Abbonamenti Sky a raffica, condannato per truffa

Sanzione definitiva per un componente della banda che ha organizzato l’intera operazione, sfruttando una promozione commerciale. Utilizzati i nomi e i dati delle carte di credito di cittadini ignari.

Abbonamenti Sky a raffica. L’esplosione di contratti, però, si rivela artificiosa, cioè creata ad arte da una banda, che ha utilizzato nomi e cognomi di ignari cittadini. Logico parlare di truffa. Consequenziale la condanna Cassazione, sentenza n. 33526/2017, Sezione Seconda Penale, depositata il 10 luglio . Falsi. Tutto ha origine nel gennaio 2010 con alcune indagini nella zona di Reggio Emilia, indagini che si concludono con una serie di arresti prima a luglio e poi ad agosto dello stesso anno. Sgominata così una banda che si rivolgeva a diversi negozi Sky per concludere molteplici contratti, sfruttando la promozione ’99 euro + televisore lcd + decoder e smart cart ’, intestandoli a ignari cittadini e fornendo per il pagamento solo i numeri di carte di credito non di loro proprietà. Inevitabile la condanna per truffa. Su questo punto concordano non solo i giudici di merito ma anche i giudici della Cassazione. In particolare, in questo caso, uno dei componenti della banda viene punito con 2 anni e 4 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa , senza dimenticare le sanzioni civili a favore di Sky . Per i magistrati è inequivocabile la condotta tenuta dall’uomo, che ha predisposto falsi contratti di abbonamento a Sky, attraverso l’utilizzo di nominativi fasulli con la produzione di copia di un documento di identità contraffatto attraverso l’apposizione di una foto riproducente altra persona rispetto alle indicazioni dei dati anagrafici impressi sul documento per poi pagare il prezzo dell’abbonamento, e ottenere il televisore, attraverso l’utilizzo indebito di una carta di credito di terzo soggetto ignaro .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 giugno – 10 luglio 2017, n. 33526 Presidente Gallo – Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1.Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.600 di multa oltre le sanzioni civili in favore di Sky Italia s.r.l., ritenendolo responsabile di svariati reati di truffa ed indebito utilizzo di carte di credito di terzi estranei. Il GUP aveva ritenuto assorbiti i reati di truffa in quelli di indebito utilizzo di carte di credito stante l'identità dell'oggetto criminoso. 2.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, escludeva detto assorbimento e rideterminava la pena inflitta in anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata dal Pubblico ministero e dall'imputato. 3. Ricorre per cassazione Gi. Ma., a mezzo del suo difensore e con unico atto, deducendo 1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso tra le ipotesi di truffa e quelle di indebito utilizzo di carte di credito, in quanto la Corte avrebbe dovuto ritenere l'assorbimento della truffa nell'altro reato in conformità con la decisione di primo grado 2 vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.La condotta illecita commessa dall'imputato consisteva nella predisposizione di falsi contratti di abbonamenti a SKY, attraverso l'utilizzo di nominativi fasulli con la produzione di copia di un documento di identità contraffatto attraverso l'apposizione di una foto riproducente altra persona rispetto alle indicazioni dei dati anagrafici impressi sul documento, per poi successivamente, attraverso l'uso indebito di una carta di credito di terzo soggetto ignaro per pagare il prezzo dell'abbonamento, ottenere presso di sé il televisore e gli altri beni offerti da SKY a titolo promozionale. Risulta, pertanto, evidente che il meccanismo della truffa conteneva artifici e raggiri assai articolati - come l'utilizzo di un documento di identità contraffatto e la stipula di un contratto fasullo - che non si esaurivano nell'indebito utilizzo della carta di credito di un terzo, condotta punita anche dall'art. 55, comma 9, D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231. Ne consegue che, nello specifico caso in esame, il reato di truffa non può ritenersi assorbito da quello di indebito utilizzo di carte di credito. La giurisprudenza di legittimità citata dalle parti è, infatti, concorde nel ritenere che l'assorbimento si verifica a condizione che la condotta illecita si esaurisca nell'indebito utilizzo della carta di credito Sez.U, n. 22902 del 2001, Ti. ed altre conformi, come Sez. 5, n. 6695 del 12/12/2005, dep.2006, Ca., Rv. 233889 Sez. 2, n. 26865 del 04/06/2013, De., Rv. 256612 Sez. 2, n. 48044 del 09/09/2015, Atene, Rv. 265363 . In caso contrario - come bene è espresso da Sez. 1, n. 26300 del 23/04/2004, Co., Rv. 228128 - il reato di truffa non è assorbito nel caso concreto sottoposto all'attenzione della Corte, il quid pluris era stato rinvenuto nel fatto che la tessera Viacard fosse stata illecitamente rimagnetizzata prima del suo ndebito utilizzo una condotta, qui si osserva, decisamente meno imponente e meno estesa, sotto il profilo degli artifici e raggiri posti in essere, da quella commessa dal ricorrente . 2.Quanto al secondo motivo, le circostanze attenuanti generiche erano state chieste con l'atto di appello in termini così generici da non meritare una specifica risposta da parte della Corte di Appello. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva - che emerge, nella specie, avuto riguardo alla sua genericità - impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Ta. . Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.