La prescrizione potrebbe giovare anche al non impugnante. Tocca alle Sezioni Unite

Anche nel caso in cui la prescrizione si perfezioni successivamente all’irrevocabilità della sentenza. Gli effetti estensivi dell’impugnazione ai sensi dell’art. 587 c.p.p. – salvo sia fondata su motivi esclusivamente personali - travolgerebbero il giudicato già maturato.

Così la Cassazione, quinta sez. penale, n. 33324/2017, dep. l’11 luglio. Il fatto processuale. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ricorreva in Cassazione avverso la sentenza d’appello che riconosceva, per l’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., l’intervenuta prescrizione del fatto anche a favore dell’imputato non impugnante. Il procuratore generale rilevava l’erronea applicazione dei giudici dell’appello della nota sentenza di Sezioni Unite della Cassazione n. 19054 del 20 dicembre 2012 – Vattani -. La Cassazione in commento - in via di ulteriore definizione della pronuncia nomofilattica del 2012 - rinvia alle Sezioni Unite il dubbio se l’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587 c.p.p. a favore del coimputato non impugnante o il cui ricorso sia considerato inammissibile – salvo l’impugnazione sia fondata su motivi esclusivamente personali – opera anche nel caso in cui la prescrizione decorra successivamente all’irrevocabilità della sentenza per il non impugnante e non solo nel caso in cui venga a decorrere prima di detta irrevocabilità. L’opinione che pare tra le righe sconfessata dalla Cassazione. L’effetto estensivo cit. non spiegherebbe per il tempo in cui già operi l’esecuzione penale nei confronti del condannato e la prescrizione non risulti ancora maturata. In tal caso, attendere potrebbe non bastare. L’orientamento più rigorista infatti, che pare piacere poco nella sentenza in commento, esclude l’effetto estensivo ex art. cit. nel caso in cui l’estinzione del reato sopraggiunga al passaggio in giudicato della sentenza e ne ammette l’operatività solo quando il decorso della prescrizione preesista al ricorso dell’imputato impugnante e più diligente. In tal ultimo caso la causa estintiva si permea di oggettività perché svincolata rispetto alla scelta dell’imputato non impugnante. Orientamento siffatto trova conforto nella solidità del giudicato penale, non corrompibile dall’effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., di cui costituirebbe il postulato logico e giuridico. L’opinione che pare sostenuta dalla Cassazione. Altro orientamento richiede per l’operare dell’effetto estensivo il solo carattere non personale dell’impugnazione dell’imputato, per altro già indicato nella norma ex art. 587 cit. Se si tratta di coimputati per il medesimo fatto di reato – e non siano ravvisabili elementi tali da distinguere il dies a quo prescrizionale -, non ha senso escludere detto effetto estensivo, per la natura comune e non personale del motivo dell’impugnazione diligente. Anche il giudicato penale già maturato per il non impugnante verrebbe travolto, per la natura straordinaria degli effetti ex art. 587 c.p.p In breve la comune prescrizione del fatto non costituisce motivo esclusivamente personale dell’impugnante diligente, tal da escludere l’operare dell’art. cit

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 maggio – 10 luglio 2017, n. 33324 Presidente Vessichelli – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata in data 14/12/2010, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato S.F. e V.P. responsabili dei reati commessi il omissis - di cui agli artt. 624 e 61, primo comma, n. 5 cod. pen. così riqualificata l’originaria imputazione di rapina e di lesione personale aggravata artt. 582, 585, in relazione all’art. 576, primo comma, n. 1 , cod. pen. in danno di D.M.A. con le attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5 , cod. pen. e ritenuta la continuazione, gli imputati erano stati condannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli aveva proposto appello il solo S.F. , mentre V.P. aveva chiesto di partecipare al giudizio ex art. 587 cod. proc. pen. Con sentenza deliberata il 24/09/2015, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti di S.F. e di V.P. . 2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Napoli e nei confronti di V.P. , ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen., 531, comma 1, 650, comma 1, e 587, comma 1, cod. proc. pen. erroneamente la sentenza impugnata ha seguito l’orientamento già disatteso da Sez. U, n. 19054/12 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297, adottando un’interpretazione che compromette la certezza del giudicato e genera confusione nella sua esecuzione, tanto più che l’an e il quando della prescrizione non operano oggettivamente, ma variano a seconda dell’imputato avuto riguardo, ad esempio, alla recidiva . 