Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa motivata, rigorosa e penetrante verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.

Così il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 127/17 depositata il 28 aprile. Il fatto. La signora X prestava servizio presso la abitazione del Sig. Y in qualità di baby sitter del di lui figlio minore. In un contesto apparentemente tranquillo tuttavia il Sig. Y muoveva all’indirizzo della Sig.ra X delle pesanti avances a sfondo sessuale, rivolgendole frasi inequivoche supponenti la abilità della vittima nel praticare esercizi sessualmente espliciti. Dette avances sfociavano in atti coercitivi e violenti che risultavano idonei a configurare le ipotesi delittuose di cui agli artt. 81 e 609- bis del codice penale. Il tutto in assenza di testimoni diretti, come spesso accade in queste circostanze, e dunque senza il conforto audiovisivo di soggetti terzi che rendeva necessario verificare la credibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni della vittima a fronte della difesa dell’imputato. Con la sentenza in indirizzo il Giudice attraverso una notevole ricostruzione logico-giuridica certificava oltre ogni ragionevole dubbio la attendibilità della persona offesa divenuta parte civile costituita e la sua capacità di sostenere il giudizio accusatorio nei confronti dell’imputato sulla base dell’assenza di riscontri logico-fattuali interni ed emergenze probatorie esterne che potessero inficiare il valore delle dichiarazioni della vittima. Conclusioni. L’importanza della decisione risiede nel fatto di sottolineare facendo uso sistematico della giurisprudenza, l’importanza dell’esame dell’attendibilità probatoria della persona offesa che ex artt. 76 e seguenti del vigente codice di rito decide di costituirsi parte civile . Tale esame soggiace tanto alla valutazione estrinseca del giudicante, quanto a quella intrinseca dei fatti cosi come rappresentati a seguito di indagine. Si ricorda, infatti, che la decisione di costituirsi parte civile non è essa stessa indice di veridicità assoluta delle vicende sottoposte alle cure del Giudice. Tuttavia – a ben vedere – si può agevolmente esprimere giudizio favorevole alla visione pro veritate che la parte costituita ha, in ordine alle motivazioni che sostengono la decisione di affrontare un giudizio del quale, fino alla pronunzia della sentenza, non si conosce l’esito. Insegnano le Sezioni Unite della Suprema Corte che la attendibilità della persona offesa non richiede ulteriori prove di affidabilità della stessa SS.UU. 19 luglio 2012, n. 41461 . La costruzione del ragionamento è pregevole aver già promosso la costituzione in giudizio ben sapendo che esso è in divenire e non precostituito, apporta una valutazione ex ante che diventa utile nella composizione del giudizio medesimo. Per altro, ulteriore dato rilevante è la mera valutazione del Giudice, ancora spogliato dei fatti di prova, secondo la quale il dichiarante ha in sé la forza di una presumibile veridicità della propalazione. Concetto infatti sostenuto autorevolmente dalla Corte di Legittimità ex multis , Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 6777 Cass. pen., Sez. VI, 12 dicembre 2003, n. 7180 . Quanto fin qui esposto, assume ancor più rilevanza in quelle condotte penalmente rilevanti durante le quali mancano testimoni diretti idonei a confermare i fatti oggetto di valutazione, come ad esempio i reati a sfondo sessuale i quali nella maggior parte dei casi vedono unicamente il coinvolgimento dei due soggetti del reato medesimo, quello attivo e quello passivo. Di tutta evidenza quindi che la valutazione in questo tipo di reati deve necessariamente essere focalizzata tra il contrasto delle versioni raccontate al Giudice e sostenute da elementi eventualmente probanti. La dicotomia del fatto-reato non può dunque subire una terza valutazione a se stante immaginata dal giudicante. La attendibilità della parte offesa – ora parte civile – in mancanza di elementi particolarmente probanti e dirimenti è agevolmente sostenuta, come si è visto, sia da prassi che da giurisprudenza.

Tribunale di Palermo, sentenza 31 gennaio - 28 aprile 2017, n. 127 Giudice Riggio Motivi della decisione Il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Sa. Fr. in ordine ai reati specificati in rubrica. All'udienza preliminare, dopo la costituzione di parte civile di omissis l'imputato ha proposto istanza di definizione del procedimento con il giudizio abbreviato. Ammesso al rito alternativo il giudice, dopo le conclusioni delle parti, ha deciso come da dispositivo che segue. Ciò premesso, il presente procedimento trae origine dalla querela sporta il 2 maggio del 2014 al Commissariato Porta Nuova della Questura di Palermo con la quale omissis ha rappresentato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte dell'odierno imputato. In tale sede la ragazza consegnava una maglietta, con una macchia nella parte superiore