Velocità sotto il limite ma la colpa rimane

Il codice della strada dispone che il conducente di un veicolo regoli la velocità del mezzo tenendo conto di ogni circostanza prevedibile.

L'aver tenuto una velocità inferiore al limite non vale da sola ad escludere la colpa per aver cagionato la morte di un ciclista sinistro occorso su strada non illuminata privo di dispositivi rifrangenti, poiché il principio dell'affidamento impone di tenere conto delle imprudenze altrui. Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 38548, depositata il 2 agosto 2017. Le insidie del buio. A farne le spese è stato un ciclista, che una sera di qualche anno fa stava percorrendo una strada provinciale priva di illuminazione pubblica. La bicicletta era priva di fanali e il suo conducente non indossava indumenti catarifrangenti. Una macchina, che procedeva a velocità inferiore al limite imposto dal codice della strada, gli è addosso nell’impatto il poveretto perde la vita. L'automobilista, giudicato con il rito abbreviato, viene condannato per omicidio colposo a sei mesi di reclusione gli si rimprovera di non aver tentato di frenare, né di evitare il ciclista. La sua velocità di marcia, per quanto moderata, non era - secondo il GUP - adeguata. Di identico parere è la Corte di Appello, che conferma la condanna. Ecco adesso il ricorso per cassazione. Tra le numerose questioni, si sottolinea quella relativa alla ricostruzione del profilo della colpa e della causalità di quest'ultima nella verificazione del sinistro. L'affidamento non esclude la colpa. Il giudizio di legittimità ha un esito deludente per l'autore del ricorso le censure mosse alla decisione di secondo grado vengono stroncate per manifesta infondatezza. Nel ricorso si era lamentata una erronea valutazione della condotta colposa e si era censurata la decisione impugnata riguardo l’omessa valutazione della inevitabilità dell'evento che avrebbe fatto venir meno la rimproverabilità della condotta contestata . Niente da fare i Supremi Giudici tagliano corto. Secondo il giudizio espresso nella decisione in commento, in via di estrema sintesi, non ci sono dubbi l'automobilista ha investito il ciclista perché non ha fatto nulla per evitare l'impatto, ovvero perché non lo ha neppure visto. In entrambi i casi egli versa in colpa. Poco importa che la vittima abbia tenuto un comportamento a sua volta rimproverabile, dato che guidava, lungo una strada buia, una bicicletta senza fari e che non indossava abiti catarifrangenti. La ragione della irrilevanza della condotta colposa della vittima risiede nell'ormai granitica elaborazione concettuale del c.d. principio dell'affidamento”. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ogni utente della strada, oltre che preoccuparsi di rispettare in prima persona le norme di circolazione, deve anche tenere in debito conto i prevedibili comportamenti imprudenti altrui. Un principio da rimeditare? Così strutturato, il principio dell'affidamento rischia di trasformarsi in una trappola nella quale può cadere anche l'utente della strada più attento. È indubbio che la previsione delle possibili azioni imprudenti altrui costituisce cosa certamente non facile, né offre garanzia di esiti certi. Come si fa ad immaginare tutto quello che di più sbagliato gli innumerevoli utenti della strada possono commettere? Ma soprattutto gli effetti nefasti delle imprudenze altrui devono ricadere, generandola, sulla responsabilità di chi è stato diligente? Chiaramente, ogni caso concreto fa storia a sé e non sono possibili valutazioni generalizzanti, tuttavia non guasterebbe una più approfondita riflessione su un tema che, specialmente in seguito alla rifora sui reati stradali” apre le porte a conseguenze sanzionatorie tutt'altro che lievi.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 maggio – 2 agosto 2107, n. 38548 Presidente Izzo – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Salerno con la sentenza impugnata, salvo che in punto di applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1, ha confermato la sentenza 15/10/2014 con la quale il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di quella città, ad esito di giudizio abbreviato, aveva condannato G.D. per aver cagionato - per colpa specifica, consistita nella violazione delle norme di circolazione stradale con riferimento agli artt. 140 e 141 C.d.S., viaggiando alla guida del suo veicolo ad una velocità di 49 Km/h, omettendo di effettuare un tentativo di frenata ovvero una manovra di emergenza alternativa sterzata del veicolo e andando a collidere violentemente con il velocipede condotto da S.H. - la morte di quest’ultimo deceduto a causa di politrauma con frattura cranica e della colonna vertebrale e, concesse le circostanze attenuanti generiche reputate prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, applicata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita K.J. ed oltre al pagamento, in favore di questa, delle spese di costituzione e di difesa, con rigetto della proposta istanza di provvisionale. Era accaduto che la sera del 27/02/2013, alle ore 19 00 circa, in località Verdesca del Comune di Battipaglia, G.D. - mentre viaggiava sulla SP 275 alla guida