3. Con ordinanza n. 7402 del 02/02/2017, il ricorso veniva rimesso alle Sezioni unite, ma, in data 22/02/2017, il Primo Presidente ne disponeva la restituzione alla Quinta Sezione penale, rilevando, comunque, che resta la piena facoltà del Collegio cui il ricorso sarà assegnato di rimetterlo nuovamente alle Sezioni unite, una volta che si ritenesse di esprimere - con autonoma e approfondita motivazione - le ragioni della plausibilità di un orientamento contrario a quello già espresso dalle Sezioni Unite . Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni unite. 2. Per un migliore inquadramento della questione il cui esame è rimesso alla cognizione delle Sezioni unite, mette conto richiamare, in primo luogo, alcuni dati processuali. La sentenza di primo grado, che, come si è detto, aveva condannato S.F. e V.P. per i reati di furto e di lesione personale, fu deliberata il 14/12/2010, con indicazione nel dispositivo del termine di 40 giorni per il deposito della motivazione deposito intervenuto tempestivamente il 24/01/2011, essendo il 23/01/2011 festivo domenica . La nomina, da parte di V.P. , dell’avv. Emilia Sequino quale difensore di fiducia, depositata presso la sezione distaccata di Marano del Tribunale di Napoli il 18/07/2012, reca l’indicazione che la sentenza era stata notificata all’imputato contumace il 18/07/2012, sicché, considerato il periodo di sospensione feriale, il termine per l’impugnazione scadeva il 17/10/2012. Il termine di prescrizione per i due reati è di anni 7 e mesi 6, sicché, in assenza di periodi di sospensione, esso veniva a scadere, per entrambi gli imputati a nessuno dei quali era contestata la recidiva , il 20/03/2014, ossia in una data largamente successiva a quella in cui la sentenza del Tribunale di Napoli è divenuta irrevocabile per V. . Deve, inoltre, rilevarsi che l’appello proposto in favore di S.F. articolava anche motivi non esclusivamente personali a detto coimputato, quali, ad esempio, il primo, che riguardava la prova del fatto sotto il profilo dell’attendibilità della persona offesa. 3. Come rilevato anche dalla sentenza impugnata, nella giurisprudenza di questa Corte si registra un contrasto come si vedrà, non superato dalla pronuncia delle Sezioni unite valorizzata dal ricorrente Sez. U, n. 19054/13 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297 in ordine alla questione posta dal ricorso, questione che può essere così enunciata se l’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima dell’irrevocabilità della sentenza nei confronti dello stesso ovvero - fermo restando il presupposto che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnante - anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante . 3.1. Poiché alcune delle pronunce riconducibili ad entrambi gli indirizzi che si confrontano sulla questione in esame fanno riferimento, a sostegno delle proprie argomentazioni, a Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201304-5, mette conto, in limine, richiamare i principi di diritto affermati da detta sentenza. Muovendo da un’approfondita ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità affermatisi anche con riguardo alla disciplina dell’effetto estensivo prevista dai due previgenti codici di rito, la sentenza Cacciapuoti ha, in primo luogo, riconosciuto all’istituto natura di rimedio straordinario capace di revocare il giudicato in favore del non impugnante , rendendolo partecipe del beneficio conseguito dal coimputato infatti, il fenomeno processuale dell’estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile , di cui all’art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante od equiparato Rv. 201304 . Dalla configurazione dell’istituto così definita - configurazione criticata in dottrina, ma ribadita dalla successiva giurisprudenza Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756, in un caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale in quanto relativo all’oggettiva inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche - discende l’ulteriore principio di diritto affermato dalla sentenza Cacciapuoti poiché, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato - ancorché sostenuta da motivo non esclusivamente personale - non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l’imputato non impugnante o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile , rimane ferma l’esecutorietà delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all’art. 587 cod. proc. pen., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell’esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l’esistenza dal sistema penale Rv. 201305 . 