Non solo intercettazioni. Viola il diritto di difesa anche il mancato accesso al materiale che costituisce documento

Viola il diritto di difesa la mancata trasmissione alla difesa delle registrazioni audio video prodotte dalla persona offesa, trattandosi le stesse di materiale che integra la parte dichiarativa della querela, nulla rilevando il fatto che non siano stati utilizzati ai fini della valutazione di gravità indiziaria.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37476/17, depositata il 27 luglio. Il caso. Il Tribunale del Riesame di Firenze confermava la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa applicata nei confronti dell’indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo l’organo giudicante, l’eccezione di omessa trasmissione di copia delle registrazioni audio video, mossa dalla difesa nei riguardi dell’impugnata ordinanza, non era degna di pregio. Ciò poiché in detta ordinanza si dava atto delle allegazioni senza che fossero tuttavia specificatamente considerate, essendo la decisione fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla figlia maggiorenne. L’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 10, c.p.p. ed eccependo il mancato accesso alle prove utilizzate. Rilevava altresì violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, all’assenza di prova dei maltrattamenti e alla mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa che dimostrava la diversa qualità dei rapporti tra indagato e persona offesa. Non solo intercettazioni. Il Supremo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso proposto, con particolare riferimento alla prima doglianza. Indubbio il fatto che alla querela, propulsiva per le indagini avviate nei confronti del ricorrente, fosse stato allegato materiale audio video e fotografico e che la difesa avesse fatto tempestivamente richiesta di accesso a tale materiale. Concentrandosi dunque sulle registrazioni audio video, gli Ermellini hanno sottolineato come il mancato accesso a detti atti comporti la violazione dei diritti della difesa di accesso al materiale probatorio sotto un due profili. Richiamando diverse pronunce sul punto, le quali, a loro volta, applicano i principi dell’ormai nota sentenza Lasala, la Cassazione ha in primis ribadito che il diritto all’accesso agli atti riguarda anche i video che costituiscono, come nel caso in esame, documento. Non solo, dunque, intercettazioni. Il materiale integrante. Secondariamente, la Corte ci ricorda come i documenti in discussione, ai quali è stato negato l’accesso alla difesa, costituiscono materiale integrante l’atto di denuncia querela, che andava dunque ad integrarne in contenuti nella parte dichiarativa, pertanto tali documenti non potevano non essere stati considerati, quantomeno ai fini dell’affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa. La violazione del diritto di difesa. Vi è pertanto lesione del diritto di difesa in quanto, essendo state utilizzate le querele per i contenuti dichiarativi ai fini della decisione riguardante la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il materiale offerto dalla persona offesa , detti atti non potevano essere messi a disposizione in modo solo parziale. Come invece è accaduto nel caso di specie. La Cassazione ha quindi disposto l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 – 27 luglio 2017, n. 37476 Presidente Ippolito – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 marzo 2017 il tribunale del riesame di Firenze ha confermato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa P.C. applicata nei confronti di S.U. per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in omissis . 1.1 Secondo le due querele presentate dalla persona offesa, il rapporto sentimentale con S. , in conseguenza del suo abuso di alcolici e psicofarmaci , era degenerato in una costante condotta di violenza e umiliazione nei confronti della donna. 2. Il Tribunale, innanzitutto, con riferimento alle eccezioni di omessa trasmissione di copia delle registrazioni audio video e dei rilievi fotografici in originale , secondo la difesa utilizzati al fine della valutazione di gravità indiziaria, osservava come, in realtà, nell’ordinanza impugnata si dava semplicemente atto della allegazione di fotografie alle querele ma le stesse non venivano specificatamente considerate essendo la decisione fondata essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa e della sua figlia maggiorenne peraltro non vi è prova della richiesta inviata al PM . 2.2 Considerava, poi, come pur avendo il ricorrente negato in sede di interrogatorio di garanzia la dipendenza da alcol e la frequentazione del servizio di tossicodipendenza, ciò era stato invece ammesso in sede di memoria difensiva. 2.3 Quanto alle investigazioni difensive, consistenti in dichiarazioni di persone informate dei fatti che affermavano la normalità dei rapporti della coppia, le stesse erano irrilevanti ai fini dell’accertamento dei fatti in quanto si trattava di amici della coppia nonché del cognato dell’indagato che erano stati solo occasionalmente ospiti dell’indagato e della persona offesa. 2.4 Infine, confermava la sussistenza di esigenze cautelari. 3. Propone ricorso S. a mezzo del difensore deducendo 3.1 Primo motivo violazione di legge in relazione all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen Premette - di aver richiesto in data 13 marzo 2017, a seguito della conoscenza degli atti trasmessi al riesame, la copia delle registrazioni audio video eseguite privatamente dalla persona offesa nonché dei numerosi rilievi fotografici a colori - in sede di udienza camerale aveva depositato la relativa nota con prova della trasmissione al pubblico ministero, non risultando corrispondente al vero quanto affermato nella ordinanza impugnata - solo il 27 marzo 2017 il giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato la difesa a quanto richiesto . Eccepisce, quindi, il mancato accesso alle prove utilizzate. 