Permessi di necessità ai detenuti: solo per eccezionale “gravità” dell’evento

Eccezionalità della concessione, particolare gravità dell’evento giustificativo e correlazione di questo alla vita familiare del detenuto sono i requisiti affinché, a quest’ultimo, possa essere concesso un permesso di necessità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 34569/17 depositata il 14 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il reclamo presentato dal detenuto avverso il diniego di un permesso straordinario per far visita al cimitero presso la tomba della madre ed una visita ai familiari, in forza del recente decesso. Di fronte all’ennesimo rifiuto, l’interessato ricorre in Cassazione lamentando il fatto che non è stato tenuto conto del senso di umanità che lega il figlio ad una madre e viceversa . Permessi di necessità. Gli Ermellini affermano che l’art. 30, comma 2, ord. pen. consente la concessione di permessi solo eccezionalmente per eventi familiari di particolari gravità . In tal senso, afferma il Collegio, la gravità deve intendersi come riferita non solo ad un evento luttuoso o drammatico ma a qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nella vita di una persona . Nella fattispecie, la morte della madre non può che ritenersi un avvenimento di particolare gravità nella vita del detenuto e, dunque, contiene tutti gli elementi strutturali del permesso da lui invocato. In particolare, gli elementi che si rinvengono sono quelli richiesti dalla norma sopra citata per il permesso di necessità, ossia il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione di questo con la vita familiare. Pertanto, gli Ermellini ritengono che il ricorso proposto dal detenuto sia meritevole di accoglimento e annullano l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 maggio – 14 luglio 2017, n. 34569 Presidente Cortese – Relatore Novik Rilevato in fatto 1. Con provvedimento in data 26 aprile 2016, la Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo presentato da C.L. ex art. 30 bis O.P. avverso il diniego di un permesso straordinario per far visita al cimitero presso la tomba della madre deceduta il 27 marzo 2016 ed una visita ai familiari, motivando con la risalenza del decesso e le difficoltà di trasporto del detenuto. Osservava la corte che il permesso non poteva essere concesso dovendosi bilanciare l’esigenza di visita del detenuto con la necessità di ordine pubblico connesse al rientro nei luoghi di commissione di reati di criminalità organizzata per cui C. aveva riportato condanna ad anni sette di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione C. personalmente, deducendo di aver presentato ripetute istanze per far visita dapprima alla madre in vita, gravemente ammalata, e poi dopo il decesso, istanze tutte rigettate per mancanza di documentazione. Anche dopo il decesso aveva presentato una istanza parimenti respinta per mancanza del certificato di morte. Rileva tutte le istanze sono state rigettate senza accertamenti e ritiene che il permesso possa essere concesso, così come avvenuto in relazione ad altri condannati per reati più gravi di quelli da lui commessi. Lamenta che non si sia tenuto conto del senso di umanità che lega il figlio ad una madre e viceversa . 3. Il Procuratore generale presso questa corte nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto. Il comma 2 dell’art. 30 O.P., consente la concessione di permessi solo eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”, quale rimedio eccezionale, diretto ad evitare, per finalità di umanizzazione della pena, che all’afflizione propria della detenzione si sommi inutilmente quella derivante all’interessato dall’impossibilità di essere vicino ai congiunti, o di adoperarsi in favore dei medesimi, in occasione di particolari avverse vicende della vita familiare. Il termine di gravità sopra richiamato non si riferisce soltanto ad un evento luttuoso o drammatico, ma deve essere inteso come un qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nella vita di una persona. La fattispecie in esame concerne la morte della madre è evidente che si rinvengono tutti gli elementi strutturali dell’invocato permesso, nel senso che si è di fronte ad un evento luttuoso, unico e relativo al più ristretto cerchio dei congiunti del detenuto e, del resto, anche l’impugnata ordinanza non disconosce che si tratti di un’esigenza apprezzabile rientrante astrattamente nella fattispecie normativa. Tuttavia la concreta attuazione del permesso di necessità è stata ritenuta non possibile per esigenze di sicurezza pubblica. Sul punto, osserva il Collegio, in adesione a Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015 - dep. 18/04/2016, Vitale, Rv. 267210, che la formulazione normativa in vigore dal 1977, pur nell’intento di limitarne l’applicazione in via eccezionale, conferma, per l’istituto in discussione, il carattere di rimedio attraverso cui si è inteso evitare, per l’obiettivo di umanizzazione della pena, finalità di rilievo costituzionale, che l’afflittività connaturata alla detenzione si implementi e si aggiunga a quella derivante dalla impossibilità di portare un ultimo saluto alla madre defunta durante la detenzione. In siffatto contesto devono essere interpretati allora, i requisiti richiesti dalla norma per la concessione del permesso di necessità il carattere eccezionale della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo, la correlazione di questo con la vita familiare. Alla luce delle esposte considerazioni ritiene il Collegio che la fattispecie data dal detenuto che voglia pregare sulla tomba della madre integri una vicenda eccezionale e cioè non usuale, particolarmente grave, giacché idonea ad incidere profondamente nella sua vicenda umana, e pertanto sul grado di umanità della detenzione, e rilevante per il suo percorso di recupero. Se viceversa negata siffatta opportunità, il detenuto in tal modo si vedrebbe privato di un momento di profonda umanità, quale il sostare poco importa se in preghiera o meno davanti alla tomba della madre importante per la sua rieducazione e per la sua risocializzazione. Di qui la conclusione che il provvedimento impugnato non può semplicemente opporre una argomentazione relativa ad esigenze di sicurezza pubblica per impedire o comunque comprimere in modo completo la possibilità per il detenuto di fruire di un permesso concepito per venire incontro a circostanze drammatiche della vita familiare del resto, la normativa stessa, nel prevedere la possibilità di una scorta per il detenuto, offre una soluzione alle argomentazioni relative alla personalità dello stesso il permesso di necessità può essere fruito con accompagnamento armato e con ogni altra cautela che renda lo stesso compatibile con le esigenze di ordine e di sicurezza pubblici che possono, del tutto esemplificativamente, indicarsi in orario dell’omaggio funebre, isolamento del luogo, viaggio in data non conosciuta in precedenza dal detenuto, stretta vigilanza per evitare contatti et similia . 2. L’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.