della propria vettura in compagnia della moglie N.C. e al nipote N.G. entrambi seduti sul sedile posteriore, ad una velocità prossima ma comunque inferiore al limite consentito dei 50 km/h su un tratto di strada rettilineo ed in perfette condizioni, ma privo di illuminazione pubblica aveva investito da tergo S.H. , che viaggiava nella stessa direzione di marcia a bordo della propria bicicletta, priva dei dispositivi di segnalazione visiva e dei catadiottri previsti dall’art. 68 C.d.S e che, nonostante fosse buio, non indossava il giubbotto o le bretelle retroriflettenti previste dall’art. 182 C.d.S Il ciclista, all’impatto, dapprima, era stato sbalzato dal sellino della bicicletta, poi caricato sul cofano della vettura e, infine, era caduto sulla sede stradale, ormai privo di vita. 2. Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il G. , articolando sei motivi di doglianza. 2.1. Nel primo motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha omesso di indagare il tema della causalità della colpa. Il ricorrente afferma che la Corte territoriale si sarebbe basata essenzialmente sulle conclusioni delle consulenze tecniche del P.M. che si erano limitate a correlare la sua responsabilità penale alla velocità di marcia dell’autovettura da lui condotta peraltro inferiore al limite massimo esistente su quella strada e non avrebbe preso in considerazione la divergenza tra le due consulenze, atteso che il primo tecnico riteneva impossibile determinare la velocità, mentre il secondo - basandosi esclusivamente su documenti fotografici allegati ai fascicolo dal p.m. - la fissava in 49 km orari. La Corte di merito aveva omesso di fornire risposta alle obiezioni sollevate dal suo difensore in atto di appello, laddove aveva sostenuto che l’evento si sarebbe ugualmente verificato se lui avesse viaggiato a bordo della sua autovettura ad una velocità inferiore a quella accertata e non aveva indicato quale avrebbe dovuto essere la velocità minima necessaria per evitare il verificarsi dell’evento. 2.2. Nel secondo motivo denuncia vizio di motivazione nella parte in cui la Corte non ha fornito risposta alle censure mosse dal suo difensore alla consulenza tecnica. Il ricorrente si lamenta che nessun rilievo era stato dato alle censure da lui mosse in relazione ai parametri per calcolare lo spazio necessario per arrestare il veicolo, al tempo di reazione e alla posizione del mezzo al momento della percezione del pericolo. 2.3. Nel terzo motivo denuncia vizio di motivazione laddove la Corte territoriale ha ricostruito la dinamica dell’accaduto sulla base di elementi inesistenti. Il ricorrente deduce che era quella la prima volta che percorreva la strada, luogo del sinistro, e non era a conoscenza della mancata illuminazione pubblica della stessa. La Corte territoriale a non avrebbe motivato in merito all’ipotesi prospettata dal suo difensore e risultante dagli atti circa un possibile suo abbagliamento da parte di altre autovetture che provenivano dal senso di marcia opposto b avrebbe travisato le dichiarazioni di sua moglie che al momento dell’impatto era a bordo della macchina e non si era avveduta della presenza della bicicletta. 2.4. Nel quarto motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla mancata determinazione del concorso della vittima. Il ricorrente rileva che la Corte territoriale, dopo aver affermato che il ciclista aveva concorso a causare l’incidente con il suo comportamento negligente bicicletta priva di strumenti idonei a rendere visibile la sua presenza e conducente privo di indumenti rifrangenti , ha omesso di determinare il grado percentuale di responsabilità nella causazione dell’evento. 2.5. Nel quinto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata di sospensione della patente di guida. Il ricorrente rileva che la Corte, nell’applicare d’ufficio la sanzione amministrativa, si è limitata ad affermare la congruità della misura motivando non in relazione alla presunta gravità del fatto, ma unicamente con il rilievo che il massimo edittale è di quattro anni. Sul punto evidenzia che, sebbene il giudice parli di grado della colpa , dagli atti non emerge alcun elemento dal quale si possa dedurre tale percentuale di responsabilità. Afferma infine che il giudizio di comparazione tra circostanze produce effetto ai soli fini della determinazione della pena e non anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria, la quale ha carattere autonomo e la cui misura non è legata alle vicende della pena inflitta. 2.6. Nel sesto motivo denuncia vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno. Il ricorrente si lamenta del fatto che, sebbene nel giudizio di appello il difensore della parte civile aveva affermato che la compagnia di assicurazione aveva risarcito i danni, la Corte non ha riconosciuto la richiesta attenuante per essere intervenuta liquidazione soltanto parziale nel giudizio di prime cure , procedendo, addirittura, alla liquidazione delle spese di costituzione della parte civile. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Secondo la dinamica del sinistro stradale, ricostruita dal Giudice dell’abbreviato sulla base dei rilievi operati nell’immediatezza dal personale CC intervenuto e delle conclusioni raggiunte dai due consulenti nominati dal PM , la sera del omissis , alle ore 19 00 circa, in località omissis , G.D. viaggiava sulla alla guida della propria vettura Ford Focus targata in compagnia della moglie N.C. e al nipote N.G. entrambi seduti sul sedile posteriore la velocità era prossima, ma comunque inferiore, al limite consentito di 50 km/h su un tratto di strada rettilineo e in perfette condizioni, ma privo di illuminazione pubblica, il G. investiva da tergo S.H. che viaggiava nella stessa direzione di marcia a bordo della propria bicicletta priva dei dispositivi di segnalazione visiva e dei catadiottri previsti dall’art. 68 del codice della strada il ciclista S.H. - che, nonostante fosse buio, non indossava il giubotto o le bretelle retroriflettenti previste dall’art. 182 codice della strada - all’impatto, era sbalzato dal sellino della bicicletta, caricato sul cofano della vettura e, infine, abbattuto sulla sede stradale, ormai privo di vita. Sul posto non erano trovati segni della frenata della vettura. Nell’immediatezza il G. non rilasciava alcuna dichiarazione come avrebbe fatto anche nelle successive fasi e gradi del processo penale , mentre N.C. riferiva che aveva solo avvertito un rumore improvviso provocato dall’impatto della vettura contro un ostacolo e che aveva notato, immediatamente dopo, una vettura che viaggiava in senso di marcia contrario lampeggiava con i fari. E la Corte di appello ha fatto propria la ricostruzione dei fatti, già effettuata dal giudice di primo grado sulla base delle risultanze probatorie acquisite, ritenendola puntuale . 3.2 Tanto premesso, manifestamente infondati sono i primi quattro motivi di ricorso tutti concernenti la penale responsabilità del ricorrente. A Il Giudice dell’udienza preliminare, ricostruita nei termini sopra ripercorsi la dinamica del sinistro ed affermata la sussistenza del nesso causale pp. 4-6 , riteneva che, pur essendo certi i concorrenti profili di colpa della vittima descritte caratteristiche della bicicletta e mancanza di indumenti catarifrangenti , l’evento fatale doveva ascriversi alla condotta negligente e imprudente del G. , che violava generali regole di diligenza e specifiche regole di condotta stabilite dal codice della strada pp. 6-9 in particolare, l’art. 141 del codice della strada imponeva al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, assicurato il controllo del proprio veicolo e il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l’arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile la stessa disposizione imponeva poi di regolare la velocità del veicolo specie nelle ore notturne. L’imputato, con la propria condotta di guida aveva violato queste regole, mantenendo una velocità tale - anche se inferiore al limite imposto - che non gli aveva consentito di avvistare per tempo il ciclista e, addirittura, di tentare una qualsiasi manovra eversiva. Non rilevava, ai fini della esclusione della penate responsabilità del G. , la colpa della vittima, che, a propria volta, aveva violato altre disposizioni del codice della strada, perché le norme sulla circolazione stradale imponevano severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili e nel caso di specie, attesa la mancanza di illuminazione pubblica e la non infrequente presenza di ostacoli non illuminati sul margine destro della strada, era certamente prevedibile la presenza del velocipede, ancorché privo delle normali dotazioni di più era evidente il deficit di attenzione nella guida da parte dell’imputato, comprovato dall’assenza assoluta di tracce di frenata o dalla mancata effettuazione di manovre, anche semplici - come la sterzata a sinistra che avrebbero impedito il tamponamento infatti, considerato che l’imputato viaggiava a bordo di una vettura dotata dei fari che, specie in un tratto di strada rettilineo, consentivano di rendere visibili anche oggetti privi di segnalazioni visive o di catadiottri, qualora G.d. avesse apprestato la dovuta attenzione nella guida, avrebbe dovuto accorgersi per tempo della presenza del ciclista. B In sede di atto di appello il difensore del G. chiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato il giudizio di penale responsabilità dell’imputato era stato fondato sul rilievo che, pur in presenza di circostanze di fatto imprevedibili, l’imputato aveva tenuto una velocità eccessiva e non consona allo stato dei luoghi il Tribunale non aveva però affrontato il tema dell’inevitabilità dell’evento fatale, ossia se l’imputato avesse tenuto una velocità inferiore l’evento letale si sarebbe verificato ugualmente oppure avrebbe avuto esiti meno gravi. C La Corte di appello nella impugnata sentenza - dopo aver rilevato che il Giudice dell’udienza preliminare aveva puntualmente rappresentato ed aveva sostenuto, con argomentazioni in fatto e in diritto ineccepibili, le ragioni che avevano reso concretamente prevedibile la presenza del velocipede sulla strada e che avevano rappresentato l’evidenza della colpa dell’imputato sia su di un piano generico, per non avere prestato nella guida la dovuta attenzione, che su quello specifico, riconducibile alla violazione di precise regole di