorile. Un giovane, imputato di furto d'auto, viene condannato dal Tribunale per i minorenni la sentenza è confermata dalla Corte d’Appello in corso di dibattimento di primo grado, però, l'imputato aveva chiesto e ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova. Purtroppo per lui, nelle more diveniva definitiva un'altra decisione di condanna, sicchè si procedeva a revocare la sospensione. Disposta l'udienza camerale, alla presenza di un difensore d'ufficio – assenti sia l'imputato, sia il suo patrono di fiducia – il Tribunale per i minorenni revocava l'accesso all'istituto di favore e, ripreso immediatamente il dibattimento, lo concludeva con sentenza di condanna. Confermata, come dicevamo, in appello, ecco adesso il ricorso per cassazione con cui, fra l'altro, si lamenta la nullità della sentenza di primo grado. Revoca della messa alla prova e prosecuzione del dibattimento tempi e modi secondo la Cassazione. La questione più interessante sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità è quella riguardante l'eventuale vizio che affliggerebbe una sentenza di condanna pronunciata immediatamente – oseremmo dire quasi contestualmente – alla revoca della sospensione del processo con messa alla prova. Il ricorrente, nel suo gravame, sostiene la tesi della necessità che, una volta revocato l'istituto di favore, si sarebbe dovuto rinviare il procedimento per proseguire il dibattimento. La Suprema Corte, però, è di diverso avviso. Il nocciolo della decisione degli Ermellini è piuttosto semplice non vi è alcuna norma che vieti espressamente l'assunzione contestuale della decisione di revocare la sospensione del processo con messa alla prova e di disporre la prosecuzione del dibattimento. Nè il presunto divieto di proseguire immeditamente il processo già sospeso sarebbe altrimenti ricavabile dai principi generali del rito minorile. Dobbiamo osservare che, in realtà, il codice” di rito minorile non è particolarmente preciso in merito alle scansioni processuali da seguire nel caso di specie è, infatti, soltanto previsto che, decorso il periodo di sospensione , il giudice procede a fissare una nuova udienza se la prova ha avuto esito positivo dichiara con sentenza l'estinzione del reato altrimenti provvede nelle forme dell'udienza preliminare se, evidentemente, la sospensione è stata chiesta in quella sede , ovvero con quelle dell'udienza dibattimentale. Il che significa, in parole povere, che il processo riprende da dove si è interrotto. E' consentito tutto ciò che non è espressamente proibito. Nessun divieto, quindi, di proseguire il dibattimento non appena venga pronunciata l'ordinanza di revoca della sospensione. Per meglio corroborare il proprio percorso motivazionale, la Cassazione effettua un parallelismo con l'omologo – e di più recente conio – istituto del rito ordinario. Quest'ultimo contiene una regola specifica, secondo cui è espressamente previsto che il dibattimento riprenda soltanto dopo la definitività dell'ordinanza di revoca della sospensione. Una disposizione del genere, come abbiamo visto, manca nel rito minorile. La questione, non nuova, era stata tra l'altro già posta al vaglio dei giudici di legittimità, che – l'ultimo precedente noto è del 2015 – hanno sempre sostenuto la perfetta regolarità della prosecuzione del dibattimento non appena disposta la revoca della sospensione. Niente da fare, dunque la sentenza di primo grado non è nulla. Sempre ragionando come vuole la Suprema Corte, dobbiamo però dedurre che l'eventuale rinvio ad altra udienza per la prosecuzione dibattimentale, dato che non è espressamente vietato, è comunque consentito. Il problema, a questo punto, si sposta sul piano della dinamica del singolo caso concreto è stata fatta apposita richiesta di rinvio? Vi erano ragioni che imponevano una definizione immediata del procedimento? A questi interrogativi, ovviamente, non siamo in grado di rispondere nemmeno per ipotesi.