Palpeggiata in aereo dal vicino sconosciuto, è violenza sessuale

Non serve la sopraffazione fisica, basta il compimento rapido e insidioso dell’azione criminosa, tale da sorprendere e superare la volontà della vittima, per poter parlare di violenza sessuale.

Così la Suprema Corte con sentenza n. 36628/17 depositata il 24 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Brescia riduceva i mesi di reclusione e concedeva le attenuanti generiche all’imputato condannato per il reato di violenza sessuale. Avverso tale decisione, l’imputato ricorre in Cassazione lamentando, fra l’altro, un vizio di motivazione circa il contraddittorio racconto della vittima circa l’accaduto. È violenza sessuale. Gli Ermellini rilevano come la decisione della Corte territoriale fosse in realtà logica e coerente, in ragione della credibilità della persona offesa la quale, ritrovatasi seduta accanto ad uno sconosciuto che inizialmente aveva azzardato sfioramenti del suo seno per poi continuare con delle vere e proprie molestie, trovava il coraggio di chiedere aiuto, se pur in lacrime, al personale di bordo. Nell’affermare che il nucleo del racconto della vittima era sempre rimasto lo stesso, la Corte ribadisce come l’elemento della violenza possa estrinsecarsi, nell’ambito del reato di violenza sessuale, non solo nella sopraffazione fisica ma anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, ponendola nell’impossibilità di difendersi . Nella fattispecie, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 febbraio – 24 luglio 2017, n. 36628 Presidente Cavallo – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 aprile 2015 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del 22 aprile 2010 del Tribunale di Brescia, ha ridotto a mesi dieci di reclusione, concesse altresì le attenuanti generiche, la pena inflitta a H.F.G.E. per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 609-bis ultimo comma e 609-septies, comma 1, cod. pen 2. Avverso la predetta decisione l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un articolato motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, col motivo di censura il ricorrente ha in primo luogo lamentato la manifesta illogicità della motivazione, atteso che la competenza spettava al Giudice spagnolo in quanto i fatti sarebbero avvenuti, su di un aereo di nazionalità straniera, allorché il velivolo stava sorvolando lo spazio aereo iberico. In ogni caso, la competenza territoriale colà si doveva radicare stante, all’epoca, la residenza dell’imputato in Madrid. Nel merito della vicenda, il ricorrente ha censurato il credito attribuito al racconto della persona offesa, laddove più volte costei era caduta in contraddizione durante l’esame dibattimentale, avuto ad esempio riguardo alla mano con la quale sarebbe stata palpeggiata. Né appariva verosimile la condotta tenuta in occasione del fatto ed alla sua ritardata reazione. In ogni caso la motivazione addotta non teneva conto delle regole della prova e delle argomentazioni difensive indicate. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato e va rigettato. 4.1. Per quanto riguarda il preteso difetto di competenza del Giudice adito, la Corte territoriale ha correttamente osservato che non si trattava affatto di questione di competenza, bensì, al più, di un problema di giurisdizione, atteso che l’aeromobile sul quale viaggiavano, come passeggeri, l’imputato e la persona offesa, non apparteneva a compagnia italiana, mentre infine il fatto lamentato si sarebbe svolto nello spazio aereo spagnolo. Al riguardo, ed espressamente evocando l’art. 9 cod. pen., la Corte di Appello lombarda ha così rilevato anche a prescindere dal rilievo, ivi formulato e parimenti non contestato, che l’eventuale questione di competenza territoriale era stata tardivamente proposta che l’imputato è cittadino italiano, che il reato per cui si procedeva era punito con reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e che, infine, il luogo di atterraggio, ossia l’aeroporto di Orio al Serio, si trovava in territorio di Bergamo. Tanto più che, come espressamente affermato dal ricorrente, egli all’epoca risiedeva in Spagna. In proposito, peraltro, l’odierno ricorrente ha continuato ad insistere sulla tesi secondo cui la fattispecie andava regolata nel senso della norma fissata nell’art. 8 cod. proc. pen. norma che invece naturalmente regola la competenza tra Giudici interni, e non tra giurisdizioni diverse , senza operare alcun tipo di confronto con quanto comunque correttamente deciso dal Giudice del merito. 