Mano sulla coscia e tocco ai glutei: condannato

L’episodio si è verificato su un bus di linea a Roma. Protagonista un giovane straniero, che ha preso di mira una ragazzina. Inequivocabile, secondo i giudici, la condotta da lui tenuta, e finalizzata a soddisfare un impulso sessuale.

L’ha avvicinata sull’autobus semivuoto, le si è seduto di fianco e le ha appoggiato una mano sulla coscia. Poi, non contento, quando lei, infastidita, ha cominciato a scendere dal veicolo, l’ha seguita e le ha palpeggiato il sedere. Logico parlare di violenza sessuale in piena regola. Definitiva perciò la condanna per il protagonista della vicenda, un giovane, originario del Kuwait. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 36627, depositata il 24 luglio 2017. Preda . L’episodio si verifica su un bus di linea a Roma, nel maggio del 2011. Vittima una ragazzina di neanche 14 anni, presa di mira da un diciannovenne straniero. Quest’ultimo punta la propria preda, le si siede di fianco, nonostante la numerosa disponibilità di altri posti vuoti, e la approccia in malo modo. Più precisamente, l’uomo mette una mano sulla coscia della ragazzina e le dice Sei bellissima” . Ma a rendere ancora più grave la sua posizione c’è il fatto che egli abbia poi seguito la ragazza che scendeva dal mezzo pubblico e le abbia toccato i glutei . Per i giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, non ci sono dubbi lo straniero è responsabile di violenza sessuale . Consequenziale la sua condanna a due anni di reclusione . Impulso . Secondo il legale dello straniero, però, l’episodio è stato letto in malo modo prima dalla ragazza e poi dai giudici. In sostanza, a suo avviso, sia la mano sulla coscia che il mero toccamento dei glutei non avrebbero avuto alcuna connotazione sessuale né un chiaro significato erotico , ma avrebbero dovuto essere visti come mera espressione di ammirazione . Questa visione però è poco plausibile, secondo la Cassazione, che, difatti, conferma la condanna del giovane a due anni di reclusione . Per i giudici del ‘Palazzaccio’ è inequivocabile l’intera sequenza comportamentale tenuta dallo straniero, e consistita dapprima nell’avvicinamento, quindi nel sedersi nel posto a fianco della ragazza – nonostante la presenza di numerosi posti disponibili, essendo l’autobus semivuoto –, quindi nel primo contatto fisico, consistito nell’appoggiarle la mano sulla gamba e nel rivolgerle una frase di apprezzamento sul suo aspetto fisico Sei bellissima” , e poi, a fronte del chiaro non gradimento da parte della ragazza, nel seguirla mentre ella si apprestava ad uscire dal bus e nel frapporsi tra lei e l’uscita, tenendo di impedirle di scendere, e, infine, nel toccarle i glutei . Tutto ciò fa emergere in maniera chiara le reali intenzioni dell’uomo . Di conseguenza, la condotta da lui tenuta è da ricondurre al reato di violenza sessuale . Decisive anche la natura dell’atto e la zona erogena del corpo attinta , che rendono evidente il desiderio dello straniero di soddisfare un impulso sessuale .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 febbraio – 24 luglio 2017, n. 36627 Presidente Cavallo - Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 9/11/2011 all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma aveva condannato Mo. Ab. Ma., con le attenuanti generiche e con l'attenuante del fatto di minore gravità ritenute prevalenti sull'aggravante contestata all'art. 609-ter, comma 1, n. 1 cod. pen., alla pena di due anni di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. per avere, con violenza consistita nella repentinità ed insidiosità della condotta, tale da superare la contraria volontà della vittima, costretto Jessica Santangelo, minore di quattordici anni in quanto nata il 7/05/1998 , a subire atti sessuali consistiti, mentre i due si trovavano a bordo di un autobus di linea, nel metterle una mano sulla coscia, nel contempo dicendole sei bellissima e, quindi, mentre la ragazza scendeva dal mezzo pubblico, nel metterle una mano nei glutei fatti accertati in Roma in data 8/05/2011. 2. Con sentenza emessa in data 19/06/2015 la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò l'inammissibilità della costituzione di parte civile, revocando la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della stessa, con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni. 3. Avverso la sentenza di appello Ma. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo tre distinti motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen 3.1. Con il primo motivo, la difesa dell'imputato deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen In particolare, secondo quanto denunciato dal ricorrente, mentre l'imputazione aveva fatto riferimento soltanto alla condotta consistente nel toccare, con la mano, la coscia della ragazza, le sentenze di merito avrebbero esteso l'affermazione di responsabilità anche a quella, ad essa successiva, del palpeggiamento dei glutei. E in tal modo sarebbe stato violato il principio della corrispondenza tra l'imputazione e la condanna, con inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza. 3.2. Con il secondo motivo, Ma. censura, ex art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che nel corso del giudizio sarebbe stato al più dimostrato un mero toccamento dei glutei della ragazza e non anche il loro palpeggiamento, sicché non sarebbe stato accertato il carattere volontario dell'azione e la sua connotazione sessuale. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 609-bis cod. pen L'integrazione della condotta di reato avrebbe dovuto essere esclusa alla luce delle dichiarazioni della stessa persona offesa, avendo costei riferito che l'imputato si era limitato ad appoggiarle la mano sulla coscia condotta, questa, concettualmente distinta dal toccamento e priva di un conclamato significato erotico. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione e la sentenza. In proposito, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, detta violazione non integra una nullità assoluta e insanabile, quanto piuttosto una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 9/01/2014, Scano e altro, in motivazione Sez. 5, n. 9281 del 8/01/2009, dep. 2/03/2009, Pa., Rv. 243161 Sez. 5, n. 44008 del 28/09/2005, dep. 2/12/2005, Di Be. ed altro, Rv. 232805 Sez. 5, n. 14101 del 5/10/1999, dep. 10/12/1999, Mo., Rv. 215797 . Nel caso di specie, tuttavia, la questione non/mai stata dedotta in sede di appello avverso la sentenza di primo grado secondo quanto emerge, oltre che dal fatto che il ricorso non fa alcun cenno alla proposizione della questione in sede di gravame e dall'assenza di ogni riferimento a tale questione da parte della Corte territoriale, dalla stessa lettura dell'atto di appello, cui il Collegio può accedere in considerazione della natura processuale della relativa questione . Ne consegue l'inammissibilità del relativo motivo, in ragione della manifesta infondatezza della questione posta, che peraltro sarebbe stata tale anche nel merito. Occorre, infatti, ricordare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, le norme che disciplinano la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette. Pertanto, esse non possono ritenersi violate in presenza di una qualsiasi modificazione dell'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 . Su tali basi, la violazione del principio in questione sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potuto utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Sartori e altri, Rv. 237415 Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Ta. e altri, Rv. 231483 Sez. 1, n. 4655 del 10/12/2005, Addis, Rv. 230771 Sez. 6, n. 40538 del 6/02/2004, Lo., Rv. 229950 . E dunque, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Gu. e altro, Rv. 257278 Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera e altri, Rv. 254419 Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fo., Rv. 239866 . Tanto premesso, è appena il caso di rilevare come la tesi difensiva sia stata smentita dallo stesso verbale di sommarie informazioni rese in data 8/05/2011 dalla persona offesa, allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio e contenuto nel fascicolo del pubblico ministero utilizzabile in sede di giudizio abbreviato. Infatti, nello stesso atto, che aveva costituito il principale elemento di riscontro probatorio dell'accusa, la giovane aveva fatto riferimento espresso alla circostanza che l'imputato le avesse toccato i glutei mentre ella si apprestava a scendere dall'autobus. Con ciò dovendo escludersi in toto che tale condotta fosse stata ascritta all'imputato a sorpresa , senza alcuna possibilità di interloquire sul punto e, dunque, in violazione del suo diritto di difesa. 