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 maggio – 31 agosto 2017, n. 39767 Presidente Lapalorcia – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari, Sezione per i Minorenni, confermava la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bari, con la quale G.G. era stato condannato, per il reato di furto aggravato di un’autovettura Fiat Panda di proprietà di A.F. , alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro trecento di multa, ritenute le attenuanti generiche e la diminuente della minore età equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Avverso tale provvedimento d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, rappresentando un unico motivo di ricorso con cui si lamenta violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c e 179 cod. proc. pen., in relazione ai mancati intervento, assistenza e partecipazione dell’imputato e del suo difensore, nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c ed e , cod. proc. pen In particolare, si evidenzia una nullità del dibattimento e della sentenza di condanna di primo grado, in ragione della violazione delle disposizioni di cui all’art. 178, comma 1, lett. c e 179 cod. proc. pen Il Tribunale per i minorenni, nell’udienza del 19.7.2011 -fissata per la verifica delle condizioni di un’eventuale revoca della messa alla prova, cui era stato già ammesso l’imputato, in ragione del suo arresto in esecuzione di altra condanna alla pena di anni tre di reclusione avrebbe revocato l’istituto di favore e, alla medesima udienza, mutato il Presidente in seguito all’accoglimento dell’istanza di astensione del precedente magistrato incaricato, avrebbe ripreso erroneamente il dibattimento, nonostante la legittima assenza dell’imputato rinunciante e del suo difensore, trattandosi di udienza ex art. 127 cod. proc. pen. quindi, senza ulteriori avvisi per le parti, e per questo, in violazione del disposto degli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 488 del 1988, lo stesso Tribunale, nominato un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e, acquisito da questi il consenso all’utilizzazione degli atti precedentemente compiuti si trattava dell’acquisizione di tutti gli atti delle indagini preliminari, sull’accordo delle parti, e dell’esame dell’imputato, avvenuti all’udienza del 11.1.2011 , ha deciso il processo. La trattazione del processo nella stessa udienza disposta per la revoca della messa alla prova in mancanza altresì, di avvisi all’imputato ed al sue difensore dà luogo, secondo la prospettazione difensiva, al vizio dedotto di nullità assoluta della sentenza. L’erroneità dell’argomentazione con la quale la Corte d’Appello di Bari aveva respinto i motivi di impugnazione determina poi, secondo il ricorrente, il vizio di illogicità della motivazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. L’unico motivo proposto si snoda sul filo logico della illegittimità della condotta processuale posta in essere dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente ritenuta, invece, corretta dalla Corte d’Appello di Bari che, in un’unica udienza, fissata per la verifica delle condizioni di un’eventuale revoca della messa alla prova, cui era stato già ammesso in precedenza l’imputato minorenne, ha poi effettivamente revocato l’istituto di favore, ripreso il dibattimento alla presenza del solo difensore di ufficio in quella sede nominato e, acquisito da quest’ultimo il consenso all’utilizzazione degli atti precedentemente compiuti, senza ulteriori avvisi per le parti, ha deciso il processo. La questione, pertanto, ha ad oggetto la possibilità, nel processo minorile, di proseguire il dibattimento, in precedenza sospeso, nella medesima udienza disposta, con rito camerale, per la revoca della messa alla prova già concessa e successivamente, appunto, revocata, essendosi verificate delle condizioni ostative alla sua prosecuzione ai sensi dell’art. 28, comma 5, D.P.R. n. 488 del 1988. Il difensore lamenta che in tal caso, stante la legittima assenza sua e dell’imputato, solo facoltizzati a presenziare all’udienza di revoca della messa alla prova, che si svolge con rito camerale ex art. 127 cod. proc. pen., il Tribunale per i minorenni avrebbe dovuto non già riprendere immediatamente il dibattimento in quella sede, alla presenza di un difensore d’ufficio al momento nominato, bensì rinviare ad altra udienza, dando avviso alle parti della revoca della sospensione del processo per messa alla prova e della ripresa dell’istruttoria dibattimentale, pena la nullità degli atti e della sentenza ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179 cod. proc. pen A giudizio del Collegio, tuttavia, il Tribunale per i minorenni di Bari e la Corte d’Appello che ne ha confermato la decisione non hanno errato nell’interpretazione delle disposizioni rilevanti previste dagli artt. 28, 29, 31, 32 e 33 del D.P.R. n. 488 del 1988. Ed