sinistra dalla stessa, indossata il giorno dell'asserito abuso. Poco più tardi la madre della omissis , sporgeva una denuncia nei confronti del Sa. per delle minacce subite da quest'ultimo dopo quanto accaduto alla propria figlia. Lo stesso giorno gli organi di p.g. procedevano ad una perquisizione presso l'abitazione del omissis alla ricerca di una pistola la cui presenza era stata riferita dalla denunciante. In tale occasione veniva rinvenuta una pistola metallica giocattolo di colore nero con guanciole marroni, priva di tappo rosso riproducente fedelmente un'arma . Inoltre il personale di p.g. riscontrava un allaccio abusivo alla rete elettrica. Nel corso delle indagini successive venivano assunte a sommarie informazioni le persone offese e disposti accertamenti tecnici al fine di verificare la compatibilità genetica delle tra le tracce rinvenute sulla maglietta e l'odierno imputato. Dichiarazioni rese da omissis . Il 2 maggio del 2014, omissis si presentava al Commissariato Porta Nuova di Palermo e nello sporgere querela rappresentava che - dal mese di febbraio di quell'anno aveva lavorato come baby-sitter presso la abitazione del omissis accudendo al figlio di due anni - omissis il Sa. è un suo lontano parente - omissis durante il primo periodo il omissis era spesso assente . a suo dire per lavoro - nei giorni successivi alle festività Pasquali, il omissis , mentre mi trovavo nella sua casa ad accudire il bambino, mi ha riferito che il giorno di Pasqua si è incontrato con una ragazza, questa di anni sedici che si sarebbe invaghita della sua persona e lui per accontentarla avrebbe avuto rapporti intimi con la predetta da questo giorno, il comportamento posto in essere dal omissis diventava di giorno in giorno sempre più invadente e fastidioso, in quanto, al punto tale che iniziava a toccarmi in varie parti del corpo, tirarmi la maglietta, proferendo delle frasi allusive al sesso - Alle ore 13,30 circa del 29 aprile c.a., mi trovavo nella predetta abitazione, sentivo che il omissis mi chiamava dalla sua stanza, dicendomi di prendere il bambino in quanto mi cercava, mi reco quindi in questa camera, prendo il bambino tra le braccia per spostarmi in altra stanza, quando, improvvisamente il omissis mi afferra per un braccio, io lascio il bambino e questo ultimo riprende a giocare, subito dopo, il Sa. mi trascina sul letto buttandosi addosso a me, inizia ad alzarmi la maglietta e il reggiseno e, con forza cerca di sfibbiarmi il jeans, rompe il bottone, a questo punto lo bloccavo con le mani per non farmi sfilare i pantaloni, mentre, lo stesso si denudava completamente e mi costringeva a toccargli le parti intime usando la forza. Viste le mie urla mi tappava la bocca con una mano e iniziava masturbarsi su di me ed in presenza del bambino fino a raggiungere l'orgasmo sporcandomi il seno e parte della maglietta che si era sollevata Riuscivo subito dopo a fuggire dalla stanza e mi rifugiavo in cucina, quando, qualche attimo dopo è arrivata la sua compagna e io, senza proferire alcuna parola, presa dalla vergogna e dalla paura, andavo via da quella abitazione - omissis non aveva raccontato nulla fino all'uno maggio quando aveva riferito l'accaduto prima al proprio fidanzato e poi ai propri genitori - omissis durante la permanenza presso l'abitazione del omissis aveva notato che il bambino aveva in mano una pistola e, credendola vera la aveva immediatamente tolta di mano al piccolo era entrato poco dopo il Sa. - che su sua domanda aveva esclusa che si trattasse di un'arma. In esito alla denuncia la Fa. ha consegnato la maglietta in cotone di colore nocciola a maniche lunghe con una macchia di sperma del omissis , sulla parte anteriore sinistra . omissis è stata assunta a sommarie informazioni dal P.m. in data 10 luglio 2017 ove ha confermato quanto riferito in querela precisando con riferimento all'episodio del 29 aprile - mi trovavo in casa del omissis intenta a badare al bambino, ricordo che mi trovavo in cucina mentre il bambino era andato spontaneamente dal padre nella stanza da letto fu allora che il omissis mi chiamò per andare a prendere il bambino, io tuttavia risposi che non avevo intenzione di entrare nella stanza e aggiunsi che avrebbe potuto essere lui stesso a riportare il bambino in cucina, il omissis reagì urlando, ribadendomi di venire a riprendere. A questo punto, io, sebbene timorosa entrai nella stanza per prendere omissis che si trovava sul letto mentre il padre era alzato in piedi ed appena mi vide mi afferrò per il braccio, in particolare per il polso, e mi trascinò sul letto senza dire nulla. Io gli urlai di lasciarmi stare ma lui ma lui incurante della presenza dei bambino mi gettò sul letto e si sedette sopra di me e cominciò ad alzarmi la maglietta e il reggiseno senza strapparli e tentò anche di strapparmi di dosso i pantaloni, dei jeans lunghi, senza riuscirci anche se per la forza esercitata ruppe il bottone. Voglio precisare che quando mi gettò sul