3.2. Sempre in premessa è opportuno richiamare, in estrema sintesi, Sez. U, n. 7157 del 18/06/1983, Carbonello, Rv. 160067, che, in riferimento alla disciplina dettata dal previgente codice di rito e sulla base di coordinate interpretative non sovrapponibili a quelle tracciate dalla sentenza Cacciapuoti , ha ritenuto che l’effetto estensivo dell’impugnazione non possa trovare applicazione nell’ipotesi di una causa sopravvenuta di estinzione del reato se l’impugnazione è fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnante e che, in particolare, non sia applicabile l’amnistia sopraggiunta al coimputato non impugnante se i motivi di impugnazione siano esclusivamente personali del coimputato impugnante posto che l’effetto estensivo dell’impugnazione va tenuto distinto da quello della sentenza in quanto il primo devolve la cognizione del processo al giudice superiore mentre il secondo attua lo scopo del primo e si verifica soltanto in caso di accoglimento del gravame , presupposto necessario perché si verifichi l’effetto estensivo della sentenza è che si sia prodotto l’effetto estensivo della impugnazione . 4. Passando alla rassegna dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, il primo di essi ricollega l’operatività, in forza dell’effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., dell’estinzione del reato per prescrizione a presupposti ulteriori rispetto al carattere non esclusivamente personale dei motivi dell’impugnazione del coimputato. In questa prospettiva, si è sostenuto che l’estensione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., non preclude il formarsi ab initio del giudicato, con la conseguenza che l’operatività, in via di estensione, di una causa estintiva del reato derivante, come la prescrizione, dal decorso del tempo, presuppone che essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell’imputato non appellante, restando altrimenti preclusa la sua operatività dal passaggio in giudicato della decisione nei suoi confronti Sez. 2, n. 26078 del 20/05/2009, P.G. in proc. Borrelli, Rv. 244664 conf. Sez. 6, n. 23251 del 18/03/2003, Cammardella, Rv. 226007 il presupposto ulteriore per l’operatività dell’effetto estensivo viene ricollegato all’anteriorità del perfezionamento della fattispecie estintiva del reato rispetto alla proposizione del ricorso da parte dell’imputato non appellante. Tuttavia, un più approfondito esame segnala come la sentenza Borrelli, al di là del riferimento al principio di diritto estratto dalla sentenza Cammardella, abbia individuato il presupposto ulteriore dell’operatività dell’effetto estensivo nell’anteriorità, rispetto al perfezionamento della prescrizione, dell’irrevocabilità della sentenza per l’imputato non appellante la Seconda sezione, infatti, era stato investita del ricorso del pubblico ministero contro la sentenza di appello che - dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il gravame proposto nell’interesse del coimputato Borrelli - aveva dichiarato, anche a suo favore, l’estinzione di uno dei reati ascritti in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione del coimputato accogliendo il ricorso del p.m., la sentenza Borrelli rilevò che la prescrizione del reato sarebbe maturata, tenuto conto delle proroghe dovute agli atti interruttivi, nel mese di maggio del 2001, mentre la sentenza di primo grado era divenuta irrevocabile nei confronti del Borrelli, anteriormente al 25 luglio 2000, come risulta dagli atti richiamati dalla stessa sentenza della Corte territoriale, che va pertanto annullata senza rinvio . Anche Sez. 6, n. 2381/95 del 12/12/1994, Zedda, Rv. 201245 ha escluso l’operatività dell’effetto estensivo per essere la causa estintiva del reato sopravvenuta al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Può dunque ritenersi che il primo orientamento sia compendiato dal principio di diritto delineato da Sez. 1, n. 12369 del 23/10/2000, Russo, Rv. 217393, secondo cui la prescrizione del reato, maturatasi nel corso del giudizio di secondo grado promosso da uno degli imputati, può operare, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione, anche a favore di altro imputato non appellante, solo a condizione che nei confronti di quest’ultimo la sentenza non fosse