Maltrattamenti successivi alla cessazione della convivenza? È stalking

In tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612-bis, comma 1, c.p. che rende applicabile il più grave delitto di maltrattamenti ove la condotta integri tale fattispecie, si configura, invece, l’ipotesi aggravata di stalking, prevista al secondo comma, in presenza di comportamenti che, sorti all’interno di una comunità familiare o assimilata o determinati dalla sua esistenza, esulino dalla fattispecie di maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e affettivo o della sua attualità temporale.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 35673/17 depositata il 19 luglio. Il caso. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza in materia, affronta la tematica dei rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking, precisando, in particolare, i limiti di configurabilità del primo e la previsione del secondo in casi, come in quello di specie, nei quali non sussista un vincolo matrimoniale, bensì una convivenza more uxorio. Ed infatti, sul punto, deve rilevarsi che, a prescindere dal possibile concorso apparente di norme che consenta l’applicabilità di entrambe le fattispecie, il delitto di stalking aggravato di cui al comma 2, secondo l’orientamento di che trattasi, si configura nei confronti di quei comportamenti che, sebbene insorti nell’ambito di un nucleo familiare o ad esso assimilato, come nel caso di convivenza , non potrebbero considerarsi maltrattamenti nel senso inteso dalla norma , stante la cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o, comunque, perché venuta meno la sua attualità e continuità temporale. Tale situazione è quella che si realizza nel caso di divorzio nell’ambito matrimoniale o di cessazione definitiva della relazione affettiva, posto che, anche nel caso di separazione legale o di fatto , la giurisprudenza ritiene configurabile la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., perché pur venendo meno gli obblighi di fedeltà e convivenza, lo stesso non può dirsi per gli obblighi di assistenza morale e materiale tra gli ex coniugi o di quelli di reciproco rispetto, la cui violazione fa configurare il reato de quo . Note sul reato di maltrattamenti. Sebbene le condotte materiali dei due reati sembrino omologhe per modalità esecutive e tipo di lesione, sussistono tuttavia differenze di natura oggettiva e soggettiva che le contraddistinguono. Il reato di maltrattamenti, infatti, è un reato contro l’assistenza familiare, il cui bene giuridico è rappresentato unitamente sia dall’interesse dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e sia dall’interesse delle persone che fanno parte di un nucleo familiare a che venga tutelata la propria incolumità. Per famiglia deve intendersi, in senso lato, una congregazione di persone tra le quali si sia creato un vincolo di strette relazioni e consuetudini di vita e di assistenza e solidarietà reciproche. Con riguardo ai soggetti attivi, la norma fa un riferimento improprio a chiunque”, dato che il reato di maltrattamenti può essere commesso solamente da chi ricopra una determinata qualifica coniuge, genitore o figlio o comunque una certa posizione organismi di educazione, istruzione, cura, professione o arte . Conformemente, soggetto passivo del reato è solo colui che faccia parte di tali gruppi di persone. Note sul reato di stalking. Il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612- bis c.p., invece, è reato contro la libertà morale. Soggetto attivo può essere chiunque commetta atti reiterati di molestia o minaccia nei confronti di altra persona e non presuppone specifici rapporti tra le parti, salvo la fattispecie aggravata per cui tale circostanza è presa in considerazione solo ai fini dell’aggravamento di pena La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici . Ebbene, nel caso di specie, la Corte afferma la correttezza della decisione già presa dal giudice di primo grado poi confermata in appello di riqualificare i fatti successivi alla cessazione di ogni rapporto tra l’imputato e la donna vessata, ex convivente, in atti persecutori ai sensi del secondo comma , non potendo, in ragione di tale circostanza e secondo quanto sopra precisato, essere ricompresi nell’ambito del reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. essendo venuto meno uno