3. Venendo, poi, al secondo motivo di doglianza, l'ampia disamina critica della sentenza compiuta dalla difesa, si incentra, con specifico riferimento al secondo episodio, sulla differenza che esisterebbe tra le nozioni di toccamento e di palpeggiamento, per inferire da tale distinzione concettuale la mancata dimostrazione che il contatto sia stato volontario e che, dunque, con esso sia stata realizzata una deliberata intrusione della sfera sessuale della vittima. Tale assunto si pone in stretta correlazione logica con il terzo motivo di impugnazione, con il quale l'imputato censura la riconduzione al novero degli atti sessuali dell'ulteriore contatto, precedentemente realizzatosi tra l'imputato e la ragazza, allorché l'uomo si era seduto accanto a lei, sul mezzo pubblico, nonostante che esso fosse semivuoto , e le aveva appoggiato la mano sinistra sulla coscia. Secondo la difesa, infatti, tale ulteriore condotta non si configurerebbe come una espressione univoca della estrinsecazione dell'istinto sessuale attraverso un contatto corporeo . rappresentando quest'ultima, invece, un'espressione di ammirazione o di affetto, se si vuole anche di tipo paternalistico . In particolare, non avendo il contatto interessato una zona erogena, per poter assumere il significato di atto sessuale esso avrebbe dovuto essere accompagnato da precise ed inequivoche modalità tali da richiamare in maniera evidente l'attività sessuale vera e propria . 3.1. Tanto premesso, osserva innanzitutto il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rientrano nella nozione di atti sessuali tutte le condotte finalizzate a soddisfare la concupiscenza dell'autore o, comunque, a realizzare una volontaria intrusione nella sfera sessuale della persona offesa incidendo sulla sua libera autodeterminazione con la conseguenza che il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva Sez. 3, n. 24683 del 17/02/2015, dep. 11/06/2015, V., Rv. 263881 Sez. 1, n. 7369 del 25/01/2006, dep. 1/03/2006, P.M. in proc. Ca , Rv. 234070 Sez. 3, n. 37395 del 2/07/2004, dep. 23/09/2004, An., Rv. 230041 . In particolare, in presenza di atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come nel caso dei baci, degli abbracci o dei toccamenti, la natura sessuale dell'atto deve costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante v., tra le altre, Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, dep. 13/01/2015, R., Rv. 261634 potendo detta connotazione essere esclusa, secondo \'id quod plerumque accidit, solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali tali atti risultino privi di valenza erotica Sez.-3, n. 25112 del 13/02/2007, dep. 2/07/2007, Greco, Rv. 236964 . 3.2. In questa prospettiva, la Corte di appello ha sottolineato come il significato da attribuire alle distinte condotte dell'imputato sia ricavabile da una lettura di insieme dell'intera sequenza comportamentale riferibile al medesimo, caratterizzata dapprima dall'avvicinamento, quindi dal sedersi nel posto a fianco della ragazza, nonostante la presenza di numerosi posti disponibili, essendo l'autobus semivuoto v. imputazione , quindi nel primo contatto fisico, consistito nell'appoggiarle la mano sulla gamba e nel rivolgere una frase di apprezzamento sull'aspetto fisico della giovane sei bellissima poi, a fronte del chiaro non gradimento da parte della ragazza, nel seguirla mentre ella si apprestava ad uscire dal mezzo e nel frapporsi tra lei e l'uscita, tentando di impedirle di scendere e, infine, nel toccarle i glutei. In presenza di una siffatta condotta complessiva da parte dell'imputato, i giudici di appello hanno ritenuto che essa non si prestasse a qualunque possibilità di equivoco da parte della ragazza circa le reali intenzioni dell'uomo , dovendo la stessa, dunque, ricondursi al reato di violenza sessuale, avuto riguardo alla natura dell'atto e alla zona erogena del corpo attinta elementi rivelatori di un evidente desiderio di soddisfare l'impulso sessuale dell'imputato . Tale motivazione, del tutto immune da smagliature del tessuto logico, si sottrae a qualunque censura da parte del giudice di legittimità, chiamato a vagliare la coerenza del complessivo discorso argomentativo senza poter sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Ja., Rv. 216260 in termini v. Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362 , accedendo a una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata Sez. 3, n. 40350, del 5/06/2014, P. civ. C.C. in proc. M.M., Rv. non massimata Sez. 3, n. 30908 del 3/06/2014, I.S., Rv. non massimata Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, da P.G., Rv. non massimata Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716 . Ne consegue che le censure svolte dal ricorrente in ordine alla mancata dimostrazione della volontà di invadere abusivamente la sfera intima della persona offesa devono essere decisamente respinte, in quanto manifestamente infondate. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.