É ammissibile il sequestro per equivalente di canoni di locazione percipiendi, conseguente a reati tributari?

Se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non è così per il sequestro che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di poter operare e che può, proprio per tale ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca ferma restando, peraltro, la sempre necessaria corrispondenza tra valore del profitto e valore dei beni complessivamente assoggettabile a sequestro.

La Cassazione con la sentenza n. 37454/17 depositata il 27 luglio ha chiarito in senso affermativo la discussa questione sulla assoggettabilità a sequestro per equivalente di beni futuri. Il caso. A seguito di contestazione di una serie di reati tributari viene sottoposto a sequestro per equivalente un immobile prestigioso di proprietà del soggetto indagato. Poiché il valore dell’immobile non esauriva il profitto contestato a seguito dei reati fiscali ascritti il GIP, su conforme richiesta del PM, dispone altresì il sequestro dei percipiendi canoni derivanti dai contratti di locazione in essere sull’immobile medesimo. La misura cautelare, impugnata dall’indagato, viene confermata dal Tribunale del riesame. Avverso l’ordinanza di conferma viene proposto ricorso per cassazione. A supporto del proprio ricorso per cassazione lamenta l’indagato che il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ha avuto ad oggetto beni futuri, essendo tali i canoni di locazione percipiendi dalla locazione in essere dell’immobile già assoggettato a sequestro. Evidenzia il ricorrente come, secondo un orientamento di legittimità, non sarebbe infatti consentito il sequestro per equivalente di beni futuri. Con in secondo motivo, si duole del fatto che i canoni di locazione non ancora percepiti non sono beni nella disponibilità” attuale dell’indagato e, difettando tale requisito, non sarebbero assoggettabili a sequestro per equivalente. Con un terzo motivo l’indagato lamenta la violazione degli art. 2912 c.c., 12- bis d.lgs. n. 74/2000 e 2 c.p., stante l’applicazione analogica in malam partem della norma del codice civile, data la natura pacificamente sanzionatoria della confisca per equivalente. Il ricorrente, infine, dando atto della esistenza di un contrasto interpretativo creatosi in seno alla Cassazione sulla sequestrabilità per equivalente di beni futuri, chiede che la questione venga rimessa alla Sezioni Unite. La parole degli Ermellini. La Suprema Corte riconosce l’esistenza di un proprio indirizzo interpretativo secondo il quale non sarebbero assoggettabili a sequestro per equivalente i beni futuri non individuati e non individuabili. Sotto un primo profilo, rilevano tuttavia gli Ermellini che, nel caso di specie, trattasi di beni futuri, ma certamente non trattasi di beni non individuati e non individuabili” in quanto i canoni di locazioni percipiendi sono senza dubbio beni quanto meno individuabili. Ciò che più conta, tuttavia, osserva la Cassazione è che le pronunce richiamate dalla difesa sembrano prescindere da una osservazione fondamentale, propria del sequestro, che per sua natura ha effetti inevitabilmente proiettati su una dimensione futura, in quanto la funzione ontologica del sequestro è proprio quella di impedire che i beni confiscabili non possano più essere reperiti nel momento in cui deve essere posta in essere la confisca. Pertanto, osservano i Giudici del Supremo Consesso, nessuna violazione del principio di legalità vi è nel sottoporre a sequestro per equivalente beni futuri, atteso che, come noto, il sequestro per equivalente prescinde dalla esistenza di un nesso pertinenziale tra i beni assoggettati alla cautela ed il fatto di reato. Per contro, vero è che nel momento in cui la confisca viene adottata essa può andare a colpire solo beni esistenti nel momento stesso in cui viene posta in essere, ma ciò non vale per il sequestro che, invece, è misura cautelare diretta a consentire alla confisca stessa di poter operare e, dunque, evitare la dispersione di beni in futuro assoggettabili alla medesima. Il ricorso viene pertanto rigettato senza necessità di alcuna rimessione della questione, solo apparentemente – secondo quanto sostenuto dai giudici – controversa. La soluzione appare sicuramente corretta dal punto di vista tecnico giuridico, ma si dovrà prendere atto di un ancora maggior campo di applicazione, stante il presente indirizzo interpretativo, del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca.