degli elementi materiali di detto reato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 giugno – 19 luglio 2017, n. 35673 Presidente Rotundo – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano - a seguito di gravame interposto dall’imputato T.A. avverso la sentenza emessa il 10.4.2014 dal locale Tribunale - ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A articolo 572 cod. pen. ai danni della convivente e delle figlie e B articolo 582 cod. pen. ai danni della convivente e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce 2.1. Vizio della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offese ed al giudizio di fondatezza del parere reso dal teste qualificato d.ssa B. . La sentenza risulterebbe assolutamente carente in relazione alla rilievo difensivo sulla quantità indefinita di denunce-querele subite dalla stessa parte offesa, tra le quali quella di C.A. per l’ipotesi di cui all’articolo 368 cod. pen In tale contesto si colloca la insufficiente valutazione della Corte in ordine alla incidenza della mendacità commessa da V.V. - sulle cui motivazioni la Corte di merito sorvolerebbe e la cui ritrattazione risulterebbe solo frutto di timori conseguenti alle indagini in ordine alla calunnia perpetrata ai danni del C. - sul complessivo contributo dichiarativo di questa, della sorella e della madre. Inoltre, ingiustificata sarebbe la riconduzione all’imputato di condotte poste in essere da terzi, ivi comprese le vicende relative all’invio della foto di nudo, del manifesto o della missiva con le foto di proiettili. Quanto al contributo dichiarativo della d.ssa B. , risulterebbe del tutto illogico evidenziare, da un lato, l’assenza di un vaglio di credibilità ad opera della teste de relato del narrato ricevuto e, da altro lato, ritenere egualmente genuino il contenuto riportato così come dalla teste ricevuto, a fronte di un incontestato mendacio rilasciato nell’ambito del medesimo procedimento nel quale la teste depone. Dovendosi, inoltre, tenere conto del contesto temporale in cui ha operato la teste, coincidente con quello in cui si è generato il processo penale ed a distanza di due anni dall’episodio che ha segnato la conclusione della relazione tra l’imputato e la p.o nella notte tra il 7 e 8 maggio 2009 . 2.2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla contestata attualità della condotta, rispetto alla rilevata cessazione della relazione tra il T. e la F. nel 2009. Risulterebbe, poi, priva di motivazione la concorsuale responsabilità dell’imputato nelle interferenze poste in essere dal fratello Alessandro ed incongruo il giudizio sulla difficoltà da parte delle vittime di collocare temporalmente gli episodi vessatori, rispetto alla ripetuta presentazione di ben 17 denunce-querele per 25 fatti. 2.3. Mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria per l’espletamento di una perizia psichiatrica sulla p.o. con riferimento alla convocazione presso l’Unità Psichiatrica di e la esigenza di una verifica delle cause dell’induzione al mendacio della figlia. 2.4. Mancanza della motivazione in ordine alla deduzione difensiva volta alla derubricazione del reato di maltrattamenti in quelli di ingiurie ed al contenimento della pena nei minimi edittali. 3. All’udienza del 26.4.2017 questa Corte ha emesso ordinanza con la quale ha indicato, ai fini della integrazione del contraddittorio, la possibilità di diversa qualificazione dei fatti successivi al maggio 2009 ai sensi dell’articolo 612bis cod. pen. e rinviato all’odierna udienza. 4. Con memoria difensiva nell’interesse del ricorrente nell’evidenziare la novità della prospettata riqualificazione si sostiene l’impossibilità di un contraddittorio di sola legittimità sul punto da parte della difesa. Una conclusione eventualmente diversa dall’annullamento della sentenza impugnata - secondo il ricorrente - apporterebbe un vulnus difensivo in considerazione del fatto che il ricorrente si troverebbe ad essere giudicato su un thema non corrispondente alla realtà processuale vissuta. E lo stesso intervallo temporale intercorrente tra la precedente udienza e quella odierna non escluderebbe la natura di atto a sorpresa nei confronti del ricorrente della paventata più grave riqualificazione, la quale non potrebbe prescindere - ai sensi dell’articolo 6 par. 3 CEDU - dalla sua dettagliata formulazione, nella