Basta un “Italy” per confondere il consumatore: confiscati i capi provenienti dalla Cina

Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, anche qualora non siano presenti indicazioni precise ed evidenti dell’origine o della provenienza estera.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 38931/17 depositata il 7 agosto. Il caso. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano con cui veniva confermata la sua condanna alla reclusione e alla multa per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci. In particolare, era stata disposta la confisca dei capi d’abbigliamento sequestrati i quali, nonostante fossero stati prodotti interamente in Cina, riportavano l’etichetta www.brigitteb.com Italy”. Basta un Italy”. La Cassazione ha qui l’occasione di ribadire che l’art. 4, comma 49, l. n. 350/2003 Legge Finanziaria 2004 prevede che costituiscono reato l’importazione e l’esportazione ai fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione dei prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. Inoltre, continua la Corte, il comma 49- bis , aggiunto dal d.l. n. 135/2009 sancisce che costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti dell’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto . Nella fattispecie, l’etichetta in questione lascia intendere che la produzione dei capi sia avvenuta in Italia poiché non è possibile interpretare diversamente la parola Italy”. Pertanto, ritenendo la S.C. corretta la valutazione svolta dai Giudici di merito dichiarano il ricorso inammissibile e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 maggio – 7 agosto 2017, n. 38931 Presidente Di Nicola – Relatore Pietro Ritenuto in fatto 1. Ro. Fa. ricorre per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 11.12.2014, lo ha condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 1 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, condizionalmente sospesa, oltre addebito delle spese processuali, per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci artt. 81 cpv. cod. pen. e 517 cod. pen. , disponendo la confisca dei capi di abbigliamento in sequestro. In particolare, al Ro. è stato contestato, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Fox di Fa. Ro., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, di avere presentato per l'importazione presso la Dogana dell'aeroporto di Milano Malpensa, con bollette doganali del 12 e 16 febbraio 2010, complessive 336 magliette prodotte in Cina, recanti l'etichetta WWW.BRIGITTEB.COM ITALY, etichetta falsa ai sensi dell'art. 4,comma 49, legge 350 del 2003, perché tali capi erano interamente prodotti in Cina, nulla avendo a che fare la produzione con l'Italia, e perché il marchio registrato consiste nella scritta Brigitte B , senza alcuna indicazione relativa all'Italia, in questo caso surrettiziamente indicate per indurre confusione sulla provenienza ed origine del prodotto. 2. Con unico motivo, il ricorrente deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ad avviso del ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è citata la sentenza n. 24043/2006 è chiara nel ritenere che con l'espressione origine o provenienza del prodotto il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, atteso che l'origine e la provenienza sono funzionali al requisito costituito dalla qualità dell'opera o del prodotto garantita da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è del tutto indifferente alla qualità del prodotto e del resto, la disciplina generale del marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione, rappresentando solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore che ne garantisce la qualità, essendo il responsabile verso l'acquirente. Da questi principi - secondo il ricorrente - discende la conseguenza, sancita da questa Corte con la sentenza n. 2500/1999, che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 cod. pen, in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore . Sempre secondo il ricorrente, tale orientamento interpretativo non può ritenersi superato per effetto dell'art. 4, comma 49, della legge 350/2003 e successive modificazioni , in quanto tale disposizione non può essere intesa come una volontà del legislatore di rendere applicabile l'art. 517 cod. pen. anche ai casi di prodotti fabbricati o fatti fabbricare in stabilimenti esteri da un produttore italiano che si assume la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e che rechino solo il marchio o l'indicazione della impresa italiana e non anche l'indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta in uno stabilimento estero. Il ricorrente evidenzia infine che la configurabilità di un obbligo di indicazione del luogo di materiale produzione dei beni commercializzati contrasterebbe con principi comunitari e costituzionali, in relazione - quanto al primo profilo - al disfavore espresso dagli organi dell'Unione Europea verso gli obblighi di marcatura di origine dei prodotti perché in contrasto con i principi di libera circolazione delle merci e - quanto al secondo aspetto - alla disparità di trattamento con gli imprenditori nazionali, cui non sarebbe invece imposto di indicare il diverso luogo di produzione del prodotto, ove affidata ad altri produttori nazionali. Considerato in diritto 1. I motivi di gravame sono manifestamente infondati e determinano l'inammissibilità del ricorso. 2. Al fine di meglio comprendere le deduzioni difensive e la decisione del Collegio, è necessario richiamare brevemente la normativa applicabile. In particolare, com'è noto, l'art. 4 della legge Finanziaria 2004 L. 24 dicembre 2003, n. 350 , prevede al comma 49 così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 9, dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 2 ter, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 941, dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 17, comma 4, -successivamente abrogato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 8, - e, dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 5, con la decorrenza indicata nello stesso art. 16, comma 7 che L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa Europea sull'origine costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura made in Italy . A sua volta, l'art. 4 citato, comma 49-bis, aggiunto dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 6, con la decorrenza indicata nello stesso art. 16, comma 7, e poi così modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 43, comma 1 quater, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 , prevede espressamente che Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000 . Orbene, dal combinato disposto di tali commi discende, da un lato, l'intervenuta