infatti, conducono alla correttezza della soluzione adottata più elementi interpretativi. Anzitutto, il complesso delle disposizioni normative del D.P.R. n. 488 del 1988 delinea un procedimento di messa alla prova minorile che comporta, in caso di esito positivo, l’estinzione del reato in diverse fasi processuali quella dell’udienza preliminare art. 32, comma 1 ovvero del dibattimento art. 33 tuttavia, l’ammissione alla messa alla prova con sospensione del processo è sempre revocabile, in presenza delle condizioni di cui all’art. 28, comma 5, D.P.R. n. 488 del 1988. In caso di esito negativo, il processo riprende dal punto da cui è stato interrotto come si evince agevolmente dal complesso delle disposizioni richiamate e in particolare dall’art. 29 del citato D.P.R. . La revoca, peraltro, non può che avvenire nel contraddittorio tra le parti, revocata la sospensione del processo, con ordinanza Sez. 1, n. 2110 del 6/5/1991, Ciuffrida, Rv. 188538 . Il contraddittorio già sostanzialmente aperto per l’udienza fissata al fine di decidere sulla revoca si traduce, quindi, all’esito della revoca disposta in una ripresa immediata del processo sospeso, dal punto in cui l’istruttoria era stata bloccata. Nel caso di specie, il dibattimento, prima dell’ordinanza ammissiva della messa alla prova, aveva visto compiersi all’udienza del 11/1/2011 alcune fasi essenziali, attraverso l’acquisizione di tutti gli atti delle indagini preliminari con il consenso delle parti e l’esame dell’imputato, che proprio in quella sede aveva chiesto l’ammissione all’istituto premiale. Pertanto, fondatamente la Corte d’Appello di Bari, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che difensore e ricorrente fossero ben consci del fatto che, andando incontro ad una sicura revoca della messa alla prova, in seguito all’arresto del G. in esecuzione di una condanna a tre anni di reclusione elemento certo valutabile ai sensi dell’art. 28, comma 5, D.P.R. n. 488 del 1988 , il processo sarebbe ripreso in una fase di chiusura dell’istruttoria dibattimentale, a cui null’altro di essenziale mancava dopo le attività espletate all’udienza del 11/1/2011. Al di là di tale considerazione, tuttavia, deve rilevarsi come nessuna violazione dei diritti di partecipazione difensiva e dell’imputato previsti a pena di nullità dagli artt. 178, comma 1, lett. c e 179 cod. proc. pen. si è verificata nel caso di specie, anche solo a voler considerare in astratto la situazione verificatasi. L’udienza di revoca è stata disposta nel rispetto del contraddittorio ex art. 127 cod. proc. pen. cfr. provvedimento del 5/7/2011 del Presidente del collegio del Tribunale per i minorenni revocata la sospensione del processo e l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova, il Tribunale, constatata l’assenza del difensore e del ricorrente, ha nominato un difensore d’ufficio ed ha disposto la prosecuzione del processo ai sensi degli artt. 29 e 33 D.P.R. n. 488 del 1988. Il difensore d’ufficio nulla ha rilevato in proposito, sicché il Tribunale ha invitato le parti a concludere e, all’esito della camera di consiglio, ha emesso la propria decisione. Tale percorso procedurale è immune da vizi per la sua linearità ed aderenza rispetto al contesto normativo innanzi richiamato in particolare, l’art. 29 D.P.R. n. 488 del 1988 fa riferimento ad una nuova udienza nel caso di esito positivo e di dichiarazione di estinzione del reato, viceversa dispone che altrimenti si dia corso al processo ai sensi degli artt. 32 e 33 del medesimo D.P.R., nulla specificando quanto alla necessità di una nuova udienza in caso di esito negativo. Inoltre, la conclusione qui condivisa è avvalorata anche da una lettura sistematica del processo ordinario di messa alla prova nel confronto con quello minorile ed infatti, la differente disposizione di cui all’art. 464-octies cod. proc. pen., per la messa alla prova degli adulti, ha previsto espressamente e diversamente, dunque, dal processo minorile la ripresa del processo già sospeso solo quando l’ordinanza di revoca della messa alla prova è divenuta definitiva. Così anche l’art. 464-septies cod. proc. pen. ha previsto espressamente un’ordinanza del giudice che, in caso di esito negativo, fissi la ripresa del processo, provvedimento la cui esplicita previsione significativamente manca, invece, nel processo minorile, in cui l’art. 29 D.P.R. n. 488 del 1988 si limita a dire che, in caso di esito