Il verbale della polizia non dimostra che l’imputato sapeva di essere sotto processo

Ai sensi del comma 2 dell’art. 420- bis c.p.p., al di fuori delle specifiche situazioni in cui viene presunta la conoscenza del processo da parte dell’imputato non comparso in udienza, è richiesta la prova effettiva della conoscenza del procedimento o del fatto che l’imputato si sia volontariamente sottratto ad esso.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39563/17 depositata il 30 agosto. Il caso. Un uomo, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ricorre per cassazione avverso la sentenza sostenendo di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo a suo carico perché il difensore d’ufficio aveva rifiutato di ricevere le notifiche presso il suo domicilio. L’eccezione era peraltro stata immediatamente sollevata al Tribunale, ma il giudice ne aveva pronunciato il rigetto deducendo la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato dal verbale di identificazione redatto dalla p.g Conoscenza del procedimento. Effettivamente dagli atti emergeva che nell’immediatezza dei fatti la polizia giudiziaria aveva redatto un verbale di identificazione, contenente la nomina del difensore d’ufficio e la dichiarazione di domicilio, ma l’imputato si era rifiutato di firmarlo. In relazione all’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, la Corte non può far altro che rilevarne l’inesistenza per la mancata osservanza delle forme di cui all’art. 162 c.p.p Dalla stessa non poteva dunque essere desumibile la conoscenza del procedimento ai sensi dell’art. 420- bis c.p.p Allo stesso modo, la conoscenza del procedimento non è desumibile dal verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria, non rientrando tale caso nella clausola aperta di cui al comma 2 dell’art. 420- bis c.p.p La norma richiede infatti, al di fuori delle specifiche situazioni in cui viene presunta la conoscenza del processo da parte dell’imputato, la prova effettiva della conoscenza del procedimento o del fatto che l’imputato si è volontariamente sottratto ad esso. E tale onere della prova non può essere soddisfatto sulla base di un atto posto in essere su iniziativa della polizia giudiziaria prima della formale instaurazione del procedimento. Per questi motivi, la Corte procede all’annullamento della sentenza senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 giugno – 30 agosto 2017, n. 39563 Presidente Conti – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. O.E. ricorre per l’annullamento della sentenza, sopra indicata, che Io ha condannato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen L’imputato, citato a giudizio con decreto del Pubblico Ministero, non era comparso nel corso del procedimento ed era stato dichiarato assente, in quanto la conoscenza del procedimento era stata desunta dal Tribunale dal verbale di identificazione redatto dalla p.g 2. Nel ricorso proposto dal difensore di ufficio si deduce, quale unico motivo, la violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen. l’imputato non avrebbe avuto contezza della celebrazione del processo a suo carico, in quanto il difensore di ufficio, che non ha avuto alcuna possibilità di mettersi in contatto con il suo assistito, aveva rifiutato il 2 dicembre 2013 di ricevere le notifiche presso il suo domicilio. La suddetta eccezione sarebbe stata sollevata immediatamente al Tribunale, ma rigettata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione difensiva, ritenendo sufficiente per dimostrare la conoscenza del processo da parte dell’imputato la circostanza che per il reato oggetto di contestazione fosse stato redatto nei suoi confronti un verbale di identificazione. Dagli atti risulta che nell’immediatezza del fatto la polizia giudiziaria aveva redatto un verbale per la identificazione dell’indagato, contenente altresì la nomina del difensore di ufficio e la dichiarazione di elezione di domicilio. Verbale che l’imputato, tuttavia, si era rifiutato di firmare. Emerge dagli atti anche che il difensore di ufficio, assegnato dalla p.g. e indicato come domiciliatario, aveva sua volta rifiutato di ricevere l’atto di citazione a giudizio, che gli era stato quindi notificato a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen Orbene, preliminarmente deve ritenersi tamquam non esset la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, in quanto non proveniente dall’indagato e non effettuata nelle forme di cui all’art. 162 cod. proc. pen. trattandosi di atto personalissimo, la stessa deve essere integrata infatti da una consapevole ed esplicita manifestazione di volontà della persona che la effettua, il cui primo e rilevante indice dimostrativo non può che essere costituito dalla sottoscrizione del documento che tale volontà contiene ed esteriorizza Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433 . Pertanto, dalla suddetta elezione di domicilio non poteva farsi discendere la prova della conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen Fatte queste premesse, deve parimenti escludersi che la conoscenza dell’esistenza del procedimento penale potesse essere desunta, come nella specie, dal verbale di identificazione redatto dalla p.g L’articolo 420-bis cod. proc. pen. al comma 2 stabilisce, con una clausola aperta, che, laddove non ricorrano le specifiche situazioni in cui viene presunta la conoscenza del processo da parte dell’imputato, deve comunque risultare con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo . Si richiede quindi la prova effettiva della conoscenza del procedimento. Situazione questa che non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento tra tante, Sez. 1, n. 16416 del 02/03/2017, Somai, Rv. 269843 . Come ha condivisibilmente evidenziato la Corte di cassazione nell’arresto da ultimo citato, il diritto dell’imputato alla partecipazione al processo, così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, viene a realizzarsi non tanto attraverso l’informazione circa accertamenti o indagini di polizia giudiziaria in corso, quanto piuttosto con la possibilità - la più concreta ed effettiva possibile - di avere cognizione dell’accusa ovvero della base giuridica e fattuale delle contestazioni formulate nei confronti dell’interessato Corte Edu, Grande camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 57 . Conclusivamente, in presenza di un difensore di ufficio e di una situazione di non accertata conoscenza del procedimento, al giudice occorreva la prova certa in ordine alla sussistenza di un rapporto professionale effettivo in mancanza di ciò, l’imputato non poteva essere quindi ritenuto assente. 2. Ne discende che l’imputato non ha avuto conoscenza del processo non per sua colpa, cosicché la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.