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 25 maggio – 27 luglio 2017, n. 37454 Presidente Cavallo – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. S.F.F. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 20/12/2016 con la quale è stato confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Roma finalizzato alla confisca per equivalente dei percipiendi proventi derivanti dalla locazione dell’immobile, anch’esso già oggetto di sequestro, rappresentato dal omissis , in relazione alla commissione di reati tributari. 2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen. per avere il Tribunale disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni futuri, ovvero, nella specie, i frutti derivanti dalla locazione del Castello, seguendo un orientamento avallato dalla Suprema Corte mentre avrebbe dovuto aderire ad altro orientamento che esclude la sequestrabilità di detti beni. 3. Con un secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge processuale ed in particolare dell’art. 321 cod. proc. pen. in riferimento all’art. 12 bis del d.lgs. 74 del 2000 per essere stato disposto il sequestro su beni non ancora venuti ad esistenza e non, invece, già nella disponibilità dell’indagato. 4. Con un terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 2912 cod. civ., 12 bis d.lgs. 74 del 2000 e 2 cod. pen. per avere il Tribunale, al fine di valutare la legittimità del provvedimento di sequestro, richiamato analogicamente in malam partem, a fronte di misura di natura sanzionatoria, l’art. 2912 cod. civ. che consente al custode della cosa pignorata di percepirne i frutti trascurando inoltre di considerare che la funzione del pignoramento è quella di evitare la dispersione delle garanzie patrimoniali in analogia al sequestro conservativo e che ogni interpretazione estensiva sul punto è preclusa appunto dalla natura sanzionatoria dello strumento cautelare in oggetto. 5. Con successiva istanza ha chiesto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto creatosi in merito alla sequestrabilità per equivalente dei beni futuri. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato. Le doglianze tutte poste con i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, si incentrano sulla reclamata impossibilità di assoggettare a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente beni da ritenersi, come sarebbero quelli di specie consistenti nei corrispettivi derivanti dalla locazione dell’immobile già oggetto di sequestro con distinto provvedimento, non ancora nella disponibilità dell’indagato a ciò si opporrebbe, infatti, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente che non tollererebbe l’apprensione di beni futuri ed in tal senso deporrebbe orientamento giurisprudenziale, specificamente menzionato in ricorso, da cui il provvedimento impugnato si sarebbe ingiustificatamente discostato. Ciò posto, va allora ricordato che, in effetti, secondo quanto in particolare affermato da Sez.3, n. 4097 del 19/01/2016, dep. 01/02/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265844, nonché da Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, dep. 31/05/2013, D’Addario, Rv. 256164, avendo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, a differenza del sequestro preventivo impeditivo , natura sanzionatoria, non potrebbero essere sottoposti a tale vincolo i beni meramente futuri, non individuati e non individuabili, sicché, mentre l’esigenza di impedire l’aggravarsi delle conseguenze da reato e di prevenire ulteriori offese al bene protetto autorizzerrebbe l’autorità giudiziaria a sottoporre a vincolo anche i canoni di locazione e i vantaggi patrimoniali direttamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro, non altrettanto potrebbe essere per il sequestro disposto ex art. 322 ter cod. pen Sennonché, anche a volere prescindere dalla necessità di distinguere tra beni futuri solo perché non ancora percepiti ma fin d’ora individuabili come sono i canoni di locazione derivanti da un bene, come quello di specie, comunque già nella disponibilità dell’indagato e beni futuri proprio in quanto non individuati e non individuabili, giacché, a ben vedere, solo nel secondo caso mancherebbe il presupposto di determinatezza dell’oggetto della misura che imporrebbe di avere riguardo, secondo l’indirizzo appena ricordato, al principio di non ultrattività derivante dalla natura sanzionatoria della misura, l’assunto ricordato finisce in realtà per estendere al sequestro, i cui effetti sono inevitabilmente proiettati anche in una dimensione futura, essendo funzione dello stesso quello di impedire che i beni confiscabili non possano più essere reperiti, gli effetti restrittivi derivanti dalla natura sanzionatoria da circoscrivere, evidentemente, invece, unicamente alla confisca è indubbio infatti che il fatto di assoggettare a sequestro per equivalente un bene futuro per un fatto comunque commesso prima del provvedimento cautelare non significa disattendere il principio di legalità tanto più ove si consideri che per incontroverso indirizzo di questa Corte derivante dalla fisiologica apprensione di beni che non rappresentano il profitto del reato ma unicamente l’equivalente dello stesso nessuna pertinenza tra bene e reato è, nel caso della confisca per equivalente, richiesta né, per la stessa ragione appena evidenziata, a diverse conclusioni può condurre l’argomento secondo cui, assoggettandosi a sequestro beni non ancora nella disponibilità dell’indagato ma che potrebbero un giorno ricadervi, si finirebbe per aggredire beni acquisiti del tutto lecitamente. In altri termini, dunque, se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca ferma restando, peraltro, la sempre necessaria corrispondenza, non invocata nella specie dal ricorrente che di tale profilo non si è mai lamentato, tra valore del profitto e valore dei beni complessivamente assoggettabile a sequestro. Di qui, allora, senza necessità di considerare altre ragioni, o di sottoporre, come richiesto dal ricorrente, la questione alle Sezioni Unite, giacché, da un lato, come già accennato, si versa, nella specie, in ipotesi di frutti derivanti dalla stessa gestione del bene in sequestro di per sé rientrante nei poteri, oltre che di mera conservazione, anche di amministrazione del custode, e, dall’altro, nessuna divergenza in ordine alla natura sanzionatoria della confisca per equivalente è rinvenibile nella giurisprudenza di questa Corte, solo essendovi una diversa considerazione quanto agli effetti sul sequestro, la legittimità del provvedimento impugnato in linea con precedenti decisioni da ultimo, Sez. 6, n. 33861 del 10/06/2014, dep. 30/07/2014, Riggio, Rv. 260176 Sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, dep. 28/06/2013, Scalera, Rv. 256775 . Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.