4.2. In relazione poi al merito della vicenda, il ricorso è parimenti infondato. Vero è, infatti, che le contraddizioni e le illogicità denunciate non appaiono sussistere. La Corte territoriale ha infatti dato coerente e logica motivazione rispetto alla decisione assunta, in primo luogo in ordine alla credibilità della persona offesa, che tra l’altro non conosceva il compagno di viaggio al cui fianco si era ritrovata seduta all’interno dell’aeromobile nel viaggio tra Madrid e Orio al Serio. Sì che in ogni caso non potevano naturalmente sussistere ragioni di pregresso contrasto, da eventualmente indurla ad un racconto falso. Del pari, quanto alla disamina della condotta della passeggera stessa, il provvedimento impugnato non offre spunto ad alcuna censura. In proposito, infatti, viene del tutto correttamente esaminato il comportamento della donna. La stessa infatti, progressivamente verificata la non casualità della condotta del vicino di posto allargatosi nella lettura del giornale anche nello spazio riservato all’odierna persona offesa, benché alla sua sinistra vi fosse un sedile libero che avrebbe, all’evidenza, consentito una maggiore comodità ad entrambi e successivamente dedito a sfioramenti del seno sinistro della signora con le dita della mano destra , aveva in un primo momento pensato ad una circostanza fortuita, poi - risvegliatasi da un breve sonno aveva constatato la prosecuzione delle molestie ed infine, nonostante le rimostranze scusami , rivolto al vicino di posto , aveva percepito che nulla era mutato, così infine decidendo di vincere le proprie ritrosie allertando in lacrime il personale di bordo e sul punto vi erano le concordi dichiarazioni delle hostess . In realtà non si vede quale sia l’anomalia comportamentale, laddove l’unica contraddizione la signora aveva inizialmente sostenuto di essere stata toccata dalla mano sinistra dell’uomo, ma il particolare era impossibile per evidenti ragioni e avrebbe comportato una dinamica del fatto completamente differente, tra l’altro mai dedotta era frutto ragionevole di una concitazione dovuta ad una situazione inattesa e doppiamente sgradita. In sostanza il nucleo della narrazione è rimasto sempre il medesimo, come ha sottolineato il provvedimento impugnato, mentre la condotta della donna è stata ritenuta spontanea e credibile, come attestato dalla reazione avuta con le assistenti di volo e come confermato nel corso dei successivi momenti processuali. Laddove è stato giudicato che del tutto comprensibilmente la donna aveva cercato di evitare una reazione pubblica, fonte di imbarazzo anche per la stessa interessata, finché non aveva inteso che il limite di sopportazione propria e di invasività altrui fosse stato definitivamente superato. 4.3. Allo stesso tempo, va altresì ricordato che l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932 . È stato infatti ulteriormente precisato che l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso Sez. 3, n. 46170 del 18/07/2014, J., Rv. 260985 . In ogni caso, poi, integra la fattispecie criminosa di violenza sessuale nella forma consumata, e non tentata, la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica Sez. 3, n. 12506 del 23/02/2011, Z., Rv. 249758 . Per completezza, poi, ed avuto riguardo al rilievo secondo cui la donna aveva avuto sempre la possibilità di allontanarsi, va infine aggiunto che in tema di violenza sessuale il tentativo è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente. Mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa zone genitali o comunque erogene , essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 2015, S., Rv. 262472 . Ed in specie i toccamenti hanno interessato il seno della vittima, sì che, come evidenziato nella fase di merito, il reato deve intendersi pienamente configurato nel suo rilievo, a prescindere dall’oggettiva modestia dell’episodio. 4.4. Tenuto conto dei rilievi che precedono, quindi, non sussiste dubbio in relazione alla conferma della decisione. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione altresì delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.