Omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali dei lavoratori: come evitare l’azione penale?

Nel caso in cui il datore di lavoro ometta di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali dei suoi lavoratori ha la facoltà, prima della comunicazione della notizia di reato, entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, di definire il contenzioso in sede amministrativa.

Così ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 39332/17 depositata il 21 agosto. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza resa dal Giudice di prime cure che aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 81 c.p. e all’art. 2 l. n. 638/1983, per aver omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. L’imputato ricorre per cassazione. Causa di non punibilità. Sul punto, la Suprema Corte rileva che le Sezioni Unite Penali hanno ribadito che l’art. 2, comma 1- bis , l. n. 638/1983 secondo cui L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione , prevede la possibilità, prima della comunicazione della notizia di reato, di definire il contenzioso in sede amministrativa. Tale facoltà, però, deve essere esercitata entro 3 mesi a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni. Inoltre, continuano gli Ermellini, sempre per poter esercitare tale facoltà, l’avviso di accertamento inviato dall’INPS al datore di lavoro deve contenere l’indicazione del periodo cui si riferisce l’omesso versamento delle ritenute, il relativo importo, l’indicazione dell’ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro i 3 mesi e l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità sopra descritta. Nella fattispecie, nonostante l’accertamento della violazione gli fosse stato regolarmente notificato, l’imputato non ha provveduto a versare quanto dovuto, pertanto, anche per la novità della questione proposta, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 10 – 21 agosto 2017, n. 39332 Presidente Izzo – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22/12/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 22/1/2014, il Tribunale di Livorno aveva riconosciuto R.V. responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 2 legge 638/83 per omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei periodi dall’agosto al novembre 2009. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge, deducendo che la Corte territoriale non avrebbe verificato la sussistenza dell’avvenuta condizione di punibilità della preventiva contestazione dell’omesso versamento da parte dell’INPS. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il difetto di motivazione sul medesimo punto. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Va premesso, in linea generale, che le Sezioni Unite penali di questa Corte Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011 dep. 2012 , Sodde, Rv. 251268 , hanno ricordato come l’art. 2, comma 1-bis, secondo periodo, legge 638/1983 introdotto dall’art. 1 d.lgs. 211/1994 , modificando i termini e l’operatività della causa di non punibilità già prevista dalla normativa previgente, abbia introdotto, prima dell’invio della comunicazione della notizia di reato, la possibilità di definire il contenzioso in sede amministrativa, nel termine concesso a tale scopo al datore di lavoro, mediante la contestazione o notifica dell’accertamento della violazione, che non costituisce una condizione di procedibilità del reato, cosicché può ben ritenersi che il pubblico ministero eserciti ritualmente l’azione penale per il reato in questione anche se non si sia perfezionato il procedimento per la definizione in sede amministrativa, così come esercita l’azione penale per i fatti costituenti reato di cui sia venuto a conoscenza aliunde rispetto ai meccanismi di informazione previsti dagli art. 347 e 331 cod. proc. pen Conseguentemente, osservano ancora le Sezioni Unite, la possibilità per il datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione penale attraverso il procedimento definitorio dianzi descritto resta connessa all’adempimento dell’obbligo imposto all’ente previdenziale dal menzionato art. 2, comma 1-bis di rendergli noto, nelle forme previste dalla norma, l’accertamento delle violazioni e le modalità ed i termini per eliminare il contenzioso in sede penale, con la conseguenza che l’esercizio di tale facoltà può essere precluso solo dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dall’art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni, oppure da un atto equipollente che ne contenga tutte le informazioni in modo da assicurare concretamente l’accesso a tale causa di non punibilità. Sulla base di tale meccanismo, si aggiunge, grava in primo luogo sull’ente previdenziale l’obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell’accertamento delle violazioni e di attendere il decorso del termine di tre mesi, in caso di inadempimento, prima di trasmettere la notizia di reato al pubblico ministero. Quest’ultimo dovrà poi accertare che all’indagato sia stata concretamente reso possibile esercitare la facoltà di fruire della causa di non punibilità, rendendo eventualmente edotto l’ente previdenziale in caso di esito negativo della verifica, cosicché possa adempiersi all’obbligo di contestazione o di notifica dell’accertamento delle violazioni imposto dal più volte menzionato art. 2, comma 1-bis. Analoghi obblighi di verifica vengono individuati dalle Sezioni Unite rispetto al giudice di entrambi i gradi di merito, cui spetta di accogliere, in caso di esito negativo, una eventuale richiesta di rinvio da parte dell’imputato, allo scopo di consentigli di provvedere al versamento delle ritenute, tenendo conto che la legge già prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo di tre mesi concesso al datore di lavoro per il versamento, il che giustifica un rinvio del dibattimento anche in assenza di una espressa previsione normativa. La effettiva possibilità di esercizio della facoltà per l’imputato di effettuare il versamento omesso, si rileva ancora, presuppone che l’avviso dell’accertamento inviato dall’ente al datore di lavoro contenga l’indicazione del periodo cui si riferisce l’omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione della sede dell’ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità, il che richiede, nell’ambito della verifica cui sono chiamati il giudice o il pubblico ministero, che in caso di omessa notifica dell’accertamento l’imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale e come tale viene individuato il decreto di citazione a giudizio, ma a condizione che contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, con la conseguenza che va ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, quando risulti che lo stesso non abbia ricevuto dall’ente previdenziale la contestazione o la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto, nel corso del procedimento penale, da un atto che contenga gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento. Infine, trovandosi il procedimento in sede di legittimità, senza che l’imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità, deve disporsi l’annullamento della sentenza con rinvio al fine di consentirgli di fruire della facoltà concessa dalla legge. Ciò premesso, si osserva con riferimento al caso in esame, che il ricorso, peraltro genericamente formulato, per quanto è dato rilevare dalla sentenza e dallo stesso atto di impugnazione, unici documenti accessibili a questa Corte, propone per la prima volta in questa sede di legittimità la questione della prova dell’avve-nuta contestazione dell’omesso versamento, lamentando un mancato accertamento in tal senso da parte dei giudici del gravame. In realtà, risulta chiaramente dalla sentenza impugnata pag. 1 che, per gli importi indicati nell’imputazione, l’accertamento della violazione era stato regolarmente notificato all’imputato il 18/6/2010, come specificato dal giudice di primo grado. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.