specie non verificatasi, anche ai fini della necessaria difesa nel merito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alle ragioni poste a base della affermazione di responsabilità che - da un lato - hanno del tutto correttamente considerato l’episodio del mendacio ritenendo che esso non influisse sul complessivo molteplice dato dichiarativo dal quale emergevano i reiterati episodi di insulti, aggressioni e violenze poste in essere dall’imputato ai danni della convivente e delle figlie - dall’altro - del pari correttamente valutato il contributo dichiarativo della d.ssa B. che ebbe a constatare le condizioni di grave rischio in cui versavano la madre e le figlie, cogliendone reali condizioni di malessere e sofferenza, non risultando fuorviata nelle sue valutazioni dal noto episodio di mendacio narrativo, costituente un frammento di un ben più ampio compendio conoscitivo del quale la teste era stata investita. Quanto, infine, alla censura dell’attribuzione all’imputato di condotte di terzi, non solo risulta ineccepibilmente motivata la genericità della accusa mossa alla madre ed alle figlie di condotte ai danni di abitanti di , ma correttamente e specificamente valutata la compartecipazione dell’imputato alle condotte di terzi in termini concorsuali o sinergici. 3. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono. 3.1. Ferma restando la ineccepibile valutazione in ordine alle condotte di terzi, la Corte ha correttamente giustificato la prosecuzione delle condotte pesantemente aggressive e persecutorie del ricorrente nei confronti della donna successivamente alla fine del rapporto di cui consta la cessazione alla data del 9 maggio 2009 - su iniziativa della donna - attraverso ripetute minacce anche di morte mediante l’uso di armi, appostamenti sotto casa o nei centri commerciali, telefonate alle figlie, gomme tagliate e aggressioni dietro appostamenti v. pag. 8/9 della sentenza impugnata . 3.2. La prima sentenza, ha già richiamato la situazione di disagio di V.V. la quale non frequentava più le lezioni a causa di una forte preoccupazione personale maturata a seguito di una situazione di rischio quotidiano derivante dalle condotte di tipo persecutorio poste in essere nei confronti del suo nucleo familiare v. pg. 8 della sentenza di primo grado . Quanto alla F. , il primo giudice ha accertato che la donna risulta essere stata oggetto di una propalazione diffamatoria e minacciosa, realizzata nel contesto cittadino di mediante l’affissione di scritti ed immagini subito dopo l’interruzione relazionale con l’imputato avvenuta a seguito dell’aggressione lesiva subita in data 7-8 maggio 2009, incominciata in data 29 maggio 2009 v. pg. 8 della prima sentenza , alla quale seguiva l’inoltro di minacce con raffigurazione di cartucce e frasi del tipo abbiamo seguito i vostri movimenti .uscite e rientri a casa per giorni e giorni .potevamo sequestrare una delle tue figlie non ci costringere a fare questo così come di non usare queste pallottole v. pg. 9, ibidem . Ancora, il primo giudice ha rilevato che, sempre a conferma di attività decisamente persecutorie sofferte dalle parti lese si segnalano le stesse sproporzionate attività di polizia posta in essere dai carabinieri di , rispetto ai quali emerge una contiguità relazionale con i fratelli T. v. pg. 10, ibidem . Infine, il primo Giudice individua la denuncia alla A.G. del 24.12.2012 del Soccorso violenza sessuale e domestica della clinica omissis , dalla quale emerge una chiara sintomatologia di V.S. crisi di asma, attacchi di panico,disturbi psicosomatici associabile, come descritto anche dalla d.ssa Maria Jole Colombini nella relazione del 17.12.2013 la quale evidenzia l’esistenza di una grava condizione di stress e timore per la sua incolumità fisica che trovano espressione tramite sintomatologia corporea, alla paura per gli atti violenti posti in essere dai fratelli T. v. pg. 13, ibidem . Lo stesso Giudice di primo grado conclude qualificando nell’ambito del delitto di cui all’articolo 612 bis cod. pen. gli episodi di stalking consumati dall’imputato dopo la cessazione della convivenza v. pg. 14 della prima sentenza , pur non applicando per tale diversa condotta alcuna pena l’incremento di pena è stato applicato, in ragione della continuazione, per il solo reato di cui al capo B . Invece, i Giudici di appello hanno ritenuto di ascrivere all’imputato dette condotte nell’ambito della ipotesi di cui all’articolo 572 cod. pen., così giustificandone la permanenza attuale. 