letto io tentai immediatamente di liberarmi ma ciò mi fu impossibile in quanto riusciva a tenermi con la forza distesa sul letto afferrandomi per i polsi inoltre voglio altresì precisare che quando ho detto che si sedette sopra di me intendevo dire che si distese con la pancia sopra di me in modo da impedirmi qualunque movimento. Quando come detto mi ha alzato maglietta e reggiseno, pur essendo costretto a rilasciarmi i polsi, riuscì tuttavia a rendere vani i miei tentativi di liberarmi in quanto oltre a sedersi sul mio bacino si distese sul mio corpo impedendo ogni mia reazione nel contempo repentinamente riuscì ad abbassarsi i pantaloni ed i boxer sino alle ginocchia, ad afferrarmi la mano destra costringendomi contro la mia volontà a toccarlo nelle parti intime ricordo che mi costrinse a toccare il suo pene una volta ma io immediatamente ritrassi la mano. Quando io tirai indietro la mano lui cominciò a masturbarsi sino a ricoprire di sperma il mio seno che nel frattempo era scoperto avendomi alzato la maglietta e il reggiseno, tuttavia lo sperma sporcò anche la maglietta che ricordo era di color nocciola e a maniche lunghe, non fu invece sporcato il reggiseno. Mentre si masturbava con la mano destra io inizialmente sono riuscita ad urlare Lasciami stare ma lui mi tappò la bocca con la mano sinistra continuando a masturbarsi. Dopo essersi svuotato mi ha lasciato andare ed io presa dalla vergogna e dalla paura mi recai subito in cucina senza avere alcun tipo di reazione anche se sapevo che c'erano degli operai che lavoravano fuori dalla sua abitazione in particolare nella sua veranda che si trova proprio al di là della finestra della camera da letto ove è avvenuta la violenza. La finestra era chiusa in quanto gli infissi in alluminio erano chiusi. Mentre si consumava la violenza io sentivo gli operai lavorare, intenti ad utilizzare un flex per la lavorazione del ferro. Durante la violenza questo rumore era ad intermittenza sentivo infatti che il flex veniva attaccato e staccato ma non riuscivo a sentire la voce degli operai. Ricordo che gli operai erano due, che io avevo già conosciuto nei giorni precedenti in quanto i lavori erano già iniziati da un bel pò di tempo. Quando io arrivavo a casa dei signori omissis gli operai erano già a lavoro e quindi mi incontravano quotidianamente, se non ricordo male anche il giorno della violenza mi hanno visto quando alle 7 del mattino circa entrai a casa del omissis Ribadisco che subito dopo avere subito la violenza non urlai per attirare l'attenzione degli operai in quanto ero assolutamente sconvolta ed avevo non soltanto vergogna ma anche paura della reazione che avrebbe potuto avere il signor omissis e d'altronde, una volta recatami in cucina subito dopo è arrivata la moglie del omissis che mi vide sconvolta chiedendomi cosa fosse accaduto. Io non stavo piangendo ma ero visibilmente alterata e alla signora che mi chiese cosa avessi, risposi No, niente e me ne andai immediatamente da casa omissis . La violenza ebbe inizio alle ore 13.30 circa ed io credo di essermene andata alle 15.30 circa. Durante tutta la violenza preciso che il piccolo omissis rimase sul tetto ove io stesso ero stata costretta, il bambino non pianse ma anzi mi tirava i capelli mentre suo padre mi usava violenza, addirittura continuò a tirarmi i capelli mentre omissis si masturbava. Quando io andai in cucina, dopo la violenza, il omissis restò nella stanza da letto chiudendo la porta che invece durante tutta la violenza era rimasta aperta. Né il pomeriggio né il giorno seguente raccontai ad alcuno quanto accadutomi, soltanto l'1 maggio decisi di raccontare tutto al mio ragazzo che si chiama omissis il quale d'altronde mi continuava a chiedere cosa avessi in quanto mi vedeva strana. Il 29 aprile il omissis restò a casa tutta la mattina. Con riferimento a quanto in precedenza accaduto la ragazza ha affermato Ora che ricordo voglio precisare che nel periodo intercorrente fra la confidenza fattami circa la sua esperienza sessuale con una sedicenne e l'episodio del 29 aprile vi furono degli altri atteggiamenti del omissis che io percepii come molesti. Nel dettaglio, quando ci trovavamo da soli in casa una volta provò a tirarmi la maglietta dalla parte anteriore all'altezza del seno, senza dire nulla in questa occasione non replicai alcunché limitandomi a spostargli la mano senza che lui avesse alcuna reazione in quanto aveva sicuramente percepito che io non ci stavo. Se non sbaglio, questo episodio avvenne il 28 aprile 2014 di mattina verso le 10.00 e io non lo raccontai a nessuno in quanto provavo vergogna. Anzi voglio aggiungere che quando mi tirò la maglietta e dopo che allontanai la sua mano lui cominciò a cercare di toccarmi, anzi riuscì a sfiorarmi il con il palmo della mano il seno, i fianchi ed il sedere io allora mi spostai senza uscire dalla cucina ove avvenne l'episodio sin qui descritto, subito dopo lui mi disse cose strane come la sai mettere in bocca , e la sai minare? al che io risposi che non mi interessava e mi occupai immediatamente del bambino che si trovava a giocare a terra davanti a noi . Dichiarazioni rese dalle altre persone. Nell'ambito del presente procedimento hanno reso dichiarazioni sia i genitori della che il fidanzato, nello sporgere il 2.5.2014 denuncia querela ha riferito che il giorno precedente alle ore 17,00 circa la figlia, piangendo, le aveva raccontato che mentre si trovava a casa del Sa., quest'ultimo l'ha afferrata con l'intento di fare sesso con la stessa e che lo stesso l'ha toccata in varie parti del corpo . Quindi lei aveva convocato la compagna del omissis alla quale aveva raccontato l'accaduto la stessa le aveva riferito di non credere a quanto stava dicendo . Poco dopo aveva raccontato quanto appreso dalla figlia al marito, omissis , col quale si era recata presso la casa del Quindi, secondo quanto riferito dalla omissis , era accaduto quanto segue abbiamo più volte chiesto di aprire la porta di ingresso ma, i due, pur essendo in casa non ci rispondevano e non aprivano, solo dopo tanti tentativi e urla, finalmente ha aperto il portone di ingresso posizionandosi davanti senza permetterci di entrare in casa, mio marito gli chiede cosa avesse combinato con nostra figlia e lui rispondeva nulla ripetendolo più volte. Il omissis ha iniziato ad ingiuriare mio marito con parolacce offensive di vario genere e, successivamente mio marito viene allontanato da alcuni vicini nel frattempo sopraggiunti. Adesso io mi rivolgo al omissis e gli contesto il comportamento che ha avuto nei confronti di mia figlia e lo stesso ha iniziato a minacciarmi dicendomi che se non mi allontanavo da questo luogo mi avrebbe sparato in testa, continuava poi dicendo che possesso di una pistola e avrebbe sparato anche a mio marito. Preciso che, alcuni giorni precedenti, mia figlia omissis mi ha detto di essere preoccupata per il fatto che ha visto a casa del Sa. una pistola e che gli sembrava vera. Assunta a sommarie informazioni il 7 luglio del 2014, la omissis ha dichiarato che l'uno maggio del 2014, dopo il racconto della figlia alla presenza del fidanzato aveva riferito il tutto nel pomeriggio dello stesso giorno a mio marito, omissis e ci recavamo, io, mio marito e mio genero , presso la residenza del omissis . Attiravamo la sua attenzione bussando con le mani nel portone, in quanto l'abitazione è priva di citofono. Dopo avere abbondantemente insistito nel bussare al cancello, il omissis si presentava e rimaneva dietro le sbarre del portone. Il omissis alla nostra richiesta di avere contezza su quanto riferitoci da nostra figlia, rispondeva che aveva raccontato un sacco di fandonie e che era soltanto una scusa per non andare più a lavorare. Mio marito chiaramente non credendo a quanto detto dai, omissis insisteva nell'avere chiarimenti sull'accaduto. Il omissis si infastidiva e ingiuriava mio marito con le seguenti parole Sei un indegno, sei senza dignità e non ricordo bene altro in quanto ero abbastanza spaventata. Il omissis di seguito alle ingiurie continuava passando alle minacce dicendo se non ve ne andate vi sparo in testa a marito e moglie, ho una pistola, la vado a prendere e vi sparo in testa . Premetto che quando il omissis si poneva davanti il portone la moglie, tale omissis lo seguiva e gli stava accanto. Durante la discussione e dopo che il omissis aveva proferito le minacce, la moglie lo teneva e gli impediva di andare dentro casa. Di seguito alla discussione che avveniva con toni della voce molto alti, il vicinato si allertava e alcuni di essi intervenivano, e alfine di evitare ulteriori conseguenze allontanavano mio marito dal posto, lo rimanevo a discutere con omissis chiedendo a mia volta conto e ragione. Il omissis rimaneva sulla sua versione e continuava con le minacce sopra dette. Dopo poco anch'io mi allontanavo. A d.r. il omissis non proferiva ingiurie nei mie confronti ma soltanto contro mio marito. Invece le minacce le indirizzava ad ambedue. Il marito, omissis , assunto a sommarie informazioni il 2 luglio 2014, ha dichiarato l'1.5.2014, rientrando a casa ad ora di cena notavo mia figlia in lacrime, mia moglie mi riferiva che il signor omissis aveva abusato sessualmente di nostra figlia, immediatamente ed unitamente a mia moglie e a mio genero mi sono recato a casa del omissis , dove per attirare la sua attenzione io chiamavo per più di 20 minuti, in quanto non vi era il citofono all'esterno. Dopo i 20 minuti circa il Sa. si portava unitamente ad una donna, penso la sua compagna, davanti il portone senza però aprirlo. Chiedevo spiegazioni per quanto accaduto a mia figlia, il rimaneva in un primo momento perplesso, dopo diceva nulla, nulla . Insistevo nell'avere chiarimenti aggiungendo ti devi vergognare . Continuava cambiando atteggiamento e urlando mi invitava ad andarmene, nel contempo mi ingiuriava con parole tipo indegno, indegno e altre parole che non ricordo, quella che più mi è