Espulsione straniero irregolare e disabile? Non dimentichiamo la Costituzione

La Cassazione si esprime in tema di decreto di espulsione dello straniero irregolare affetto da disabilità fisiche, anche alla luce di quanto già disposto dall’art 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286/98.

La Cassazione si esprime in tema di decreto di espulsione dello straniero irregolare affetto da disabilità fisiche con la sentenza n. 38041/17, depositata il 31 luglio. Il caso. Il Tribunale rigettava l’opposizione di un cittadino straniero al decreto di espulsione dal territorio dello stato ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98. Il Tribunale confermava la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione dell’espulsione e rigettava le deduzioni della difesa. A nulla rilevavano, infatti, le obiezioni in merito alle condizioni personali di disabilità dell’uomo, che era invalido al 100%, in quanto privo di un arto inferiore e costretto all’utilizzo di protesi o carrozzina, per far fronte alle esigenze primarie. La difesa lamentava tale condizione personale come un rischio per lo straniero al quale non sarebbe stata garantita nel paese d’origine alcuna tutela sanitaria, non essendo vigente una normativa assistenziale per le persone disabili. Avverso tale provvedimento la difesa ricorre in Cassazione lamentando la manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla omessa considerazione delle conseguenze lesive del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente. La disabilità dello straniero irregolare. La Cassazione rileva subito la fondatezza del ricorso. Preliminarmente la Corte rileva che non possa ritenersi corretta l’affermazione del provvedimento impugnato, secondo la quale l’art 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 286/98 disciplini in modo tassativo le ipotesi ostative all’espulsione dello straniero. Tale norma, piuttosto deve essere letta alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale, con una lettura costituzionalmente orientata della previsione legislativa. I Giudici del Palazzaccio, in quest’occasione, fondano le proprie valutazioni su quanto affermato dalla Corte Costituzionale in materia, ritenendo erroneo il presupposto interpretativo secondo il quale il diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito agli art. 2 e 32 cost., possa essere garantito solo tramite una previsione espressa dell’art. l’art 19 d.lgs. n. 286/98 La Cassazione conclude, per cui, che non possa aprioristicamente invocarne la tassatività senza valutare se il provvedimento di espulsione non leda il diritto alla salute garantito dall’art. 32 cost. nel suo nucleo più irriducibile. Per questi motivi la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di sorveglianza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 maggio – 31 luglio 2017, numero 38041 Presidente Di Tomassi – Relatore Cocomello Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 23/6/2016, rigettava l’opposizione proposta da M.L.B.D. avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Perugia del 31/3/2016, che ordinava, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, l’espulsione del predetto dal territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, d.lgs. vo numero 286 del 1998. 1.1 Il Tribunale, in particolare, confermava la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione della suddetta espulsione e respingeva le deduzioni avanzate dalla difesa del detenuto, in particolare in relazione all’interesse a rimanere nel territorio dello Stato in ragione della pendenza di cause civili intentate dal predetto M. e di cause penali in cui lo stesso rivestiva la qualità di persona offesa dal reato, il provvedimento evidenziava come, in sede civile, la parte è rappresentata a tutti gli effetti dal patrocinatore e come non è pertanto necessaria la presenza della stessa, mentre, in sede penale, lo straniero ha a disposizione il rimedio previsto dallo speciale permesso al rientro, di cui all’articolo 17, del D.lgs.vo numero 286/1998 in relazione alle dedotte condizioni di disabilità del M. ed ai loro riflessi sulle generali condizioni di salute e di vita dello stesso invalido al cento per cento, privo di un arto inferiore e costretto, per far fronte alle primarie esigenze, all’utilizzo di protesi o carrozzina di cui non sarebbe assicurata la disponibilità nel paese d’origine che non prevede una normativa assistenziale per le persone disabili ed anzi aduso alla discriminazione delle stesse, privo di legami familiari in detto paese in ragione di una permanenza di otre trenta anni in Italia , il Tribunale poneva in rilievo la tassatività delle ipotesi in cui il legislatore ha inteso porre un divieto di emissione del provvedimento di espulsione, indicate all’articolo 19, commi 1 e 2, del citato decreto, precisando che l’inabilità fisica è presa in considerazione, nella disciplina dell’istituto in esame, unicamente ai fini delle modalità di esecuzione del provvedimento di rimpatrio, al fine di garantire il rispetto della dignità della persona, ma che la stessa non è in alcun modo rilevante quale causa ostativa all’adozione del provvedimento di espulsione, in ragione della suddetta tassatività in relazione al senso di umanità, invocato dalla difesa del ricorrente, il provvedimento afferma che non sussiste uno stato patologico richiedente cure o trattamenti sanitari particolari, né lo stile di vita del M. , utilizzatore di protesi per camminare oppure di carrozzina, appare suscettibile di incorrere in sostanziali cambiamenti rispetto alla condizione presente. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il M.L.B.D. , per il tramite del suo difensore, articolato in unico motivo con il quale deduce violazione di legge, nonché mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla omessa considerazione delle conseguenze lesive del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente, in considerazione delle condizioni personali e di salute dello stesso che, invalido al cento per cento a seguito di intervento di amputazione dell’arto inferiore sinistro, presenta una grave compromissione delle funzioni motorie in ragione della quale beneficia di un assegno INPS che gli consente di far fronte alle necessità di assistenza per lo svolgimento delle basilari esigenze di vita. La difesa si duole, inoltre, della mancata considerazione, nella motivazione del provvedimento impugnato, della circostanza che il predetto, in Italia da oltre trenta anni, ha completamente reciso ogni legame nel suo paese di origine tanto e che, nella sua condizione di invalido al cento per cento, rimarrebbe privo di quel minimo di sostegno economico riconosciutogli in Italia, della fornitura dei presidi necessari per la deambulazione, nonché completamente abbandonato a sé stesso in assenza di persone che potrebbero prendersi cura di lui. Considerato In Diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati. 1.1 D ricorso pone all’attenzione della Corte la questione della rilevanza della disabilità dello straniero irregolare ai fini della legittimità del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, d.lgs.vo 25/7/1998, numero 286. 1.1 n provvedimento in esame pur prendendo atto delle deduzioni difensive, che riporta, relative alle condizioni di menomazione fisica dell’istante che, se privato nel suo paese, come prevedibile in assenza di una legislazione a tutela dei disabili, del presidio sanitario di una protesi o di una carrozzina non potrà più essere in grado di far fronte alle minime esigenze di vita fonda la sua decisione sul presupposto che la disabilità non rientra tra le condizioni che il legislatore abbia posto a fondamento del divieto di espulsione, condividendo la interpretazione del magistrato di sorveglianza sulla tassatività delle ragioni del divieto di espulsione indicate nell’articolo 19, commi 1 e 2, del d.lgs.vo 25/7/1998, numero 286. 1.2 Ritiene, preliminarmente, il Collegio che non può ritenersi corretta l’affermazione, posta quale premessa del provvedimento impugnato, della rigida tassatività delle ipotesi ostative all’espulsione, previste dal legislatore nell’articolo 19, commi 1 e 2, del citato decreto. Tale norma, infatti, deve essere letta, in una prospettiva costituzionalmente orientata, alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza numero 252 del 2001, che ha già evidenziato, in relazione al diritto alla salute, come la normativa sugli stranieri d.lgs. numero 286 del 1998 non esclude, ed anzi impone, che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito, quando dall’esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell’individuo e, pertanto, l’erroneità del presupposto interpretativo secondo il quale il diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito dagli artt. 2 e 32 Cost., potrebbe essere tutelato solo attraverso la espressa previsione da inserire nell’articolo 19 del decreto legislativo numero 286 del 1998 di uno specifico divieto di espulsione in relazione ad esso. 1.3 Non intende il collegio ignorare il rilievo che, nel caso di specie, si verte nella particolare situazione di un soggetto affetto da una grave disabilità motoria, conseguente alla imputazione di un arto inferiore, e che l’invocato diritto alla salute non venga prospettato nella sua classica declinazione di diritto alla cure urgenti o essenziali, di cui all’elencazione contenuta nell’articolo 35, comma 3 cit. decreto, secondo periodo, che pure fa riferimento a malattia ed infortunio e che secondo lo stesso Giudice delle leggi non può ritenersi esaustiva ma affidata alla prudente valutazione del giudice , ma intende, proprio in relazione a tale aspetto, precisare che, in conseguenza delle premesse interpretative enunciate dalla Corte Costituzionale ed alla luce di quanto dedotto dalla difesa dell’istante, non possa affermarsi, aprioristicamente, invocando la tassatività dei presupposti, che il provvedimento di espulsione non leda quel nucleo irriducibile del diritto alla salute garantito dall’articolo 32 Cost. né incorra in violazione dei fondamentali diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. La Corte costituzionale richiama il giudice alla necessità di una valutazione, caso per caso, tenuto conto dei suddetti principi, dell’intera disciplina contenuta nel decreto legislativo numero 286 del 1998 con particolare riferimento delle disposizioni di carattere umanitario in materia di categorie c.d. vulnerabili , di cui all’articolo 19 del citato decreto nonché dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Cedu, se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidità, certamente consente di utilizzare, non riscontrabile nel provvedimento in esame che si è limitato a rigettare l’opposizione in ragione della tassatività delle fattispecie di cui nell’articolo 19 del decreto legislativo numero 286 del 1998. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.