3.3. È stato affermato che, in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori articolo 612-bis, cod. pen. , salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’articolo 612-bis, comma primo, cod. pen. - che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie - è invece configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori prevista dall’articolo 612-bis, comma secondo, cod. pen. in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare o a questa assimilata , ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011, Frasca, Rv. 252906 . È stato chiarito che l’oggettività giuridica delle due fattispecie di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. è diversa e diversi sono i soggetti attivi e passivi delle due condotte illecite, ancorché le condotte materiali dei reati appaiano omologabili per modalità esecutive e per tipologia lesiva. Il reato di maltrattamenti è un reato contro la famiglia per la precisione contro l’assistenza familiare e il suo oggetto giuridico è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dell’interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica. La latitudine applicativa della fattispecie è determinata dall’estensione di rapporti basati sui vincoli familiari, intendendosi per famiglia ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, senza la necessità pur ricorrente in tal genere di consorzi umani della convivenza o di una stabile coabitazione. Al di là della lettera della norma incriminatrice chiunque il reato di maltrattamenti familiari è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto della famiglia coniuge, genitore, figlio o una posizione di autorità o peculiare affidamento nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’articolo 572 c.p. organismi di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, professione o arte . Specularmente il reato può essere commesso soltanto in pregiudizio di un soggetto che faccia parte di tali aggregazioni familiari o assimilate. Il reato di atti persecutori è un reato contro la persona e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia reiterati reato abituale e che non presuppone l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. Il rapporto tra tale reato e il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall’articolo 612 bis c.p., comma I salvo che il fatto costituisca più grave reato , che rende applicabile - nelle condizioni date prima descritte - il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori nella sua forma generale di cui all’articolo 612 bis c.p., comma 1. Soltanto la forma aggravata del reato prevista dall’articolo 612 bis c.p., comma 2, recupera ambiti referenziali latamente legati alla comunità della famiglia in senso stretto e suo proprio, con esclusione delle altre comunità assimilate ex articolo 572 c.p., comma 1 e che ne costituiscono - se così può dirsi - postume proiezioni temporali, allorché il soggetto attivo in questa forma aggravata il reato acquista natura di reato proprio sia il coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa cioè da una aggregazione in sostanza surrogatoria della famiglia stricto sensu . Sotto questo profilo, ferma l’eventualità ben possibile di un concorso apparente di norme che renda applicabili concorrenti entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori, il reato di cui all’articolo 612 bis c.p. diviene idoneo a sanzionare con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare o assimilata ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità e continuità temporale. Ciò che può valere, in particolare se non unicamente , in caso di divorzio o di relazione affettiva definitivamente cessata, giacché anche in caso di separazione legale oltre che di fatto questa S.C. ha affermato la ravvisabilità del reato di maltrattamenti, al venir meno degli obblighi di convivenza e fedeltà non corrispondendo il venir meno anche dei doveri di reciproco rispetto e di assistenza morale e materiale tra i coniugi cfr. Cass. Sez. 5, 1.2.1999 n. 3570, Valente, rv. 213515 Cass. Sez. 6,27.6.2008 n. 26571, rv. 241253 conforme Sez. 6, n. 30704 del 19/05/2016, D’A., Rv. 267942 . 