Costretto a subire atti sessuali in seminario, transfert o verità?

Gli Ermellini, nella disamina del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, si accorgono di una divergenza tra le pronunce rese dai giudici di merito in primo e in secondo grado.

Il fatto che la sentenza di appello sconfessi sul piano motivazionale quella del Tribunale, nonostante l’identico risultato a cui entrambe pervengono, fa capire al Collegio di legittimità che non si è in presenza della cd. doppia conforme. Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 35171/17 depositata il 18 luglio. Il caso. L’ospedale di Melegnano segnalava il tentato suicidio da parte del ragazzo che risultava essere stato internato all’età di 13 anni presso il Seminario di Padova dove era stato costretto a subire atti di violenza sessuale da parte del Rettore dell’Istituto. Il Tribunale di Padova e, successivamente, la Corte territoriale, relativamente al rinvio a giudizio del Rettore, ne dichiaravano l’assoluzione per l’insussistenza del fatto. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia ricorre in Cassazione. Doppia conforme? La Corte ritiene che il ricorso sia fondato in virtù del fatto che nella disamina della sentenza impugnata è evidente che non si è in presenza della cd. doppia conforme . Infatti, le pronunce di primo e di secondo grado marciano su binari diametralmente opposti . La prima escludeva la sussistenza del fatto in ordine alle palesi incongruenze del racconto che, nel tempo, veniva di volta in volta mutato dalle diverse deposizioni. La seconda, invece, dopo un excursus analitico di natura psicologica e psichiatrica che affermava sia l’attendibilità che la piena capacità di deporre della persona offesa, perveniva alla pronuncia di assoluzione dell’imputato dal reato contestatogli, dichiarando l’esistenza di un transfert che ha portato la persona offesa a ricondurre all’imputato un fatto avvenuto con altri. In tal senso, le due sentenze non possono dirsi saldate l’una con l’altra, anzi, la sentenza della Corte territoriale sconfessa sul piano motivazionale quella resa dal Tribunale, pertanto, gli Ermellini annullano la sentenza impugnata e rinviano per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 marzo – 18 luglio 2017, n. 35171 Presidente Savani – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Il procedimento in esame ha origine dalla segnalazione proveniente dal Servizio Ospedaliero di omissis del tentativo di suicidio mediante l’ingerimento di una dose eccessiva di barbiturici, avvenuto il omissis , da parte di V.F. il ragazzo, allora diciannovenne, proveniente da una prolungata condizione di sofferenza psichica che lo aveva portato ad un primo tentativo di suicidio nel 2004 buttandosi fuori dalla finestra e ad un successivo ricovero nel 2008, durato svariati mesi, a seguito di una diagnosticatagli grave depressione, dapprima presso un casa di cura e poi un centro specializzato per i disturbi della personalità, aveva riferito di avere subito all’età di 13 anni, allorquando frequentava la terza media internato presso il Seminario di dove era rimasto per il primo mese dell’anno scolastico - essendo stato ritirato nella prima decade dell’ottobre 2004 dal padre il quale aveva appreso di bestemmie e turpiloqui oltre che di soprusi sessuali al figlio da parte di seminaristi - abusi sessuali da parte del Rettore dell’Istituto. T.G. veniva pertanto rinviato a giudizio per il reato di cui all’articolo 609-bis, comma 1 e 2 e 609 quater e 61 n. 9 c.p. per aver con abuso di autorità spirituale e con minaccia, assicurandosi il suo silenzio mediante giuramento su una Madonnina di legno, nonché approfittando delle sue condizioni di inferiorità psichica costretto il ragazzo, affidatogli per ragioni di educazione e di istruzione, a subire atti sessuali consistiti dapprima in carezze e poi in una penetrazione anale. La pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste resa dal Tribunale di Padova in data 18.12.2013 è stata confermata dalla sentenza in data 21.7.2016 della Corte di Appello di Venezia. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione tanto il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia quanto la parte civile V.F. .Il Procuratore Generale ha articolato un unico pluriarticolato motivo con il quale deduce in relazione al vizio di cui all’articolo 606 lett. e c.p.p. la mancanza di motivazione sui motivi esposti con l’atto di appello che peraltro la Corte assume di condividere, senza aggiungere nient’altro, per poi pervenire ad un verdetto di assoluzione la contraddittorietà della motivazione posto che tutto il percorso argomentativo della Corte, articolantesi in 55 pagine lascia propendere fino alla penultima pagina per la condanna dell’imputato per poi arrivare all’assoluzione motivata in poche righe la contraddittorietà, rispetto al verdetto assolutorio dell’imputato, della