rimasta impressa è quella appena detta. Nel frattempo si erano radunate alcune persone incuriosite dai toni alti della nostra discussione e mi allontanavano per evitare che le cose potessero degenerare, non sapendo chiaramente quanto accaduto a mia figlia. Rimaneva sul posto soltanto mia moglie che continuava a discutere con il omissis . A d.r. prima di essere allontanato dalle persone intervenute, il omissis a sua volta mi invitava ad allontanarmi proferendo le seguenti parole è meglio che te ne vai che è meglio per te il tono era di vera minaccia e la frase mi veniva ripetuta più volte. A d.r. le minacce del omissis proferite nei miei confronti sono state quelle appena dette, egli non ha fatto cenno ad alcuna pistola o olfatto di spararmi. A.d.r. mia moglie invece mi ha riferito che nel momento successivo al mio allontanamento il omissis aveva proferito la minaccia di sparare in testa sia a lei che a me. A, d.r. tutta la discussione è durata circa 20 minuti, durante tutto questo tempo mio genero è rimasto attonito sul posto. Infine omissis , il 2.7.2014, ha riferito A. d.r. la mattina dell'1 Maggio 2014, mi sono incontrato con Rita per passare la festa insieme, dato che non coi vedevamo da qualche giorno a causa dei miei problemi di salute. Sin dal primo momento del nostro incontro ho notato che omissis non era la stessa di sempre, il suo umore era a terra, proferiva poche parole e soltanto nel momento in cui le ponevo delle domande. Le chiedevo cosa avesse, in un primo momento mi diceva niente, niente, poi invece dietro mia insistenza scoppiava in lacrime, singhiozzando mi confidava che non aveva voglia di andare a lavorare presso la casa di tale omissis dove svolgeva delle mansioni come baby-sitter. Insistevo ancora su cosa avesse e le ponevo tantissime domande su eventuali motivazioni, alle quali rispondeva sempre di no. Quando le ho chiesto se fosse successo qualcosa con il omissis ella non mi ha risposto ma ho notato che si era ancora più incupita e il pianto è diventato isterico. Dopo mia insistenza mi raccontava quanto le era accaduto e mi diceva che il omissis aveva tentato di violentarla. Le consigliavo di raccontare tutto ai genitori. Così ha fatto, tornati a casa sua trovò la di lei madre alla quale raccontò l'accaduto. Tornato il padre di dal lavoro gli veniva raccontato a sua volta il tutto, lo e i genitori di ci recammo presso l'abitazione di omissis a chiedere conto e ragione. Giunti sul posto il omissis chiamava per diverso tempo il Sa. urlando il suo nome. Dopo molto tempo il 1 omissis unitamente ad una donna usciva dalla porta e rimaneva all'interno dello spazio chiuso da un portone in ferro, il omissis chiedeva cosa fosse successo con sua figlia, il Sa. in un primo momento faceva finta di cascare dalle nuvole poi invece domande specifiche del omissis , negava in maniera assoluta, sostenendo che omissis si era inventato tutto per non volere andare al lavoro. Dietro l'insistenza di chiarimenti del omissis il omissis si alterava e continuando a negare tutto, rivolgendosi a Fe. lo offendeva dandogli dell'indegno. Altre emergenze di indagine Dalla annotazione di indagine redatta il 2 maggio del 2014 si evince che in esito alla perquisizione presso l'abitazione del omissis veniva rinvenuta una pistola metallica giocattolo di colore nero con guanciole marroni, priva di tappo rosso riproducente fedelmente un'arma, semi occultata tra alcune riviste sopra il mobile della camera da letto come indicato dalla persona querelante Inoltre gli operanti notavano delle bollette della luce con contratto intestato a tale omissis , successivamente appurato essere la madre defunta in data 05.07.2013 del omissis con codice cliente Enel n. omissis , con delle cifre molto basse, nonostante in diverse stanze vi erano accesi degli elettrodomestici e scaldini elettrici . Veniva pertanto richiesto l'intervento di una squadra dell'Enel che riscontrava allaccio diretto abusivo alla rete Enel mediante cavi unipolari da 6 mmq in rame, il tutto avvolto da nastro isolante di colore grigio occultati del muro della facciata . La p.g. in questi frangenti, notava che il omissis si introduceva all'interno della cucina ed in maniera repentina provvedeva a disattivare un interruttore del quadro interno manomesso, episodio notato da questi operatori che grazie a tale gesto provvedevano ad individuare la parte dell'impianto modificato . Gli accertamenti tecnici effettuati dal Laboratorio di Genetica Forense del gabinetto di Polizia Scientifica per la Sicilia Occidentale sono stati svolti comparando due campioni della maglietta, consegnata dalla omissis alla Polizia in sede di querela, con il DNA dell'imputato. In esito a tale accertamento è emerso che le analisi dei polimorfismi del DNA, effettuate sulla traccia omissis , tampone buccole di hanno permesso di ottenere un profilo genetico compatibile con il profilo genetico misto traccia 1228 ottenuto nella relazione tecnica 225/CPA/2014-7326-U/9D-BI-1405 