3.4. Ritiene la Corte che la cessazione della convivenza da parte dell’imputato - non legato con la donna maltrattata da rapporto di coniugio - non consente di qualificare la prosecuzione della condotta persecutoria nell’ambito del reato di cui all’articolo 572 cod. pen. ipotizzato dall’accusa, dovendosi tale parte della condotta qualificare nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 612 bis, comma 2, cod. pen 3.5. Quanto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica delle condotte successive alla cessazione della convivenza a partire dall’episodio sub B va detto quanto segue. 3.6. Va richiamato per la sua valenza generale l’orientamento secondo il quale l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’articolo 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’articolo 111, secondo comma, Cost., e dell’articolo 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 . 3.7. Deve, inoltre, rilevarsi che è manifestamente infondata la eccepita novità della qualificazione giuridica delle condotte successive alla cessazione della convivenza nell’ambito del reato di cui all’articolo 612 bis cod. pen., risultando essere già stata operata dal primo giudice di merito. Cosicché alcuna violazione del diritto di difesa è verificabile nella specie. 3.8. Pertanto, la condotta ex articolo 572 cod. pen. ascritta al ricorrente deve ritenersi terminata nel maggio 2009, al momento della cessazione della convivenza tra l’imputato e le parti offese, mentre quella successiva a tale momento deve essere qualificata ai sensi dell’articolo 612 bis, comma 2, cod. pen., rigettandosi - in parte qua - il ricorso. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni che esulano da quelle previste dall’ordinamento. 4.1. In riferimento al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 lett. d cod. proc. pen. solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell’articolo 603, comma secondo, cod. proc. pen. Negli altri casi, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell’articolo 606 lett. e cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo Sez. 2, n. 44313 del 11/11/2005, Picone, Rv. 232772 . 4.2. Pertanto, in assenza di prove sopravvenute, sfugge a censure di legittimità la risposta priva di vizi logici e giuridici, data in relazione alla richiesta di rinnovazione probatoria dalla Corte di merito per la esaustività delle acquisizioni probatorie. 5. Manifestamente infondato è il quarto motivo rispetto alla ricostruzione del fatto in termini di maltrattamenti, che - pertanto implicitamente ha escluso una diversa e meno grave qualificazione dei fatti medesimi. 6. La parziale fondatezza del ricorso impone di rilevare, ai sensi dell’articolo 129 comma 1 cod. proc. pen., ed in assenza delle condizioni di cui al secondo comma dell’articolo 129 comma 2 cod. proc pen., l’avvenuto decorso della prescrizione in ordine al reato di maltrattamenti sub A commesso fino al maggio 2009 ed al reato di cui al capo B . Non rileva ai fini penali la susseguente condotta qualificata ai sensi dell’articolo 612 bis, comma 2, cod. pen., in ragione del fatto che alcuna pena risulta essere stata inflitta in primo grado per tale parte di condotta senza che ciò sia stato oggetto di impugnazione da parte del P.M. . 7. In conclusione deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle condotte ex articolo 572 cod. pen. commesse in costanza di convivenza per intervenuta prescrizione alla data del novembre 2016, riqualificando i fatti ad esse successivi nell’ambito dell’articolo 612bis cod. pen., rigettandosi - per questa parte - il ricorso a riguardo, non sussistendo - per quanto si è detto - elementi per una declaratoria ai sensi dell’articolo 129 comma 2 cod. proc. pen 8. Vanno confermate le statuizioni civili ed il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili che si stima equo determinare come in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in riferimento al reato di cui all’articolo 572 c.p. commesso fino al maggio 2009 e in riferimento al reato di cui al capo B , perché estinti per prescrizione rigetta il ricorso in riferimento alle condotte successive al maggio 2009 di cui al capo A , qualificate ai sensi dell’articolo 612 bis comma 2 c.p Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, che liquida complessivamente in Euro 3.500,00 oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa.