Quando il teste è la persona offesa… fino a prova contraria

Nella valutazione della testimonianza della persona offesa nell’ambito di reati sessuali, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza.

Lo chiarisce il Collegio di legittimità con sentenza n. 35559/17 depositata il 19 luglio. Il caso. Nell’ambito di un procedimento a carico dell’imputato, accusato di violenza sessuale nei confronti della compagna, la Corte di Cassazione ha l’occasione ribadire la giurisprudenza formatasi sul tema della valutazione di attendibilità della persona offesa. Presunzione di veridicità. Gli Ermellini affermano che la testimonianza, per essere utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, deve essere sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso , salvo sussistano specifici elementi di fatto diretti a fondare un tale sospetto. Fino a prova contraria. In tal senso, è principio ormai consolidato quello per cui in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza . Testimonianza della persona offesa. Inoltre, proseguono Giudici del Palazzaccio, qualora la testimonianza sia resa dalla persona offesa, quale portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, questa deve essere soggetta ad un rigoroso controllo della sua credibilità soggettiva e della sua attendibilità intrinseca del racconto. Tale controllo non legittima, però, un giudizio a priori sull’inaffidabilità della testimonianza in sé e non consente di collocarla sullo stesso piano delle dichiarazioni degli altri soggetti. Per di più, in tema di reati sessuali, qualora il giudizio sulla credibilità del teste sia positivo, la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza. Nella fattispecie, l’eccezione sollevata dal ricorrente circa la contraddittorietà della testimonianza resa dalla vittima risulta generica e non decisiva, mancando in tal senso qualsiasi deduzione sulla natura decisiva dei ritenuti contrasti. La Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 maggio – 19 luglio 2017, n. 35559 Presidente Rosi – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. C.D.G. ricorre per l’annullamento della sentenza del 14/03/2016 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del 03/03/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo da lui impugnata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nella misura di tre anni e otto mesi di reclusione, ha sostituito la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea della durata di cinque anni, ha confermato, nel resto, la sua penale responsabilità per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis, 61 n. 11, 582, 576, n. 1 , cod. pen., a lui ascritto perché, nel corso della convivenza con A.P.J.E. , aveva costretto quest’ultima a subire atti sessuali e le aveva cagionato lesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni s.c Il fatto è contestato come commesso in omissis . 1.1. Con unico motivo, lamentando che la Corte di appello ha ribadito il positivo giudizio di attendibilità della persona offesa in maniera del tutto contraddittoria e solo apparentemente motivata, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e , cod. proc. pen., il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sulla premessa che si tratta di una denunziata violenza sessuale consumata nell’ambito di un rapporto di coppia oltretutto molto conflittuale, deduce che il giudizio sull’attendibilità della persona offesa deve essere condotto in modo particolarmente penetrante e rigoroso, lamenta che la Corte di appello si è limitata a richiamare pedissequamente le argomentazioni del primo Giudice ritenendo già affrontate in detta sede le numerose questioni devolute con l’atto di impugnazione e giustificando le omissioni di aspetti rilevanti da parte della vittima in sede di denunzia che aveva riferito solo di qualche schiaffo reciproco e di uno schiacciamento sul materasso con il fatto che si tratta di particolari che ben possono essere integrati in sede di testimonianza. E così, aggiunge, viene dato per scontato un cambio di serratura che avrebbe impedito alla vittima di fuggire, circostanza mai accennata nell’immediatezza dei fatti che contrasta con la dimostrata libertà della donna di entrare e uscire di casa quella sera stessa, di parlare con le amiche prima e durante la lite e di fermarsi liberamente a dormire a casa dell’imputato. Se così non fosse, del resto, non si capisce perché il Tribunale lo avrebbe assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia. Non si comprende, inoltre, in quale momento, nella complessiva dinamica dei fatti, la donna avrebbe reso manifesto il suo dissenso non convince, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata, contraddittoria quando fa riferimento ad una presunta lotta ingaggiata dalla donna dalla quale avrebbe dovuto desumersi tale dissenso. La Corte di appello inoltre liquida come irrilevante la dimostrata condizione fisica del ricorrente che gli impediva di inseguire la vittima in una casa, peraltro, disposta su due piani. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. 3. L’imputato risponde dei reati a lui ascritti consumati - si legge nelle sentenze di primo e di secondo grado - quale ultimo atto di un rapporto già in crisi, intervallato da momenti di forti litigi l’ultimo dei quali, occorso la sera del 5 settembre 2011, era stato provocato dalla decisione irrevocabile della donna di cessare la relazione. In quella circostanza, l’imputato, a causa del rifiuto opposto dalla vittima ad un rapporto sessuale da lui interpretato come strumento di pacificazione e nonostante avesse imposto la sua possanza fisica al punto da cagionare alla donna le lievi lesioni refertate , si era masturbato eiaculando addosso alla compagna, costretta, all’indomani, nonostante avesse opposto una ennesima reazione fisica, a subire un rapporto sessuale completo cui la stessa si era rassegnata avendo compreso che non aveva alternative per sottrarsi e guadagnare la propria libertà. Questi, in sintesi, i fatti ricostruiti dal Giudice di prime cure in base al racconto della persona offesa, ritenuta attendibile alla stregua delle testimonianze rese dalle amiche e dalla assistente sociale cui la A. si era rivolta prima di sporgere denunzia, del certificato medico. 3.1. In sede di appello il ricorrente aveva insistito molto sulla non credibilità della compagna valorizzando le contraddizioni, le imprecisioni e le incertezze del suo racconto ed aveva, sotto altro profilo, escluso il dolo del reato a causa dell’errore sul consenso . 