del 24.10.2014 e cioè quello della traccia della maglietta. Dichiarazioni dell'imputato Nel corso dell'esame il omissis ha in primo luogo affermato che la mattina del 28 aprile del 2014 si trovava regolarmente a lavoro e, quindi, di non aver potuto commettere il primo episodio a carattere sessuale indicato dalla persona offesa. Con riferimento a quanto accaduto il 29 aprile ha affermato che quella mattina era rimasto a casa per seguire i lavori che due operai stavano eseguendo su una finestra del bagno che si trova contiguo alla stanza da letto. Ha quindi negato di aver posto in essere qualsiasi comportamento a carattere violento e/o sessuale nei confronti della omissis . Ha poi aggiunto di ipotizzare che la omissis abbia mosso le accuse nei suoi confronti perché spinta da un movente economico la stessa infatti gli aveva manifestato che aveva bisogno di soldi perché si doveva sposare ma io ho fatto morire la cosa là perché non mi riguardava . Con riferimento poi a quanto accaduto nei giorni successivi, ha riferito che, mentre si trovava a casa, aveva udito delle urla provenienti dall'esterno e visto dietro il mio cancello il signor omissis che gridava, urlava come un matto. Al che gli ho detto, che è successo? Io avevo l'impressione che era successo un incidente. Invece questo signore urlava contro di me, dicendomi un sacco di parolacce . Ha quindi aggiunto che in tale frangente era presente anche la omissis e che entrambi i coniugi avevano lo avevano minacciato ed ingiuriato io ti scippo la testa e ci gioco a pallone, tu sei un fango, tu sei una cosa inutile, io ti denuncio, sei senza dignità, io ti taglio la gola sei un cornuto, sei un figlio di . . Quindi aveva intuito il motivo dell'atteggiamento dei due coniugi la mia compagna era andata dalla nonna della signorina omissis a portargli la mensilità, lo stipendio, al che arrivata là alla mia compagna gli hanno detto . Il tuo compagno voleva abusare della ragazza . Successivamente ha riferito che in tale circostanza erano intervenute diverse persone, tra le quali tale omissis al quale lui aveva detto – riferendosi al Fe. Vi. che cercava di aggredirlo - se non te lo porti gli sparo . Con riferimento all'allaccio abusivo all'Enel il omissis , premesso di esser subentrato alla propria madre, deceduta il 5.7.2013 nel possesso dell'abitazione di omissis , ha riferito di non esser a conoscenza dell'allaccio abusivo anche in ragione del fatto che l'allaccio era murato e che aveva regolarmente pagato le bollette. Valutazione del materiale probatorio. Così riassunte l'origine del procedimento e l'evoluzione delle indagini, ritiene il Tribunale che, alla stregua delle emergenze in atti, risulti inequivocabilmente provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti. Ed invero con riferimento al reato di cui al capo A conducono a tale conclusione, anzitutto, le dichiarazioni della persona offesa dal delitto. Al riguardo, deve ricordarsi che, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, la testimonianza della persona offesa non richiede altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità Sez. Un. pen., 19 luglio 2012, n. 41461 . Invero, così come qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso ex multis, Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 6777 Cass. pen., Sez. VI, 12 dicembre 2003, n. 7180 . Tale testimonianza deve essere di certo soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto, ma ciò non legittima un giudizio a priori di inaffidabilità della testimonianza stessa e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. La stessa Suprema Corte ha evidenziato come, in tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi, dunque, la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi Cass. Cassazione penale, sez. III, 30/03/2016, ud. 30/03/2016, dep.04/10/2016 , n. 41467 e nello stesso senso Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011 . Nel caso in esame ritiene il giudicante che la persona offesa sia pienamente attendibile in quanto le sue dichiarazioni, che costituiscono l'elemento fondante dell'addebito mosso nei confronti dell'imputato, sottoposte al dovuto vaglio critico, paiono dotate dei necessari caratteri di intrinseca logicità e credibilità, di guisa che non residuano elementi di dubbio sulla effettività degli accadimenti delittuosi oggetto delle narrazioni della persona predetta. Ed invero, come emerge agevolmente dalla lettura delle dichiarazioni rese al p.m. - sopra riportate -, il racconto della persona offesa risulta dettagliato e assolutamente corrispondente a quanto riferito ai Carabinieri in occasione della querela. La stessa genesi delle sue dichiarazioni è un pregnante elemento per la attendibilità invero la ragazza ha confidato i fatti al proprio fidanzato e poi ai propri genitori manifestando una situazione di inziale ritrosia e di effettivo turbamento e sintomatica del trauma subito. Inoltre la stessa circostanza che la