Richiesta di applicazione della pena? All’udienza non è ammessa la costituzione di parte civile

Nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile. Pertanto, è illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto.

Lo ha ribadito il Collegio di legittimità con sentenza n. 33912/17 depositata il 12 luglio. Il caso. Il difensore di fiducia dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della multa di 4mila euro in favore della costituita parte civile emessa dal Tribunale di Taranto. In particolare, il difensore deduce l’illegittimità dell’ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile sulla scorta dell’insegnamento giurisprudenziale secondo è esclusa la possibilità di costituzione di parte civile nell’udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena fissata nel corso delle indagini preliminari, a seguito di decreto di giudizio immediato in conseguenza di opposizione a decreto penale. Costituzione parte civile. Gli Ermellini ritengono il motivo di ricorso fondato. In particolare, i Giudici rilevano quanto affermato dalle Sezioni Unite nel principio di diritto secondo cui, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato da reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto . L’assunto qui sopra riportato, in virtù dell’identità di ratio, deve ritenersi operante anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato . Sulla scorta di tali motivi, la S.C. accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 giugno – 12 luglio 2017, n. 33912 Presidente Ippolito – Relatore Tronci Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di fiducia dell’imputato, S.G. , sulla scorta di un unico motivo di doglianza, ai sensi dell’art. 606 co.1 lett. c del codice di rito, propone tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena nella misura di Euro 4.000,00 di multa, oltre spese in favore della costituita parte civile M.F. , emessa il 18.04.2016 dal giudice monocratico del Tribunale di Taranto, in esito ad opposizione a decreto penale di condanna, per il reato previsto e punito dall’art. 393 cod. pen Segnatamente, deduce il legale del prevenuto l’illegittimità della condanna del proprio assistito al pagamento delle spese processuali in favore del M. , nonché, a monte, l’illegittimità dell’ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile - adottata dal giudice jonico, previo rigetto dell’opposizione formulata dalla difesa oggi ricorrente - sulla scorta dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ferma nell’escludere la possibilità della costituzione di parte civile nell’udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena, fissata nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen., come pure - per identità di ratio - nelle udienze ex artt. 446, co. 1 ult. periodo, e 458 cod. proc. pen., a seguito di decreto di giudizio immediato, ed ex art. 464 dello stesso codice, in conseguenza di opposizione a decreto penale. Illegittimità - si aggiunge - ancor più marcata nel caso in esame, se possibile, sol che si consideri che qui la richiesta di applicazione della pena, poi recepita dal giudice, era stata già formulata all’atto dell’opposizione avverso il decreto penale a suo tempo emesso a carico dell’imputato, per essere poi reiterata tal quale, per effetto del rigetto disposto dal g.i.p., in sede di giudizio immediato. 2. Il P.G. in sede ha depositato propria requisitoria, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, in ragione della non applicabilità al caso di specie della giurisprudenza richiamata dall’istante. 3. Il ricorso fondato. Questa Corte, con l’autorità propria delle Sezioni Unite, ha in effetti affermato il principio per cui, Nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto. In motivazione la Corte ha affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l’identità di ratio , anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato così Sez. Un., sent. n. 47803 del 27.11.2008, Rv. 241356 . Principio a cui la giurisprudenza successiva si è puntualmente conformata e da cui questo Collegio, condividendolo appieno, non ha motivo di discostarsi cfr. Sez. 6, sent. n. 22512 del 24.05.2011, Rv. 250503, secondo cui, appunto, Non è ammessa la costituzione di parte civile nell’udienza fissata per la richiesta di applicazione della pena, presentata a seguito della emissione del decreto di giudizio immediato a norma dell’art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto . 4. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di Taranto, la cui posizione è condivisa dal requirente P.G., i principi testé enunciati si attagliano anche al caso di specie, in cui - conformemente a quanto rappresentato dal ricorrente e comprovato per tabulas - l’istanza di applicazione della pena, già concordata con il p.m., è stata reiterata tal quale prima ancora della celebrazione dell’udienza fissata con rito immediato dal g.i.p., dopo l’iniziale rigetto in sede di opposizione a decreto penale cfr. da ultimo, per la legittimità di tale condotta, Sez. 4, sent. n. 36782 del 03.07.2015, Rv. 264412 . Ciò posto, una volta aperta detta udienza, la parte offesa è stata immediatamente resa edotta dell’avvenuta riproposizione dell’istanza concordata di applicazione della pena da parte dell’imputato e nondimeno ha insistito nella propria richiesta di costituzione, malgrado la formale opposizione da parte del difensore dell’imputato, poi disattesa dal g.i.p. tanto a significare come, nel caso di specie, non possa in alcun modo ravvisarsi l’esigenza di tipo equitativo che risulta essere stata alla base della pronuncia n. 443 del 1990 della Corte Costituzionale, poi recepita dal legislatore con la riformulazione dell’art. 444 del codice di rito, ossia quella di tenere indenne dalle spese già affrontate il danneggiato che abbia legittimamente esercitato la propria facoltà di conseguire il risarcimento del danno in sede penale, attraverso la costituzione di parte civile. Mentre, per altro verso, solo all’esito della preliminare decisione da parte del g.i.p., la parte offesa avrebbe potuto avere contezza circa la possibilità, tra i prevedibili sviluppi processuali, di vedere soddisfatte le proprie aspettative risarcitorie. In definitiva, la sentenza impugnata va dunque annullata sul punto, senza rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta condanna al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile, che elimina.