3.2 Secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla assenza di prova dei maltrattamenti ed alla mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa che dimostrava la diversa qualità dei rapporti tra indagato e persona offesa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. In particolare è fondato il primo motivo. Non è in dubbio che alle querele o ad una di esse fosse allegato materiale audiovideo e fotografico, facente quindi parte di tali atti, e che la difesa avesse fatto tempestivamente richiesta di accesso a tale materiale subito dopo il deposito degli atti ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen 1.1 La affermazione del tribunale di mancanza di prova di tale richiesta è smentita dalla presenza della stessa in allegato chiaramente indicato alla memoria difensiva. 2. Inoltre dallo stesso testo della ordinanza impugnata, laddove si afferma la sostanziale superfluità del materiale probatorio, si comprende che la risposta è parziale. Il tribunale, difatti, dà atto che la parte aveva . eccepito l’omessa trasmissione . del supporto . contenente i files delle registrazioni audio-video nonché i rilievi fotografici in originale ma, poi, risponde solo che nell’ordinanza genetica si dà . atto dell’allegazione alle querele di fotografie nonché di referti medici senza peraltro indicarne l’oggetto né valorizzarne la rilevanza probatoria . Nulla, invece, dice quanto alle registrazioni audio video. 2.1 Per quanto riguarda se e quali conseguenze discendano dal mancato rilascio di tali atti, va considerato innanzitutto che, per quanto riguarda le registrazioni audiovideo, la questione è di mancata messa a disposizione della difesa di tale materiale mentre, per quanto riguarda le foto in originale, la questione riguarda la intellegibilità del contenuto, per quanto utile, delle copie allegate. Per queste ultime, invero, la affermazione di inadeguatezza delle copie è solo generica. 3. La questione, quindi, va posta in riferimento alle registrazioni audiovideo. Innanzitutto non è chiarito se tali atti facessero parte del fascicolo ex art. 291 cod. proc. pen. e non fossero stati trasmessi ex art. 309 comma 5 cod. proc. pen La difesa, invero, non eccepisce la violazione delle disposizioni in tema di trasmissione di atti, per cui la questione non è rilevante. Sotto due profili il mancato accesso alla documentazione audiovideo comporta la violazione di diritti della difesa di accesso al materiale probatorio. 3.1 Innanzitutto si rammenta che questa Corte Sez. 6, n. 45984 del 10/10/2011 - dep. 12/12/2011, Cosentino, Rv. 25127401 ha ritenuto che Al pari delle registrazioni di conversazioni, anche nel caso di videoriprese, infatti, può dirsi che la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto, e dalla inevitabile interpretazione soggettiva, che di esse si faccia in atti di p.g., ma dal contenuto stesso delle registrazioni, documentate in supporti magnetici o informatici, nulla rilevando che la relativa disciplina non si rinvenga negli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen. v. Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco posto che ciò che a tal fine conta non sono le condizioni e i presupposti per la legittima attivazione di mezzi di ricerca della prova, ma la idoneità del mezzo documentale a rappresentare adeguatamente il fatto documentato aspetto che contraddistingue indistintamente le intercettazioni sonore e quelle visive, o audio-visive v. Sez. 5, n. 39930 del 24/06/2009, Richiamo, Rv. 245379 . 4. In applicazione dei principi espressi dalla sentenza delle Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, essendosi verificata una lesione del diritto di difesa, cui è stato impedito di accedere al contenuto delle video-registrazioni, la ordinanza impugnata deve essere annullata . Quindi il diritto all’accesso riguarda anche i video che costituiscano documento e non solo quelli che siano intercettazioni . 3.2 Poi, nel caso particolare, va considerato che non si è in presenza di documentazione audiovideo autonoma , ma di documenti che andavano a completare, nella parte dichiarativa, la denuncia querela. 4. Va allora considerato se la risposta peraltro neanche riferita alle registrazioni audiovideo del tribunale, secondo cui gli atti non rilevavano perché non utilizzati possa escludere la lesione del diritto di difesa. Tale lesione indubbiamente vi è innanzitutto perché, essendo state utilizzate anche le querele per i contenuti dichiarativi e non rileva solo l’utilizzazione da parte dell’accusa ma anche quella della difesa , non potevano essere messe a disposizione in modo solo parziale. 4.1 Poi, non è sufficiente rilevare che non vi sia stato, ai fini della emissione dell’ordinanza, un riferimento specifico alle registrazioni audiovideo per escludere che le stesse siano state poste a fondamento della decisione, altrimenti una motivazione apodittica potrebbe essere legittima ragione di limitare l’accesso della difesa alle fonti di prova. Affermare che una decisione non sia basata sul dato materiale probatorio significa considerare come tale materiale sia stato del tutto ininfluente e non collegato alle prove a carico. Nel caso di specie, invero, a parte il trattarsi di materiale che integrava la parte dichiarativa e probatoria delle querele, si trattava di registrazioni che la persona offesa offriva per la corretta valutazione delle condizioni integranti i maltrattamenti non si può, quindi, affermare apoditticamente, come ha fatto il giudice del riesame, che l’ordinanza genetica non aveva considerato tali documenti quantomeno ai fini della affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa. 5. Si impone, in conseguenza, l’annullamento perché si proceda a nuovo giudizio di riesame ponendo la difesa nelle piene condizioni di esercitare le proprie facoltà difensive nel senso detto. L’accoglimento di tale motivo non consente di valutare il secondo, attinente al merito della decisione. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Firenze.