già divenuta esecutiva prima che il termine prescrizionale venisse a scadenza richiamando le Sezioni unite Cacciapuoti, la Prima sezione ha osservato che le peculiari connotazioni della disciplina ex art. 587 cod. proc. pen., il cui postulato logico-giuridico è costituito dalla formazione del giudicato rispetto al coimputato non impugnante , implicano necessariamente che della prescrizione successivamente maturata non possa beneficiare la persona nei cui confronti la sentenza è divenuta irrevocabile e, quindi, suscettibile di esecuzione, essendo di palese evidenza che in tale situazione - corrispondente a quella di specie rispetto a tale soggetto il successivo decorso del tempo non può più esplicare alcuna influenza , mentre una soluzione di segno opposto potrebbe essere condivisa nella sola ipotesi in cui la prescrizione si sia verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza, dato che, in tale evenienza, l’estinzione del reato fatta valere dal coimputato impugnante deve estendersi anche al non impugnante, per la ragione che si tratta di impugnazione fondata su motivi non esclusivamente personali . All’orientamento in esame ha aderito Sez. U. Vattani cit. nel dichiarare l’estinzione per prescrizione di uno dei reati per i quali era intervenuta condanna per il coimputato che aveva impugnato il relativo capo della sentenza di appello, le Sezioni unite hanno escluso l’operatività dell’effetto estensivo in favore del coimputato che detto capo non aveva impugnato con il ricorso, rilevando che, nei confronti di quest’ultimo, si è consolidato il giudicato di colpevolezza prima del verificarsi dell’effetto estintivo . Dopo la pronuncia delle Sezioni unite, il primo orientamento è stato ribadito da Sez. 5, n. 15623 del 27/01/2016, Di Martino, Rv. 266551 in una fattispecie di appello dichiarato tardivo , che ha affermato il principio di diritto massimato nel senso che l’estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all’art. 587 cod. proc. pen. si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato la sentenza Di Martino, per un verso, osserva che la natura esclusivamente personale della causa estintiva della prescrizione appare evidente poiché conseguenza diretta di scelta esclusivamente propria del coimputato impugnante non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa , precisando, per altro verso, che detta affermazione non è incoerente con l’ipotesi, in cui l’effetto estintivo si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei riguardi del coimputato non impugnante, poiché in tal ipotesi la causa estintiva appare oggettiva poiché svincolata rispetto alla scelta processuale del singolo coimputato impugnante . Nella stessa prospettiva, più di recente, si è pronunciata Sez. 2, n. 9731/17 del 25/11/2016, Fiore, Rv. 269219, che ha ribadito il principio di diritto in forza del quale l’estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all’art. 587 cod. proc. pen. si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato. 5. Un diverso orientamento, invece, individua quale presupposto dell’effetto estensivo della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione il solo carattere non esclusivamente personale dei motivi dell’impugnazione del coimputato l’effetto estintivo della prescrizione che maturi nella pendenza del ricorso per cassazione produce i suoi effetti anche con riferimento agli imputati non ricorrenti indipendentemente dalla fondatezza dei motivi prospettati dal ricorrente, purché non di natura strettamente personale Sez. 3, n. 9553 del 08/07/1997, Curello, Rv. 209631 conf. Sez. 3, n. 3621 del 04/11/1997, Giampaoli, Rv. 209969 . Nella medesima prospettiva si colloca il principio di diritto affermato da Sez. 4, n. 10180/05 del 11/11/2004, Antoci, Rv. 231133, in forza del quale l’inammissibilità dell’impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora altro impugnante abbia proposto valido atto di gravame, atteso che l’effetto estensivo dell’impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all’imputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell’imputato validamente ricorrente purché non di natura esclusivamente personale ciò sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. Nel caso di specie, il coimputato nei cui confronti la Corte dichiarò l’estinzione del reato per prescrizione ex art. 587 cod. proc. pen. aveva proposto un ricorso inammissibile perché tardivo. Dalle sentenze appena richiamate può trarsi l’indicazione che, nella prospettiva del secondo orientamento, la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. è