Nel riesame è “dovere” del detenuto presentare la richiesta di partecipazione all’udienza con l’istanza di riesame, pena la sua esclusione

La Corte di Cassazione, sez. V Penale, si è nuovamente espressa in materia di istanza di riesame e modalità di partecipazione del detenuto.

La vicenda processuale. Il procedimento penale in questione tratta il reato di atti persecutori/stalking che il prevenuto avrebbe consumato ai danni della sua ex compagna. L’indagine prende le mosse da una presunta fonte confidenziale” resa alla DIGOS per poi continuare attraverso l’audizione della presunta persona offesa, del padre di quest’ultima e di alcuni colleghi di lavoro della p.o. oltre che attraverso l’ausilio di intercettazioni telefoniche e acquisizione della SIM cellulare della persona offesa con trascrizione di SMS partiti dall’utenza telefonica mobile del prevenuto. Gli atti persecutori, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbero avuto inizio quanto meno a cavallo fra l’anno 2016 e l’inizio del 2017 mentre il delitto di danneggiamento, seguito da incendio dell’autovettura della p.o., viene collocato all’inizio del nuovo anno in corso. Nel mese di marzo si procedeva all’udienza di convalida dell’arresto del presunto persecutore con contestuale emissione di ordinanza custodiale in carcere a cura del GIP distrettuale del Tribunale di Torino. Infatti, il prevenuto era stato tratto in arresto nel mese di marzo 2017, da Agenti della Polizia di Stato all’uopo operanti in appostamento nei pressi dell’abitazione della persona offesa proprio mentre il presunto persecutore era intento a citofonare al portone d’ingresso della p.o Espletate le formalità di rito il prevenuto veniva portato presso la Casa Circondariale di Torino e li vi rimaneva a tutt’oggi nonostante avesse chiesto, ritualmente, di poter presenziare all’udienza camerale del riesame ove il Tribunale riservava la decisione sull’istanza defensionale di remissione in libertà ovvero di graduazione della misura afflittiva. La difesa del merito presentava istanza di riesame riservando i motivi all’udienza camerale. Il Tribunale del Riesame di Torino rigettava la revoca della misura custodiale in carcere emessa dal G.I.P. distrettuale. La precitata ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino veniva ritualmente impugnata con il ricorso per Cassazione de libertate denunciando la violazione dell’art. 606, lett. b c nonché d , per falsa applicazione dell’art. 309, comma 6, c.p.p. in relazione all’art. 127 c.p.p. e art. 24 Costituzione nonché art. 111 Costituzione, per aver disatteso il T.d.L. di Torino la legittima richiesta del detenuto di poter presenziare all’udienza camerale di discussione del riesame ovvero di essere sentito dal giudice naturale precostituito per legge. Il difensore della fase di legittimità poneva l’accento sulla non obbligatorietà, per il difensore del merito e del suo assistito, di avanzare richiesta di presenziare all’udienza camerale attraverso l’istanza di riesame. Chiedo di poter presenziare avanti la controscritta udienza La Suprema Corte, dopo aver riservato la decisione, concludeva per il rigetto della questione di diritto proposta. Ciò che non soddisfa del provvedimento, a parere di chi commenta, è proprio il notorio punto di forza della Corte di legittimità la motivazione. Infatti i Giudici del massimo consesso volano alto” sul motivo di ricorso e omettono di analizzare la problematica anche alla luce di numerosi contributi dottrinali che avrebbero meritato maggiore attenzione e riflessione. Nel testo del provvedimento impugnato del Giudice del riesame si leggeva rilevato che il ricorrente non ha chiesto di comparire personalmente all’udienza in sede di richiesta di riesame, nemmeno tramite il difensore ritenuto, pertanto, che la richiesta presentata successivamente sia tardiva nonostante il prevenuto avesse fatto richiesta, 2 giorni prima dell’udienza di discussione del riesame, di poter presenziare attraverso l’estratto del registro modello I.P. 1. Il detenuto, infatti, aveva così dichiarato chiedo di poter presenziare avanti la controscritta udienza . Com’è noto l’art. 309, comma 6, codice di rito così si esprime Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. . Mentre l’art. 127, comma 3, stesso codice disciplina l’ipotesi a che il detenuto sia ristretto presso una Casa Circondariale posta fuori la circoscrizione del giudice. Infatti si legge Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo . Nel caso che ci vede occupati il detenuto era ristretto nella circoscrizione del Tribunale del Riesame. La Suprema Corte, invece, così si esprime si tratta di una disposizione con carattere di specialità rispetto alle regole stabilite in via generale dall’art. 127 c.p.p. con riguardo ai procedimenti camerali, sicché si deve ritenere cheil soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intende esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale deve formulare tale richiesta con l’istanza di riesame . Poche righe per liquidare una questione di diritto che è molto più ampia e complessa. Basti considerare che l’obbligatorietà statuita dalla Suprema