3.2. La Corte di appello ha ritenuto non decisive le obiezioni difensive, da un lato richiamando il contenuto della sentenza di primo grado nella quale, afferma, si trovano già tutte le risposte agli interrogativi sollevati dall’imputato , dall’altro positivamente valutando la credibilità della vittima alla luce delle critiche mosse con l’atto d’appello e la rilettura degli atti del processo infondata e contraddittoria è dunque l’eccezione difensiva della mancanza di autonoma valutazione della credibilità della persona offesa, sollevata contestualmente alla critica del modo con cui tale valutazione è stata condotta . 4. Tanto premesso, poiché l’imputato eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa, il Collegio deve ribadire alcuni principi fondamentali al riguardo, sia con riferimento al vizio di motivazione quale caso di ricorso per cassazione, sia con riferimento al correlato tema dei criteri di giudizio della credibilità della persona offesa vittima di reati sessuali. 5. Quanto al vizio di motivazione, ricorda questa Corte che a l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 b la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621 , sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 c il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 . 5.1. Ne consegue che a il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata b l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso o ne sia integralmente trascritto il contenuto e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali c la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. 6. Quanto alla valutazione di attendibilità della persona offesa, si deve ribadire che la sua testimonianza, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza così, da ultimo, Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104 cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza . 6.1. La testimonianza della persona offesa, sopratutto quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto Sez. u, 41461 del 2012, cit. , ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa espressamente vietata come regola di giudizio e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con violazione del canone di giudizio imposto dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. . 6.2. In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l’apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. 6.3. In questi casi, dunque, la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018 Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661 . 7. Orbene, sulla considerazione che, come detto, il giudizio di attendibilità della testimonianza della persona offesa non può nutrirsi né risentire di un aprioristico atteggiamento di sfiducia verso la stessa, il cuore del problema mal colto dall’imputato è proprio questo in assenza di travisamento della prova, il vizio di motivazione deve avere ad oggetto solo ed esclusivamente la logica del ragionamento del giudice quando esclude l’esistenza di specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di falsità del narrato o ritiene irrilevanti e non decisive eventuali discrasie nel racconto della vittima. 7.1. Non è perciò consentito, come il ricorrente fa, abbozzare ipotesi alternative di ricostruzione del fatto oppure introdurre a sostegno dell’eccezione dati di fatto mai travisati in sede di merito. A fronte di una doppia conforme pronuncia di condanna, il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali specifici e riconoscibili indicatori di una falsa incolpazione ai sui danni, non valutati o mal valutati in primo grado sono stati sottoposti in sede di gravame e non esaminati affatto oppure disconosciuti con motivazione inesistente, apparente, intrinsecamente contraddittoria oppure manifestamente illogica. Anche quando la sentenza di appello richiama per relationem quella di primo grado, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa operazione sempre consentita quando i motivi di appello si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal giudice di primo grado senza apportare alcun elemento di novità Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435, Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722 Sez. 5, n. 7572 del 22/04/1999, Maffeis, Rv. 213643 , è onere del ricorrente disarticolare il presupposto processuale che rende legittimo il ricorso a tale tecnica motivazionale, dimostrando la non veridicità dell’assunto e non proponendo direttamente alla Corte di cassazione i dati di fatto che trascinano il ricorso nel merito del fatto stesso. Con il che si torna al punto di prima manca la allegazione di elementi decisivi atti a rendere fondato un sospetto di falsità del racconto e della loro mancata o illogica valutazione. 7.2. L’eccezione che la testimonianza della vittima è costellata da imprecisioni e contraddizioni con quanto riferito in sede di indagini preliminari, da un lato è smentita dal Tribunale che afferma non esser stato necessario procedere a contestazioni di sorta nel corso dell’esame , dall’altro è generica e non decisiva, sia perché la contestazione effettuata ai sensi dell’art. 500, cod. proc. pen., non legittima un giudizio di automatica inaffidabilità del testimone, sia perché manca qualsiasi deduzione sulla natura decisiva di tali contrasti dai quali, peraltro, risulta una realtà diversa da quella che emerge dalla lettura delle sentenze e della quale la Corte non può tener conto in assenza di travisamento della prova. Non è certamente decisivo il fatto che alcuni aspetti della vicenda siano emersi per la prima volta nel corso del dibattimento poiché, in realtà, tale possibilità è assolutamente fisiologica, non fosse altro che per il diversissimo contesto nel quale, nel contraddittorio delle parti, viene raccolta e si forma la prova. 7.3. Del resto, la debolezza della tesi difensiva è resa palese dalla necessità di sminuire il cuore del fatto la mancanza del consenso agli atti sessuali subiti dalla vittima. Ancora una volta l’imputato chiede aiuto al fatto , proponendone una diversa contestualizzazione e comunque suggerendone una diversa possibile lettura, atta ad influire sui suoi processi mentali di elaborazione del consenso presunto all’atto. Ed in tale operazione ermeneutica è costretto a svilire , con argomento illogico l’assoluzione dal reato di maltrattamenti , la tumefazione frontale refertata alla donna e a introdurre dati di fatto l’infortunio al piede che gli avrebbero impedito di inseguire la donna per casa circostanza, questa, di cui non v’è traccia . In realtà, l’odierno ricorso abbandona parecchi dei temi sollevati con l’appello e certamente non li reitera accostandoli criticamente alla motivazione asseritamente carente , molti dei quali sono francamente insostenibili almeno in questa sede, come l’abbigliamento della donna quando si era messa a letto . 7.4. Il ricorso deve perciò essere respinto con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile nel grado, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, A.P.J.E. , che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a favore dello Stato.