motivazione che ritiene pienamente attendibile V.F. per non aver subito le influenze del padre nel denunciare il fatto a cui aveva inizialmente soprasseduto stante il giuramento sulla statua della Madonnina di legno fattogli prestare dal Monsignore affinché non rivelasse alcunché, né da parte dei sanitari al momento del ricovero per il secondo tentato suicidio e per lo specifico riscontro costituito dalla deposizione del prof. C. con il quale si era confidato nel 2006 ancorché il V. avesse negato la suddetta circostanza, che ritiene il ragazzo capace di testimoniare come concluso anche dal perito ad hoc nominato nel giudizio di appello, quantunque affetto da un disturbo delirante che compariva a fasi alterne che tuttavia non comportava uno scollegamento dalla realtà, evidenziandone invece la prevalente connotazione traumatica, che esclude che il trattamento psico-terapeutico cui era stato sottoposto possa aver influito sulle capacità mnesiche della p.o. annotando peraltro l’estrema correttezza dei medici curanti, che nega che il ragazzo possa essere stato guidato da qualsivoglia spinta vendicativa o risentimento nei confronti del prelato l’illogicità della sentenza che arriva al paradosso di non credere all’abuso raccontato dalla p.o. sulla base di una testimonianza che la stessa Corte ritiene attendibile ed assolve l’imputato sulla base di una tesi processualmente inesistente l’assoluzione, pronunciata infatti in ragione del dubbio che l’abuso ai danni del V. possa essere stato perpetrato da un terzo, secondo la tesi del transfert introdotta a sorpresa dalla Corte veneziana risulta priva del benché minimo riscontro atteso che di abuso da parte di un terzo nessuno, tantomeno l’imputato, aveva mai parlato, e che ha quale unico possibile fondamento le frasi pronunciate dal prelato, e mai ripetute in dibattimento, in due telefonate intercettate in una delle quali si limita ad ipotizzare che potrebbero essere stati altri ad abusare del ragazzo e nell’altra pone il fatto in termini interrogativi. 3. La parte civile articola invece tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di motivazione illogica e travisamento della prova, che il vulnus su cui si fonda l’intera sentenza impugnata, peraltro in completa difformità dalla sentenza di primo grado, è costituito dalla circostanza che il ragazzo avrebbe svelato l’abuso sessuale in concomitanza con le cure psicoterapeutiche cui era stato sottoposto con evidente travisamento delle risultanze probatorie dalle quali invece emerge che il disvelamento è avvenuto ben prima lo stesso ricovero presso la clinica psichiatrica omissis risalente al 2008 e dunque prima della sottoposizione del predetto a qualunque terapia risulta infatti dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dal prof. C. , l’insegnante assoldato da V.P. nel 2006 affinché preparasse il figlio all’esame di 5 ginnasio in greco, che il ragazzo si era con lui confidato parlandogli di una violenza subita in Seminario, non già ad opera di altri seminaristi bensì di quella che il teste definisce una figura dirigenziale dell’istituto religioso. Conseguentemente la cronologia della rivelazione acclarata dalla sentenza impugnata risulta inconciliabile con il dato probatorio processualmente acquisito, senza che la mera congettura con cui viene liquidata la dichiarazione del professore che viene ritenuto probabilmente suggestionato dalla dolorosa vicenda riferitagli successivamente dal padre trovi alcun riscontro nelle emergenze processuali e che al contrario risulta smentita dalle stesse successive dichiarazioni di costui che aveva affermato di non essere stato affatto sorpreso allorquando l’avv. V. gli aveva riferito di una violenza sessuale patita dal figlio all’interno di un istituto scolastico religioso. Travisamento questo cui se ne aggiunge uno ulteriore avendo la Corte veneziana affermato che Filippo nel processo di primo grado aveva negato di aver fatto una simile confidenza al prof. C. siffatta affermazione è smentita dalla verbalizzazione della prova in dibattimento dalla quale risulta che Filippo, alla domanda del PM se avesse parlato dell’abuso subito dall’imputato al prof. C. prima che all’amico Z. , aveva risposto negativamente precisando che l’ordine cronologico era stato di parlarne prima con lo Z. e poi con il professore ed affermando con risolutezza di essersi confidato anche con costui. Peraltro il disvelamento era già avvenuto con l’amico Z. , ma la Corte aveva ritenuto non rilevanti le dichiarazioni di quest’ultimo, secondo il quale il V. gli aveva riferito soltanto di aver subito un abuso e che l’identificazione dell’autore come un prelato era stata soltanto una propria illazione, senza che la Corte si fosse posta il problema, con conseguente carenza motivazionale, sul perché lo Z. avesse immediatamente associato l’autore dell’abuso ad un prelato. Sostiene quindi il ricorrente