Corte abbia, di fatto, reso più difficoltose per il detenuto le modalità di presenza all’udienza camerale. Si pensi, ad esempio, ai casi - non infrequenti nella quotidianità dei riesami - in cui il detenuto personalmente e/o a mezzo del suo difensore impugni genericamente l’ordinanza custodiale riservando i motivi all’udienza camerale stessa! La norma, a parere di chi commenta, non statuisce un obbligo bensì una facoltà per il prevenuto di presentare la richiesta di comparire con l’istanza di riesame. La questione dell’equo contemperamento delle esigenze costituzionalmente garantite del diritto di difesa e la necessità che il rito camerale, previsto dall’art. 309 c.p.p., si svolga secondo la indefettibile tempistica ivi richiamata, pena la inefficacia della misura ai sensi del comma 10 della citata disposizione, non deve andare a discapito del sacrosanto diritto di ogni arrestato di essere ascoltato dal suo Giudice naturale! La decisione odierna della Sez. V della Corte di Cassazione non risolve la questione ma la rinvia ad altro ricorso e/o situazione. In dottrina, fra tanti, si rileva un ottimo esame della questione giuridica a cura di Francesca Romana Mittica che così scrive Secondo un’interpretazione che sembrerebbe più fedele al testo codicistico si potrebbe, invece, sostenere che il verbo può” Con la richiesta di riesame . l’imputato può chiedere di comparire personalmente non esclude che il detenuto possa chiedere la traduzione anche successivamente al suindicato termine. Infatti, parrebbe che non esprimendosi in termini assoluti, il legislatore conceda la possibilità di manifestare la volontà di presenziare già nell’atto di impugnazione e non, piuttosto, che introduca un termine finale entro cui avanzare detta richiesta laddove si fosse stabilito una limitazione del genere, la disposizione avrebbe dovuto, invece, prevedere l’avverbio entro” ad es. l’imputato può chiedere di comparire personalmente entro il termine per la presentazione della richiesta di . ovvero il verbo deve” ad es. l’imputato che intenda comparire personalmente deve comunicarlo con la richiesta di riesame , cfr. da Processo penale e giustizia n. 3 del 2016. Anche la Corte europea, in alcune decisioni risalenti all’anno 2016, ha evidenziato la necessità che la partecipazione del detenuto alle udienze non sia appesantita da modalità più gravose e, nel nostro ordinamento, si potrebbe porre una questione di legittimità costituzionale. La novella n. 47/2015 si pone in linea con il principio garantistico di partecipazione del detenuto all’udienza camerale ma le Corti di merito e quella di legittimità ne stanno svotando il reale significato e la precisa portata. Alla luce di tali considerazioni, si impone, dunque, per l’autorità giudiziaria un’attenta valutazione al fine di consentire un’armonizzazione fra il comma 8, rimasto inalterato, e il comma 8- bis dell’art. 309 c.p.p., frutto del recente innesto, onde consentire al ricorrente di comparire personalmente, anche in difetto di espressa richiesta, qualora abbia perlomeno sollecitato tempestivamente la traduzione. Nel riesame è dovere” del detenuto presentare la richiesta di partecipazione all’udienza con l’istanza di riesame. Bisogna riconoscere che la distinzione ora accennata non riguarda affatto la gravità della ingiustizia rispetto alla parte che torto sia stato fatto al prevenuto dal Giudice perché egli ha valutato malamente il fatto o ha interpretato malamente il diritto, questo è per il ricorrente indifferente come è in massima, indifferente al derubato che il furto sia avvenuto di giorno o di notte. Però non è indifferente alla res publica , perché l’errore di diritto ha una maggiore pericolosità sociale. Per il momento l’indirizzo è che nel riesame è dovere” del detenuto presentare la richiesta di partecipazione all’udienza con l’istanza di riesame, pena la sua esclusione. Conviene che la Suprema Corte imprima quello indirizzo interpretativo più garantista verso il giusto processo che riteniamo sia stato eluso, dalla decisione in commento, anche in relazione al principio di non colpevolezza.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 20 giugno - 18 luglio 2017, n. 35280 Presidente Palla – Relatore Morelli Ritenuto in fatto 1. Viene proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino che, a seguito di richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Torino di convalida dell'arresto di L.S. e contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato di atti persecutori nei confronti della ex convivente B.I 1.1. Il Tribunale osserva che il quadro di gravità indiziaria si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, di cui riporta ampi stralci, riscontrate dalle dichiarazioni del padre, che in più occasioni ebbe modo di constatare la presenza di lividi e graffi sul corpo della figlia dalle dichiarazioni di alcune colleghe di lavoro, che raccolsero le confidenze della B. dal contenuto di telefonate ritualmente intercettate fra l'indagato e la parte offesa nonchè di messaggi intimidatori inviati dal ricorrente alla donna dal danneggiamento, seguito da incendio, dell'auto di proprietà della persona offesa, fatto ammesso dal ricorrente nel corso di una conversazione telefonica. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, vengono ritenute sussistenti alla luce della gravità e reiterazione dei fatti, culminati con l'arresto del L. mentre poneva in essere gli atti persecutori sotto l'abitazione della B., alla presenza dei figli minori. 2. Il ricorso è articolato su tre motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 6 in relazione all'art. 127 c.p.p. e artt. 24 e 111 Cost. per avere, il Tribunale del Riesame, disatteso la legittima richiesta del detenuto di poter presenziare all'udienza camerale di discussione del riesame ovvero di essere sentito dal giudice naturale precostituito per legge, nonostante detta richiesta non fosse stata formulata contestualmente alla proposizione dell'impugnazione ma in un momento successivo. 2.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per la mancata verifica dell'attendibilità della parte offesa e per la mancata valutazione di elementi decisivi. 2.2. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e travisamento del fatto quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, essendo, il ricorrente, raggiunto da due sole condanne per reato depenalizzato ed essendo stata totalmente omessa la motivazione in ordine alla possibilità di salvaguardare le esigenze cautelari con misure meno afflittive della custodia in carcere. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, vista la chiara indicazione che, in proposito, reca l'art. 309 c.p.p. a seguito delle modifiche intervenute con L. n. 47 del 2015 al comma 6 si prevede che, con la richiesta di riesame, possano essere enunciati anche i motivi e l'imputato possa chiedere di comparire personalmente il successivo comma 8 bis sancisce il diritto di comparire personalmente in capo all'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6. Si tratta di una disposizione con carattere di specialità rispetto alle regole stabilite in via generale dall'art. 127 c.p.p. con riguardo ai procedimenti camerali, sicchè si deve ritenere che Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intende esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 8 bis dell'art. 309 c.p.p., novellato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, deve formulare tale richiesta con l'istanza di riesame Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016 Rv. 266519 in una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui l'indagato aveva chiesto di presenziare all'udienza di riesame successivamente alla ricezione dell'avviso relativo alla sua fissazione . Nè si possono ritenere violati i principi costituzionali richiamati dal ricorrente, posto che la norma citata disciplina in termini specifici, e più rispondenti alle esigenze di celerità del rito, il diritto dell'indagato a comparire innanzi al Giudice del Riesame ma non lo esclude nè lo rende apprezzabilmente difficoltoso. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la motivazione della ordinanza impugnata correttamente applica i principi giurisprudenziali in tema di valutazione della deposizione della persona offesa. Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014 Ud. - dep. 14/01/2015 - Rv. 261730 . Il Tribunale del Riesame ha operato un corretto vaglio dell'attendibilità della persona offesa ed ha enunciato gli elementi di riscontro al contrario, il ricorrente si è limitato ad una prospettazione alternativa affidata a stralci delle risultanze processuali. 3. Infondato anche il terzo motivo di ricorso, posto che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la prognosi negativa circa la futura condotta dell'indagato non è stata desunta dai precedenti penali o dai procedimenti penali in corso a carico del L., mai nemmeno menzionati nell'ordinanza, quanto piuttosto dalla gravità dei fatti, dalla loro reiterazione, dalla circostanza che la condotta persecutoria fosse in atto sino al momento dell'arresto. Quanto alla idoneità della sola misura cautelare più afflittiva a salvaguardare le esigenze legate al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, il Tribunale ha opportunamente richiamato il contesto in cui gli atti persecutori si sono sviluppati fino all'arresto e la personalità dell'indagato, improntata alla sopraffazione ed alla violenza. Implicito, quindi, il giudizio di inidoneità di misure non custodiali, rimesse alla capacità di autocontrollo dell'indagato, che viene esplicitamente esclusa nei passaggi motivazionali sopra riportati. Il controllo di legittimità è, in ogni caso, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità 1 - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato 2 - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Cass. Sez. 6 sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv. 201840 ed in questi termini, per i motivi sopra enunciati, non sono ravvisabili i vizi dedotti dal ricorrente. 4. Con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. 4.1. La natura dei reati impone particolari cautele nella diffusione del presente provvedimento, per il cui caso si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.