Patente sospesa per un anno, sanzione meritata o libero arbitrio del giudice?

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, qualora intenda fissare la durata della sospensione della patente di guida nella misura massima prevista, ha l’onere di motivare congruamente l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto, anche in caso di patteggiamento.

Così ha deciso il Collegio di legittimità con sentenza n. 34905/17 depositata il 18 luglio. Il caso. Fermato alla guida in stato d’ebbrezza alcolica, in ora notturna, il Tribunale gli applicava la sospensione della patente di guida per 12 mesi. L’imputato decide, però, di ricorrere in Cassazione perché non ritiene motivata, da parte del Giudice, l’applicazione della sanzione nella sua massima misura, in violazione del principio secondo cui la giudiziale discrezionalità del giudice non può mai trasformarsi in libero arbitrio. Obbligo di motivazione. Effettivamente, gli Ermellini ritengono che il ricorso proposto dal ricorrente sia meritevole di accoglimento, in quanto il Giudice di merito non si è attenuto alla consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, tra le pronunce di legittimità formatesi sul punto ciò che la giurisprudenza ribadisce costantemente è che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, qualora intenda fissare la durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o, come nel caso di specie, nel massimo, deve congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto, anche in una sentenza di patteggiamento. Nella fattispecie, avendo omesso il Tribunale di motivare la determinazione della sanzione accessoria, ne discende da parte della Cassazione la necessità di annullamento del provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 giugno – 18 luglio 2017, n. 34905 Presidente Di Salvo – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trento con sentenza del 14 marzo 2016, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 proc. pen., la pena concordata tra il Pubblico Ministero e S.A. , imputato di guida, in ora notturna, in stato di ebbrezza alcoolica art. 186, commi 2, lett. b, e 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , fatto contestato come commesso il 7 ottobre 2015. Il Tribunale ha altresì applicato la sospensione della patente di guida per la durata di dodici mesi. 2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite difensore di fiducia, che, affidandosi ad un unico motivo, denunzia violazione di legge che consisterebbe nell’avere il Tribunale omesso di motivare sulla determinazione della durata della sospensione della patente di guida, avendo applicato la stessa nella misura massima senza avere speso alcuna parola di motivazione, in violazione del principio, che si trae da plurime sentenze di legittimità che si richiamano nel ricorso, che la giudiziale discrezionalità non può trasformarsi in arbitrio. 3. Il processo, inizialmente fissato innanzi alla settima Sezione della S.C., è stato con ordinanza dell’8 marzo 2017, trasmesso alla quarta Sezione. 4. Il P.G. della S.C., ritenuto fondato il ricorso, alla stregua di pertinente giurisprudenza di legittimità, che si richiama, ha conseguentemente domandato dichiararsi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Trento ha applicato la sanzione amministrativa accessoria nella misura massima prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b , del d.lgs. n. 285 del 1992, senza spendere, come in effetti segnalato nel ricorso, nemmeno una parola di giustificazione circa la durata della stessa. Il Giudice di merito ha cosi ingiustificatamente trascurato il consolidato principio, costituente vero e proprio diritto vivente , secondo cui, ad esempio Il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino e non consentino specifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211 In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, nel caso in cui intenda fissare la durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura nel massimo, deve, anche in una sentenza di patteggiamento, congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale sul punto Sez. 4, n. 35839 del 12/03/2013, Rossetti, Rv. 256956 Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l’omicidio colposo di un pedone Sez. 4,n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale, e non già quando sia pari a questo o se ne discosti d4 poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che l’applicazione di una sospensione di sei mesi a fronte di un minimo di due non implicava la necessità di una dettagliata motivazione Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470 Quando il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nella specie per il reato di omicidio colposo in misura modesta e comunque inferiore alla media, l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395 . 2. Occorrendo dare continuità alla riferita interpretazione, siccome conforme ai principi del sistema, non potendo peraltro nel caso di specie ritenersi sussistente un caso di motivazione c.d. implicita circa la determinazione della sanzione accessoria, discende la necessità di annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Trento, per nuovo giudizio sul punto.