persona offesa nell'indicare che nel giorno in cui ha subito l'atto sessuale di maggiore gravità 29.4.2014 abbia indicato la presenza degli operai all'interno della abitazione del Sa. e del figlio dello stesso costituisce ad avviso del giudicante un sintomo della genuinità della dichiarazione della persona offesa. Invero ove la omissis avesse scientificamente costruito le accuse avrebbe verosimilmente dato una versione dei fatti diversi, attribuendo atti sessuali ben più invasivi e collocando l'episodio in un giorno diverso certamente non in quello in cui la sua accusa sarebbe potuta essere messa in dubbio da persone presenti ma che non si erano accorte di quanto accaduto. Inoltre non si ravvisa alcuna ragione in base alla quale la ragazza avrebbe dovuto inventare le accuse a carico del omissis e che, peraltro, hanno portato alla perdita del lavoro. Ad avviso del giudicante, appare, infatti, del tutto inverosimile per un duplice ordine di motivi la prospettazione riferita dall'imputato in ordine ad un presunto intento estortivo della omissis . In primo luogo le condizioni economiche dell'imputato non appaiono tali da poter indurre la persona offesa a individuare nel omissis un possibile bersaglio di una condotta estortiva in secondo luogo, ove la omissis avesse voluto ottenere del denaro dal omissis avrebbe ben più verosimilmente cercato di azionare una legittima causa di lavoro per differenze contributive, ferie, ed altro e non certamente inventato le gravi accuse di violenza sessuale. Inoltre, a completare il giudizio di piena attendibilità della persona offesa, vi sono gli esiti dell'accertamento tecnico svolto sulla maglietta che la indossava in occasione della violenza subita il 29.4.2014 e cioè della piena compatibilità del profilo genetico dell'imputato con quello della macchia rivenuta sull'indumento. Tale circostanza oltre che confermare il contatto tra il omissis e la conferma le dichiarazioni dalla stessa rese allorché ha riferito che l'imputato aveva eiaculato sporcandomi il seno e parte della maglietta che si era sollevata . Tale conclusione non può, ad avviso del giudicante, quindi, può essere messa in dubbio dalle conclusioni del consulente tecnico della difesa in ordine né dalla circostanza che la mattina del 28 aprile del 2014 il omissis si trovava in servizio. Invero con riferimento al primo aspetto la circostanza che le tracce rinvenute sulla maglietta possano essere riferibili anche alla saliva del figlio del omissis non è idonea a scalfire il solido quadro probatorio risultante dalle emergenze sopra esposte e solamente confermate dagli accertamenti tecnici disposti dal p.m. Relativamente poi alla circostanza che il omissis il 28.4.2014 si trovava in servizio alla guida di un autobus - e ciò quindi smentirebbe la persona offesa in ordine alla commissione dei precedenti atti sessuali - sul punto va evidenziato che la collocazione di tali condotte in siffatta data è stata fatta dalla data in maniera alquanto dubbiosa, Se non sbaglio, questo episodio avvenne il 28 aprile 2014 , sicché appare certamente ben comprensibile - atteso che comunque non si trattava di atti particolarmente invasivi - un errore discendente da un impreciso ricordo. Peraltro ove tali avances fossero avvenute il 28.4.2014 più verosimilmente la stessa omissis avrebbe indicato il giorno precedente al ben più grave episodio precedentemente narrato che con assoluta precisione ha collocato nel giorno 29.4.2014 . Alla stregua delle superiori considerazioni, deve, pertanto, ritenersi provata la responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato di violenza sessuale sia con riferimento all'episodio più grave del 29.4.2014 e sia di quello precedente avvenuto in precedenza. Deve infatti, sulla base degli elementi sopra evidenziati, ritenersi provato che il Sa. abbia in una prima occasione sfiorato con la mano il seno, i fianchi ed il sedere di omissis - accompagnando tali gesti con le espressioni la sai minare e la sai mettere in bocca? -e successivamente, il 29.12.2014 abbia costretto la predetta, bloccando ogni movimento, a toccargli il pene e masturbandosi fino a ricoprire di sperma il seno e la maglietta della stessa. Parimenti provata ad avviso del decidente è la responsabilità del Sa. in ordine al reato di cui al capo B . Invero dagli elementi sopra indicati - e segnatamente dalla annotazione di p.g. e dagli atti redatti dal personale Enel risulta che l'impianto elettrico della abitazione dell'imputato era allacciato abusivamente alla rete Enel attraverso cavi unipolari da 6 mmq in rame, il tutto avvolto da nastro isolante di colore grigio occultati del muro della facciata . Nessun dubbio può aversi, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, in ordine alla piena consapevolezza da parte dell'imputato in ordine alla esistenza dell'allaccio abusivo e dei conseguenti prelievi illeciti. Invero il comportamento tenuto dallo stesso compiutamente descritto nella annotazione