depenalizzazione dell'uso ingannevole del marchio da parte delle aziende italiane, laddove, diversamente, resta di rilevanza penale l'uso indebito dell'indicazione made in Italy , già punita come falsa indicazione dell'origine dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, e ora dal citato D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4, che prevede peraltro l'aumento di un terzo delle pene previste dall'art. 517 cod. pen. per i prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia, che risultino indebitamente contrassegnati con un'etichetta del tipo 100% made in Italy , 100% Italia , tutto italiano o full made in Italy , etichette evidentemente idonee a presentare il prodotto come interamente realizzato in Italia, qualunque siano la lingua o i simboli impiegati. Come infatti già ricordato da questa Corte - Sez. 3, n. 52029 del 06/11/2014, Va., Rv. 26151 - in suddetta materia deve essere riconosciuto carattere generale alla disposizione contenuta nella L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, che sanziona l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, nonché l'abuso dei marchi d'impresa al fine di indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana. Nei singoli casi, dunque, la condotta punibile può essere realizzata a mediante la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa Europea sull'origine che integra la fattispecie di falsa indicazione dell'origine ed è punibile ai sensi dell'art. 517 cod. pen. si cfr., tra le tante Sez. 3, n. 39093 del 24/04/2013, Benigni, Rv. 257615 b mediante l'utilizzo di un'etichetta del tipo 100% made in italy , 100% Italia , tutto italiano o full made in Italy , per contrassegnare prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati nel nostro Paese, costituendo la stessa un'ipotesi aggravata di falsa indicazione dell'origine, punibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 4, del D.L. n. 135 del 2009, e dell'art. 517 cod. pen., con le pene previste da quest'ultima disposizione, aumentate di un terzo, che rende questa previsione speciale rispetto alla precedente, di portata generale v., ad esempio, sul punto Sez. 3, n. 28220 del 05/04/2011, Fa., Rv. 250639 c mediante l'uso di segni, figure e quant'altro che induca il consumatore a ritenere, anche in presenza dell'indicazione dell'origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia di origine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sono apposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l'etichetta relativa all'origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all'esito di un esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di fallace indicazione , punibile ai sensi dell'art. 517 c.p. v., sul punto Sez. 3, n. 19746 del 09/02/2010, P.M. in proc. Fo., Rv. 247485 d mediante l'uso ingannevole del marchio aziendale da parte dell'imprenditore titolare o licenziatario, in modo da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine , a meno che i prodotti importati o esportati non siano accompagnati da indicazioni evidenti sull'esatta origine geografica o sulla loro provenienza estera ovvero il titolare del marchio o il suo licenziatario si impegnino ad apporre tali indicazioni nella fase di commercializzazione. Si tratta, com'è evidente, in quest'ultimo caso, di un'ipotesi speciale di fallace indicazione dell'origine disciplinata nei suoi tratti generali dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, la quale è punita con una sanzione amministrativa, piuttosto che con una penale, in ragione del minor grado di offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, costituito, secondo la giurisprudenza, dalla correttezza commerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovvero dallo stesso ordine economico v., in termini Sez. 3, n. 2648 del 09/11/2005 - dep. 20/01/2006, Giordani, Rv. 232961 . Lo stesso art. 4, comma 49 bis, configura la fattispecie di uso decettivo del marchio come sussidiaria, prevedendo un'apposita clausola di riserva volta a preservare la sua applicazione nei casi specifici da essa individuati. 3. Così brevemente ricostruita la normativa di riferimento, è corretta e adeguatamente sostenuta sul piano motivazionale la conclusione raggiunta dalla Corte di appello milanese in ordine al fatto che la condotta posta in essere dal ricorrente costituisce una ipotesi di fallace indicazione punibile ai sensi dell'art. 4, comma 49 della L. n. 350 del 2003. Ed invero, osserva il Collegio che l'approdo valutativo dei giudici di merito - in assenza di censure motivazionali sul punto - non può essere oggetto di sindacato quanto alla decettività dell'etichetta apposta sulle magliette WWW.BRIGITTEB.COM ITALY , avendo ritenuto che tale etichetta lasciava intendere che la produzione dei capi fosse avvenuta in Italia, non potendo diversamente interpretarsi la parola Italy , atta a trarre in inganno anche un consumatore esperto e, comunque, un consumatore di media diligenza che poteva avere un legittimo interesse ad acquistare un prodotto che fosse stato anche materialmente lavorato anche in Italia. Ciò premesso, nel caso in esame ci si trova evidentemente in presenza di una fallace indicazione nel senso indicato dal comma 49, atteso che i prodotti sequestrati, provenienti dalla Cina, riportavano, oltre ad una prima etichetta con la stampigliatura del marchio Brigitte B -marchio di proprietà di ALMA 80 s.r.l. di cui il ricorrente è legale rappresentante - una seconda etichetta con la scritta WWW.BRIGITTEB.COM ITALY , indicazione riferita come ammesso dalla stesso imputato non al marchio ma un sito internet inizialmente creato proprio per facilitare la commercializzazione del prodotto, così che non può essere invocata l'applicazione del citato comma 49-bis. 4. Del tutto inconferente e infondato è allora il richiamo - operato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza penale della condotta in ragione della indifferenza del luogo o dello stabilimento in cui il prodotto è confezionato ai fini della qualità del prodotto medesimo - alla sentenza di questa sezione n. 8684 del 24/01/2007 P.M. in proc. Em., Rv. 236087 , secondo cui con l'espressione origine e provenienza del prodotto si è inteso fare riferimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de qua allorché il prodotto, presentato con la dicitura Italian design sia stato prodotto all'estero su progetto italiano , trattandosi di principio evidentemente riferita all'ipotesi di prodotto ideato in Italia ma prodotto all'estero e non, come nella fattispecie, di commercializzazione di prodotti interamente prodotti all'estero e recante fallaci indicazioni di provenienza italiana. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.