suscettibile di essere estesa al coimputato non impugnante alla sola condizione che i motivi di impugnazione - fondati o no - non siano esclusivamente personali all’impugnante condizione, questa, che rende ragione dell’asimmetria tra motivo di impugnazione in virtù del quale opera l’effetto estensivo dell’impugnazione stessa e motivo della decisione che ne determina il dispiegarsi anche nei confronti del non impugnante . Una netta riaffermazione dell’orientamento in esame si deve a Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, Rv. 254640, secondo cui l’estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione cui all’art. 587 c.p.p., si produce anche ove detta causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dello stesso . L’approfondito argomentare della sentenza Mikulic intervenuta in un caso in cui la prescrizione era maturata in pendenza del giudizio di appello e l’effetto estensivo era invocato dal coimputato non appellante muove da un rilievo correlato, insieme, al dato testuale della disposizione codicistica e alla ratio dell’istituto infatti, l’art. 587 cod. proc. pen. prevede, testualmente, che nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. Ove si ritenga che l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, inevitabilmente conseguente alla mancata proposizione dell’impugnazione, renda strettamente personale il motivo proposto dall’imputato impugnante, si verrebbe, invece, nella sostanza, a disattendere la stessa ratio del meccanismo in questione è la stessa estensione degli effetti favorevoli della impugnazione a presupporre, infatti, che, attraverso la stessa, si debba giungere a rimuovere il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’imputato che non abbia proposto impugnazione, sicché, ove si ritenga, come nella sostanza pare opinare il primo indirizzo, che tale passaggio renda personale il motivo stante il passaggio in giudicato per uno ed il mancato passaggio per l’altro , detta estensione non potrebbe in realtà mai operare . Escluso, alla luce dell’art. 601, comma 1, cod. proc. pen. ai sensi del quale il presidente ordina la citazione dell’ imputato non appellante , che il difforme indirizzo possa far leva sul riferimento dell’art. 587 cod. proc. pen. agli imputati e non ai condannati , la sentenza Mikulic si confronta con l’arresto delle Sezioni unite - Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, cit. - invocato anche da alcune pronunce espressive del primo orientamento in particolare, come si è visto, dalla sentenza Russo della Prima Sezione in precedenza richiamata da Sez. U. Cacciapuoti, osserva la sentenza n. 10223 del 2013 in esame, si trae una conclusione opposta a quella sostenuta dal primo orientamento, ossia che una volta intervenuta la pronuncia idonea a riverberare i propri effetti sul coimputato non impugnante, il passaggio in giudicato nel frattempo intervenuto con riguardo a questi ne viene inevitabilmente travolto . L’argomentare della sentenza Mikulic è stato riproposto - in un caso di appello dichiarato tardivo - da Sez. 2, n. 33429 del 12/05/2015, Guardì, Rv. 264139, che ha sottolineato come Sez. U. Vattani non fosse stata investita del contrasto in esame. 5.1. Per completezza, è opportuno richiamare alcune pronunce che hanno riconosciuto l’effetto estensivo della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione indipendentemente dal riferimento all’epoca di perfezionamento della stessa in rapporto al passaggio in giudicato della pronuncia nei confronti del coimputato la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile cfr. Sez. 5, n. 12226 del 19/10/2000, De Giorgi, Rv. 219739 Sez. 2, n. 11042 del 23/01/2009, Melpignano, Rv. 243860 . 6. Come si è visto, il contrasto in ordine alla questione in esame permane pur dopo l’intervento delle Sezioni unite del 2012 cfr. Sez. 2, n. 33429 del 12/05/2015, Guardì, cit. , tanto più che Sez. U. Vattani cit. non ha preso in considerazione il diverso orientamento già allora emerso nella giurisprudenza di legittimità. Il Collegio, comunque, ritiene di dover condividere il secondo degli orientamenti esaminati. L’argomento valorizzato da Sez. 1, n. 12369 del 23/10/2000, Russo, cit. richiamando la sentenza Cacciapuoti delle Sezioni unite è stato sottoposto a convincente critica da Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, che ha osservato come proprio la configurazione dell’istituto di cui all’art. 587 cod. proc. pen. quale rimedio straordinario faccia sì che, una volta intervenuta la pronuncia suscettibile di vedere esteso