negativo della messa alla prova richiamato con l’avverbio altrimenti , come detto , si applicano le disposizioni previste dagli artt. 32 e 33 del medesimo D.P.R., la seconda relativa proprio allo svolgimento dell’udienza dibattimentale. La lettura in parallelo delle disposizioni in tema di revoca dell’ordinanza di messa alla prova nel processo minorile ed in quello ordinario dimostra a maggior ragione che, quando il legislatore ha voluto prevedere specificamente un arresto del processo già sospeso, in attesa della definitiva decisione sulla revoca della messa alla prova, ed una formale sua ripresa, lo ha fatto sicché, la mancanza di una analoga disciplina nel processo minorile, rivela che in tale ambito il processo può riprendere immediatamente, tanto più che l’udienza di revoca è essa stessa partecipata, con avviso esplicito del seguito possibile, successivo alla revoca. Del resto, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, è legittima la decisione con la quale il Tribunale per i minorenni, riscontrato l’esito negativo della messa alla prova del minorenne, disponga l’ulteriore corso del processo, rigettando la richiesta di prosecuzione della prova stessa Sez. 5, n. 22587 del 25/2/2010, S., Rv. 2473519 o la riammissione al beneficio Sez. 3, n. 33004 del 7/472015, P., Rv. 264194 . Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui è legittima la decisione del Tribunale per i minorenni con cui, disposta la revoca dell’ordinanza di messa alla prova all’udienza camerale partecipata, svolta ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., si dispone l’immediata prosecuzione del dibattimento, anche qualora l’imputato ed il suo difensore non siano intervenuti ed in presenza di un difensore d’ufficio nominato. Ciò a maggior ragione qualora, come detto, il difensore e l’imputato siano stati messi in grado di prevedere l’evoluzione della fase e l’esito negativo, per la completa indicazione, nell’avviso di fissazione dell’udienza di decisione sulla revoca, delle ragioni gravi alla base della convocazione in giudizio. Deve, inoltre, aggiungersi, per rispondere più ampiamente al motivo di ricorso, che il consenso all’utilizzazione degli atti prestato dal difensore d’ufficio all’udienza in cui, revocata la messa alla prova, il processo è ripreso, è irrevocabile, trattandosi di negozio unilaterale recettizio di natura processuale Sez. 3, n. 37481 del 13/7/2011, Cariglia, Rv. 251470 Sez. 4, n. 47036 del 7/1072015, AK, Rv. 265314 . Così come pure le doglianze riferite alla procedura seguita per il mutamento del Presidente del collegio, a seguito dell’astensione, accolta, del magistrato precedentemente designato, non colgono nel segno, non essendovi alcuna necessità di rifissare un’apposita udienza per comunicare alle parti imputato e difensore di fiducia non presenti personalmente in udienza, ma formalmente rappresentate dal difensore d’ufficio nominato, tale modifica della composizione del collegio giudicante. Ed infatti, se si è affermato che il principio dell’immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525 cod. proc. pen., esige unicamente, a pena di nullità assoluta, che la sentenza sia deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, ma questo non implica di per sé, né alcuna norma lo prevede, che la mutazione della persona fisica del giudicante e la conseguente rinnovazione del dibattimento sia notificata all’imputato contumace e al suo difensore non comparso o al precedente difensore d’ufficio, nominato in sostituzione di quest’ultimo Sez. 6, n. 31418 del 274/2004, Leone, Rv. 229258 , a maggior ragione tale principio deve valere per l’imputato e il suo difensore che siano rimasti assenti per libera scelta all’udienza per la quale erano stati regolarmente avvisati e che, in detta udienza, risultano rappresentati dal difensore d’ufficio regolarmente nominato. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato recentemente che non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto, in tale ipotesi, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti Sez. 5, n. 36813 del 237572016, Renzulli, Rv. 267911 . A maggior ragione alcuna nullità della sentenza deve essere dichiarata qualora, come nel caso di specie, la richiesta di utilizzazione degli atti acquisiti sia stata svolta ed assentita dal difensore d’ufficio regolarmente nominato e presente in udienza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.