condotta stabilite nel codice della strada e che con la stessa accuratezza di ragionamento aveva rappresentato i motivi per cui la concorrente colpa della vittima non elideva la colpa dell’imputato - ha sottolineato che il G. aveva investito da tergo il ciclista, non avvedendosi della presenza dello stesso sulla carreggiata, presenza che non era stata improvvisa come avrebbe potuto essere per il caso in cui il ciclista fosse sopraggiunto da via laterale . Secondo la Corte territoriale, la circostanza che il G. non abbia tentato né una frenata né una sterzata dimostra, è di per sé prova del fatto che lo stesso o teneva una velocità che concretamente non gli ha consentito, in relazione alle condizioni della strada e al tempo di notte, di avvedersi per tempo della presenza del ciclista o non prestava sufficiente attenzione a ciò che avveniva. In entrambe le ipotesi, la circostanza che la bicicletta fosse priva di strumenti di segnalazione e che il ciclista non indossasse giubbotto rifrangente, è profilo di colpa concorrente, ma non assorbente e recedente rispetto a quella dell’imputato che, con la dovuta attenzione e la dovuta prudenza, avrebbe potuto e dovuto avvedersi per tempo dell’ostacolo ed evitarlo anche in considerazione del fatto che il ciclista procedeva strettamente sulla propria destra . D Rispetto alla congrua ed approfondita disamina effettuata dalla sentenza di primo e dalla sentenza di secondo grado che, sviluppandosi secondo linee logiche pienamente concordanti, si saldano tra loro, formando un unico complesso corpo argomentativo Sez. 4, sent. n. 38824 del 17/09/2008, Rv. 241062 , le censure del ricorrente - in parte anche generiche e non proposte nell’atto di appello per come riassunto nella sentenza impugnata - si risolvono nel prospettare una lettura alternativa dei fatti, che, come è noto, è inammissibile nella presente sede di legittimità. Nel ribadire quanto già puntualmente osservato dal giudice di primo grado p. 7 , e cioè che il principio dell’affidamento, nello specifico settore della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio per cui l’utente della strada è responsabile anche del prevedibile comportamento imprudente di altri utenti - è qui sufficiente aggiungere, con riferimento al quarto motivo di ricorso, che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice penale non è tenuto a determinare in termini percentuali il concorso colposo della vittima nella causazione di un incidente stradale. 3.3. Manifestamente infondati sono anche gli ultimi due motivi di ricorso, concernenti il trattamento sanzionatorio. A Al riguardo cfr.pp. 9-11 , il Giudice dell’udienza preliminare, che concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto non integrato il presupposto per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. in quanto il pagamento al coniuge della vittima della somma di Euro 100.000,00 - versata dalla Società assicuratrice per la responsabilità civile e trattenuta dalla parte civile a titolo di acconto sul maggior danno - non copriva l’intero danno, patrimoniale e non, causato dal reato. B In sede di atto di appello il difensore del G. si è lamentato del mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell’art. 62 n. 6 c.p. poiché la giurisprudenza di legittimità riconosce detta attenuante anche nel caso di intervento risarcitorio operato dall’Assicurazione né sarebbe stato rilevante la circostanza che l’Assicurazione avesse versato solo un acconto considerato che era in attesa di conoscere l’esito del giudizio per effettuare il risarcimento integrale sulla base della percentuale delle responsabilità. C E la Corte di appello - dopo aver premesso che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 comma 1 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale - ha rilevato che il Giudice dell’udienza preliminare non aveva riconosciuto detta circostanza in favore dell’imputato non perché la somma fosse stata corrisposta dalla Società che assicurava G.D. per la responsabilità civile da circolazione stradale, ma perché il risarcimento non era stato integrale come d’altronde riconosciuto dallo stesso appellante nei motivi di gravame, laddove lo stesso riferiva che si trattava soltanto di un acconto . D Il mancato riconoscimento della invocata attenuante, in quanto motivato secondo ragioni ineccepibili da un punto di vista logico e giuridico, è esente da censure nella presente sede di legittimità. Come pure improponibile è la doglianza relativa all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, che consegue per legge al giudizio di affermazione di penale responsabilità art. 222 C.d.S. e che dunque pur in assenza di impugnazione del PM è stata correttamente applicata dal giudice di appello, il quale, tenuto conto della gravità del fatto e dal grado della colpa, come emersi dalla trama motivazionale di entrambe le sentenze di merito, ha ritenuto congruo determinare nella misura di anni uno di gran lunga inferiore alla media edittale . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost., sent. n. 186 del 2000 , anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile K.J. , che liquida in complessivi Euro 1.050, oltre accessori come per legge.