il proprio effetto nei confronti del coimputato non impugnante, il passaggio in giudicato nel frattempo intervenuto con riguardo a questi ne sia inevitabilmente travolto . Inoltre, l’argomento delineato da Sez. 5, n. 15623 del 27/01/2016, Di Martino circa la diversa valenza - personale e non personale - attribuita al motivo relativo all’estinzione del reato per prescrizione a seconda che la fattispecie estintiva si sia perfezionata prima o dopo il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante è stato criticato dalla sentenza Mikulic, secondo la quale ritenere che il passaggio in giudicato per il coimputato non impugnante renda personale il motivo comporterebbe che l’effetto estensivo non potrebbe in realtà mai operare . Sotto questo profilo, ad avviso del Collegio, anche il rilievo della sentenza Di Martino, secondo cui in relazione alla causa estintiva del reato per prescrizione non si determinerebbe contraddittorietà tra giudicati, dovrebbe condurre non già alla distinzione sostenuta dal primo orientamento in relazione al tempo di perfezionamento della causa estintiva stessa prima o dopo l’irrevocabilità della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante , ma ad escludere tout court che la prescrizione del reato rientri nella disciplina dettata dall’art. 587 cod. proc. pen. esito, questo, non consentito dalla stessa disciplina codicistica, che - incentrata, in termini generali, sul carattere non esclusivamente personale del motivo dell’impugnazione e, ex art. 627, comma 5, cod. proc. pen., del motivo dell’annullamento - non è compatibile con opzioni interpretative che sottraggano all’ambito applicativo dell’istituto la fattispecie estintiva in esame. Del resto, osserva al riguardo il Collegio che - ferme restando, da un lato, l’articolazione del fenomeno processuale dell’estensione dell’impugnazione ex art. 587 cod. proc. pen. nei due momenti dell’ estensione dei motivi e dell’ estensione della sentenza emessa nel giudizio di impugnazione Sez. 6, n. 6558 del 30/03/1998, Scepi, Rv. 210891, in motivazione e, dall’altro, la fisionomia rivestita, di regola, da tale fenomeno, che, come affermato dalle Sezioni unite, si risolve nella prospettazione di un evento quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull’impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’impugnante diligente Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, cit. - le questioni ex art. 129 cod. proc. pen. e, tra esse, quella della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sono rilevabili anche oltre i limiti della devoluzione promossa dall’impugnazione ora, mentre la comunanza del motivo a norma dell’art. 587 cod. proc. pen. che ben può investire non la causa estintiva del reato, ma, ad esempio, come nel caso di specie, la sussistenza del fatto opera, innanzi tutto, sul piano dell’impugnazione, assicurandone l’estensione anche al coimputato non impugnante, l’esercizio anche oltre il devolutum - dei poteri officiosi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione spezza la simmetria tra effetto estensivo dell’impugnazione ed effetto estensivo della sentenza, facendo sì che la decisione debba essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante, sempre che la fattispecie estintiva del reato sia comune anche a quest’ultimo e, dunque, non vengano in rilievo elementi che comportino la differenziazione dei termini prescrizionali per i due coimputati . Di conseguenza, in linea con il secondo orientamento cfr. le citate sentenze Antoci e Mikulic , è opinione del Collegio che la distinzione tra natura personale e natura non personale della fattispecie estintiva del reato per prescrizione correlata, secondo l’impostazione del primo orientamento, al momento in cui essa si perfeziona rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna per il coimputato non impugnante, resti, in radice, priva di rilievo, poiché decisivo, ai fini che qui interessano, è, per un verso, che l’impugnazione proposta dal coimputato non sia fondata su motivi esclusivamente personali e, per altro verso, che la causa estintiva del reato per prescrizione, applicata all’impugnante dal giudice dell’impugnazione, sia anch’essa comune al coimputato non impugnante, ossia a quest’ultimo applicabile alla data non già anteriore all’irrevocabilità, nei suoi confronti, della sentenza non impugnata, bensì della pronuncia dello stesso giudice dell’impugnazione. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rimesso alle Sezioni unite. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni unite.