di p.g. il omissis si introduceva all'interno della cucina ed in maniera repentina provvedeva a disattivare un interruttore del quadro interno manomesso, episodio notato da questi operatori che grazie a tale gesto provvedevano ad individuare la parte dell'impianto modificato è infatti univoco sul punto e non altrimenti spiegabile. Né la conclusione a cui si è giunti può essere messa in dubbio dalla bollette elettriche acquisite su richiesta della difesa invero i modesti importi indicati nelle stesse -tra Euro 38 a Euro 45, una di Euro 59 e un di Euro 79 per bimestre -certamente non escludono il prelievo fraudolento avuto riguardo al fatto che - come si evince dalla annotazione di p.g. - in diverse stanze vi erano accesi degli elettrodomestici e scaldini elettrici . Infine va affermata la responsabilità del omissis anche in relazione al capo C . Invero sulla base dichiarazioni rese dalle due persone offese omissis si evince che l'1.5.2014, allorché i predetti si recarono presso il Sa. per chiedere dei chiarimenti in ordine a quanto raccontato loro dalla figlia, l'imputato li minacciò proferendo nei loro confronti delle espressioni minacciose omissis querela 2.5.14 dicendomi che se non mi allontanavo da questo luogo mi avrebbe sparato in testa, continuava poi dicendo che possesso di una pistola e avrebbe sparato anche a mio marito s.i. 2.7.14 se non ve ne andate vi sparo in testa a marito e moglie, ho una pistola, la vado a prendere e vi sparo in testa. omissis è meglio che te ne vai che è meglio per te il tono era di vera minaccia e la frase mi veniva ripetuta più volte . le minacce del omissis proferite nei miei confronti sono state quelle appena dette, egli non ha fatto cenno ad alcuna pistola o al fatto di spararmi, mia moglie invece mi ha riferito che nel momento successivo al mio allontanamento il Sa. aveva proferito la minaccia di sparare in testa sia a lei che a me . Trattamento sanzionatorio L'imputato, avuto riguardo alla sua negativa personalità quale si desume dalla spregevolezza dei fatti, non appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche. Avuto riguardo all'unicità temporale e spaziale i reati di cui ai capi A e C appaiono frutto di una medesima risoluzione criminosa, si da poter essere unificati sotto il vincolo della continuazione. Pertanto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ed, in particolare, della capacità a delinquere dell'imputato, desunta dalle reiterazione e modalità complessive delle condotte dal grave danno cagionato alla persona offesa, dall'elevata intensità del dolo, si stima equo irrogare in concreto, e tenuto conto della diminuente per il rito, la pena complessiva di anni sei e giorni dieci di reclusione, di cui anni quattro e gg. 10 di reclusione per i reati di cui ai capi A e C p.b. anni cinque e mesi sei per il reato di cui al capo A, e segnatamente per l'episodio del 29.4.2014, aumentato ad anni sei per la continuazione interna ed ad anni sei e gg. 15 per il reato di cui al capo C , pena ridotta ex art. 438 c.p.p. a quella di anni quattro e gg. dieci e di anni due di reclusione per il reato di cui al capo B p.b. anni tre di reclusione ridotta per il rito ad anni due . La condanna dell'imputato alle pene accessorie ed pagamento delle spese processuali seguono per legge. Questioni civili Poiché non v'è dubbio che dai reati di cui ai capi A e C siano derivati dei danni rispettivamente alle persone offese, costituitesi parte civile, l'imputato deve essere condannato al relativo risarcimento in favore delle stesse. Per quanto attiene alla quantificazione di tali danni, a parere di questo giudice, -in considerazione delle evidenti ed innegabili turbamenti e sofferenze - gli stessi, a carattere morale, possono essere determinati, in via equitativa in complessivi Euro 20.000,00 quelli da liquidare a omissis - vittima principale delle condotte più gravi di cui al capo A - ed in Euro 5.000,00 in favore di ciascuno dei genitori in relazione sia ai danni di cui ai capo A e che a quelli di cui al capo C . L'imputato deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Visti gli artt. 133 c.p., 533, 535 c.p.p. 438 ss. c.p.p. Dichiara omissis colpevole dei reato a lui ascritti, e applicata la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni sei e gg. 10 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 29 c.p. Dichiara interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Visto l'art. 609 nonies c.p. interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela. Condanna omissis al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidati in Euro 20.000,00 in favore di omissis , e di Euro 5.000,00 ciascuno in favore di omissis Condanna omissis a rifondere alle parti civili costituite, omissis le spese di costituzione e difesa che liquida in complessivi Euro 2.000. Visto l'art. 544 co. II c.p.p. Indica in giorni novanta il termine entro il quale verranno depositate le motivazioni della presente sentenza.