l’illogicità manifesta della sentenza impugnata che, dopo aver dato atto della credibilità oggettiva di F. dei riscontri sul piano spazio-temporale del suo racconto, dell’instaurazione di un rapporto privilegiato con Don T. , del lassismo della politica educativa di costui, della capacità generica di testimoniare di F. , arriva sorprendentemente a qualificare come dubbia la sua capacità di testimoniare specifica ritenendo che il grave conflitto interiore del ragazzo possa all’epoca della rivelazione - epoca questa cronologicamente travisata - aver inciso sulla sua capacità di percezione dell’accaduto e sul recupero alla memoria di tutti gli accadimenti succedutisi nella loro effettiva sequenza, con evidente contraddizione rispetto al riconoscimento effettuato poche pagine prima di una sufficiente capacità mnemonica in capo al V. in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione. Con il secondo motivo deduce sempre in relazione al vizio motivazionale la manifesta illogicità della sentenza che in totale assenza di qualsivoglia supporto processuale, nulla essendo emerso in tal senso né dalle consulenze dei periti né dalle dichiarazioni testimoniali dei medici curanti, né dalla p.o., elabora come pura inventio la categoria del transfert sostenendo che il ragazzo avrebbe ricondotto al prelato il fatto, ovverosia l’abuso, avvenuto invece con altri traslandone l’autore nel sacerdote, a cui lui stesso aveva confidato l’abuso pregresso. Ancor più anomala sul piano della logicità è da ritenersi, a detta del ricorrente, l’asserzione conclusiva secondo cui il fatto che il ragazzo fosse consapevole della duplicità e/o molteplicità dei traumi subiti e dei loro diversi autori resta un nodo irrisolto, essendo gli unici depositari di tale verità meta-processuale i medici e gli psicologi con cui si era a suo tempo confidato, che tuttavia la Corte ha ritenuto di non chiamare a deporre su tale specifico tema involgente aspetti della tutela della privacy la censura si appunta oltre che sul richiamo alla privacy, del tutto fuori luogo in un processo penale per abusi sessuali, sul fatto che i medici e gli psicologi che hanno avuto in carico il V. sia presso il centro omissis che presso la clinica omissis hanno preso piena parte al processo senza che nessuno di loro abbia mai neppure lontanamente accennato ad un transfert, al contrario affermando, come dichiarato dal dottor B. , direttore del Reparto Psichiatrico de omissis , di ritenere che il paziente avesse detto la verità per non aver mai cambiato versione, né mostrato acrimonia ma semmai sentimenti di ambivalenza nell’interpretazione degli eventi. 3. Con il terzo motivo contesta sotto il profilo della manifesta illogicità la chiosa finale della sentenza che rimette, con una morfologia del tutto inedita del non liquet, al tempo futuro la conoscenza dei fatti, a fronte invece di risultanze palesi ed incontrovertibili che incrinano qualsivoglia ragionevole dubbio sull’innocenza dell’imputato. Deve infatti ritenersi accertato che l’incontro privato tra la p.o. ed il prelato, così come affermato da F. e nel quale F. contestualizza l’abuso, ci fu effettivamente atteso che il diniego opposto dall’imputato è sconfessato dalla lettera inviata di suo pugno al Vicario Generale dove ammette di aver ricevuto il ragazzo che si lamentava del comportamento dei suoi compagni di stanza, così come nessuna rivendicazione di innocenza di Don T. risulta dalle intercettazioni telefoniche. Considerato in diritto In via preliminare deve essere rilevata la tardività della memoria della difesa dell’imputato pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte in data 24.3.2017, ovverosia ben oltre il termine di 15 gg. previsto dall’articolo 585, 4 comma cod. proc. pen., con conseguente preclusione alla sua disamina da parte di questo Collegio. Nel merito, il ricorso del PG deve ritenersi fondato. A dispetto dell’assoluzione dell’imputato pronunciata sia in primo che in secondo grado, la disamina della sentenza impugnata rende evidente che non ci si trova affatto in presenza di una cd. doppia conforme . Le due pronunce marciano infatti su binari diametralmente opposti quella del Tribunale esclude alla radice, attese le palesi incongruenze del racconto, ripetuto nel tempo che con progressione inversa a quella che normalmente si registra nelle deposizioni delle vittime nei reati a sfondo sessuale, veniva di volta in volta sfrondato non solo di particolari, peraltro ogni volta mutati, ma altresì delle connotazioni afferenti il fatto incriminato lo stesso illecito descritto prima in forma di ripetuti abusi, poi di un rapporto anale con penetrazione, poi di uno sfregamento dell’organo genitale contro le sue natiche , la credibilità del V. la sentenza impugnata afferma invece sia l’attendibilità che la piena capacità a deporre della p.o., di cui sottolinea ripetutamente la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente, il discernimento critico del contenuto delle domande rivoltegli nelle varie fasi processuali, la coerenza e la lucidità delle risposte date addirittura contestando la competenza tecnica del consulente di parte della difesa che gli avrebbe somministrato in maniera impropria i test psicologici, la sufficiente capacità mnemonica, l’insussistenza di un lampante scollegamento dalla realtà e finanche la falsità della prova d’alibi dell’imputato nonché l’inconsistenza della sua tesa difensiva incentrata sull’enfatizzazione della malattia del giovane per poi arrivare, dopo un excursus analitico di natura psicologica e psichiatrica che copre pressocché integralmente la motivazione del provvedimento nel senso di escludere qualsivoglia contenuto menzognero delle dichiarazioni del ragazzo, ad assolvere l’imputato dal reato contestatogli. Conclusione questa che viene tratta, con palese soluzione di continuità rispetto alle dissertazioni fino ad allora effettuate, nelle ultime pagine della sentenza nelle quali, facendo riferimento ad un’ambigua categoria della credibilità specifica , riferita alla percezione della dinamica degli eventi rispetto all’epoca della rivelazione dell’abuso e sul recupero alla memoria di tutti i passaggi degli accadimenti , di per sé in contrasto con la credibilità della p.o. in precedenza affermata, la Corte distrettuale asserisce l’esistenza di un transfert che avrebbe portato la p.o. a ricondurre al prelato un fatto avvenuto con altri traslandone l’autore nel sacerdote a cui il ragazzo avrebbe a suo tempo confidato l’abuso pregresso. Il ragionamento seguito risulta fallace ed incongruo, sia perché manca di tenuta logica rispetto alle premesse, sia perché non trova riscontro nei dati processuali acquisiti, nulla emergendo né dalle risultanze peritali né dalle deposizioni dei medici e psicologi che hanno avuto in cura il ragazzo e non risultando che nemmeno l’imputato abbia adombrato un’ipotesi in tal senso. Se i giudici padovani avevano escluso, con coerente iter argomentativo, la credibilità del giovane ritenendo i suoi ricordi fortemente condizionati dalle alterazioni psicopatologiche che erano particolarmente attive ed invadenti sul suo pensiero e sulla sua capacità di discernimento delle persone, così come dei loro ruoli e dei loro gesti nel momento in cui egli è stato posto alla propria ed altrui considerazione , siffatte conclusioni vengono invece radicalmente escluse dalla Corte veneziana che, motivando per sottrazione, affronta i singoli rilievi della pronuncia di primo grado per demolirli uno per uno. Ed arriva così ad affermare che nessuna influenza ha avuto il padre nella decisione del ragazzo di denunciare a tanti anni di distanza l’accaduto, che le componenti narcisistiche ed istrioniche della sua personalità non hanno affatto inciso nella ricostruzione dei fatti all’epoca delle rivelazioni e delle deposizioni rese nelle varie fasi processuali, che nessuna spinta vendicativa o di risentimento lo ha animato nei confronti dell’imputato, che il costante trattamento psicoterapeutico cui era stato sottoposto, così come i medici curanti non hanno mai interferito con la rivelazione dell’abuso la conclusione cui perviene la sentenza impugnata, identica a quella del Tribunale, risulta all’evidenza illogica muovendo da premesse opposte da quelle dei giudici di primo grado. Così come incongrua risulta la formula assolutoria perché il fatto non sussiste posto che l’approdo finale del transfert , e cioè di un abuso perpetrato da terzi, porterebbe comunque alla diversa formula per non aver commesso il fatto . Il che non consente, di conseguenza, di supportare, così come avviene nel caso di doppia valutazione conforme allorquando si ravvisino incongruenze motivazionali, la sentenza impugnata con la pronuncia di primo grado che dovrebbero saldarsi l’una con l’altra formando un unicum inscindibile, posto che quest’ultima è integralmente sconfessata sul piano motivazionale da quella di appello. In ultima analisi i giudici veneziani non risultano aver risposto in alcun modo alle censure svolte dalla parte civile con i motivi di appello relativi all’attendibilità e alla credibilità della p.o., motivi che vengono apparentemente definiti fondati e condivisi per poi venire, invece, integralmente travolti dalla conclusione finale. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, restando assorbiti dai superiori rilievi i motivi di ricorso svolti dalla parte civile, con rinvio innanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, affinché questa possa procedere, nella pienezza dei poteri istruttori e decisionali che le competono, ad una nuova valutazione del fatto in qualunque direzione le risultanze processuali consentano di approdare con congruità e logicità di ragionamento. In tale sede dovrà procedersi anche alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.