Il riavvicinamento della vittima al proprio persecutore non esclude la configurabilità degli atti persecutori

In tema di stalking, i momenti di riconciliazione, caratterizzati dall’indecisione e dall’ambiguità di atteggiamenti della persona offesa – interessata al mantenimento di un rapporto sentimentale con il persecutore – che poi si rende conto della situazione determinandosi ad interrompere la relazione, non possono escludere la configurabilità di comportamenti persecutori nell’ambito delle relazioni di coppia.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 32960 depositata il 6 luglio u.s., coglie l’occasione per ribadire alcuni principi già espressi in precedenti arresti con riguardo al delitto di atti persecutori, introdotto nel nostro ordinamento nell’anno 2009. Il caso. Con sentenza del 25 gennaio 2016, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato in riferimento ad alcuni capi di imputazione, confermandone, tuttavia, la condanna per il punto accusatorio relativo al reato di stalking, lesioni, molestie e danneggiamento commessi in danno della vittima, con la rideterminazione della pena in mesi dieci e giorni venti di reclusione. Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il prevenuto a mezzo del proprio difensore, mediante la contestazione di plurimi motivi di doglianza, tra i quali merita approfondimento il primo. In particolare, secondo la difesa, il provvedimento oggetto di gravame sarebbe viziato ex art 606, primo comma, lett. b ed e c.p.p. con riferimento all’art. 612- bis c.p., per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione. La Corte territoriale, infatti, a tenore delle eccezioni difensive, avrebbe elencato tutti gli episodi espressione delle condotte persecutorie, ritenendoli forieri di forte stress ed ansia nella denunciante che viveva nel terrore di incontrare l’imputato. Invece, sulla scorta di quanto rilevato dal difensore, le condotte criminose dovrebbero essere suddivise in due momenti diversi quelle avvenute prima dell’estate del 2012 e quelle dopo il settembre 2012. Dalle emergenze processuali, infatti, sarebbe emerso che durante l’estate la persona offesa avrebbe ricucito i rapporti con il proprio persecutore, per poi cessare definitivamente il rapporto alla fine della stagione estiva. Dunque, le condotte poste in essere prima dell’estate non possono ritenersi produttive di stress e timore nella vittima, la quale, in tal caso, non si sarebbe riconciliata, seppur per breve tempo, con l’imputato. Ciò posto, la difesa rappresenta che in ragione di tali osservazione la pena andrebbe rideterminata per i soli episodi successivi all’estate del 2012. Riavvicinamento sentimentale? Le censure sollevate dalla difesa non meritano accoglimento. Più segnatamente, la Corte di Cassazione, in relazione alla ritenuta irrilevanza penale di alcune delle condotte persecutorie addebitate all’imputato in virtù del breve riavvicinamento sentimentale con la vittima, richiamano principi più volte rimarcati in sede di legittimità, secondo cui i momenti di riconciliazione non possono escludere la configurabilità di comportamenti persecutori nell’ambito delle relazioni di coppia, caratterizzati dall’indecisione e dall’ambiguità di atteggiamenti della persona offesa – interessata al mantenimento di un rapporto sentimentale con il persecutore – che poi si rende conto della situazione determinandosi ad interrompere la relazione ex multis , Cass. Penumero , Sez. V, numero 46446/2013 . In caso contrario, la struttura della figura criminosa di cui all’art. 612- bis c.p. sarebbe depauperata della funzione cui è stata destinata, cioè di tutelare il soggetto psichicamente più debole e disorientato dal punto di vista cognitivo ed affettivo. Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 dicembre 2016 – 6 luglio 2017, n. 32960 Presidente Bruno – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25.1.2016 la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del locale Tribunale del 18.10.2013 assolveva G.A. dal reato di cui al capo A in danno di D.R.M. , perché il fatto non sussiste, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C lesioni commesse il omissis per essere il medesimo fatto già giudicato con sentenza irrevocabile e confermava la sentenza per i residui reati di atti persecutori nei confronti di D.R.T. con la quale l’imputato aveva avuto una relazione sentimentale interrotta nel omissis , lesioni, molestie e danneggiamento, per l’effetto, rideterminando la pena in ordine a tali residui reati, in mesi 10 e giorni 20 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, con i quali lamenta con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606, primo comma, lett. b ed e c.p.p., in relazione all’art. 612 bis c.p. capo A di imputazione invero, la Corte territoriale dopo aver elencato i vari episodi espressione delle condotte persecutorie del G. nei confronti della D.R. ha ritenuto che tali situazioni avessero determinato forte stress ed ansia per la denunciante che, viveva nel terrore di incontrare l’imputato, mettendo in pratica le minacce di morte nei confronti dei familiari le condotte poste in essere dall’imputato, tuttavia, dovrebbero essere suddivise in due momenti diversi quelle avvenute prima dell’estate del 2012 e quelle dopo il settembre 2012, laddove quelle relative al primo periodo non hanno comportato quale evento giuridico quella condizione di stress, tensione, paura propria del reato di stalking, atteso che se la p.o. avesse subito dalle condotte del G. un effetto destabilizzante nel suo equilibrio psicologico, di certo non avrebbe cercato di ricucire il rapporto con il suo persecutore l’esclusione della rilevanza penale per quanto riguarda il primo periodo, sino al settembre del 2012 comporta una necessaria rivalutazione della pena inflitta, in quanto la condotta che può essere presa in considerazione ha una durata temporale inferiore e, quindi, una minore gravità con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e c.p.p. per quanto concerne il reato di cui all’art. 582 c.p. capo B invero la Corte d’Appello ha ravvisato la penale responsabilità dell’imputato anche ordine alla condotta di reato di cui al capo b per aver colpito la D.R. con una manata all’addome, cagionandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni, ma, per la concitazione del momento e la tipologia della lesione denunciata, è ben possibile che la condotta lesiva contestata, stante la rapidità di esecuzione, non sia stata distintamente percepita dai militari e conseguentemente, la circostanza che gli operanti ne abbiano dato atto non significa necessariamente che quanto denunciato corrisponda a verità, né che lo sia la versione data dalla persona offesa con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, c.p.p., per violazione dell’art. 52 e ss. del D. Lgs n. 274 del 2000, in riferimento all’applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, per il reato di cui all’art. 582 c.p., atteso che la Corte d’Appello per il fatto di cui al capo B ha applicato, in continuazione, un mese di reclusione, nonostante il reato contestato preveda solamente una pena pecuniaria, essendo di competenza del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 52, comma 2, lett. c. del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 con il quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. b dell’art. 606 c.p.p. in riferimento all’art. 660 c.p. atteso che con riguardo a tale reato, viene semplicemente fatto richiamo alle dichiarazioni rese da De.Ro.Ma. , il quale, in sede di sommarie informazioni, aveva evidenziato la ricezione nel periodo 21 giugno al 27 giugno di telefonate e sms da parte dell’imputato tuttavia la condotta contestata ha avuto una durata di appena sei giorni e, quindi, non può aver provocato una reale molestia alla persona offesa dal reato l’imputato tuttavia non era il solo a fare frequenti telefonate con il quinto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606 primo comma lett. b dell’art. 606 c.p.p. in riferimento all’art. 635, comma 2 c.p., atteso che aldilà dell’effettiva realizzazione della condotta di danneggiamento, in ogni caso, non sussiste l’aggravante contestata, essendo stata trovata l’autovettura parcheggiata in una proprietà privata e, quindi, sottoposta ad una particolare tutela la condotta di danneggiamento non aggravato, invero, non è più prevista dall’Ordinamento quale reato e, pertanto, doveva essere dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato in questione, per essere lo stesso non più previsto dalla legge come reato con il sesto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. e dell’art. 606 c.p.p., per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo il ricorrente con l’appello evidenziato di provenire da un difficile contesto familiare, che la condotta di reato dipendeva dalla forte conflittualità con la famiglia della persona offesa e che lo stesso è stato colpito nel marzo 2013 da ictus che ha comportato una invalidità del 75%, fatti questi che avrebbero dovuto portare alla concessione delle invocate attenuanti. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento. 1. Il primo motivo di ricorso -con il quale l’imputato deduce l’irrilevanza penale delle condotte poste in essere prima dell’estate del 2012 e la conseguente necessaria rivalutazione della pena inflitta, dovendo essere considerata una durata della condotta inferiore a quella ascrittagli è manifestamente infondato. Ed invero, il ricorrente ripropone in questa sede analogo tema dedotto in appello, senza confrontarsi con quanto evidenziato dalla Corte territoriale che ha decritto le condotte dell’imputato minacciose anche a mezzo di sms e telefonate , violente anche a mezzo di aggressioni verbali e materiali alla p.o. e ai suoi beni , nonché moleste nei confronti della ex convivente D.R.T. , desumibili dalle attendibili dichiarazioni di quest’ultima e di quanto caduto in gran parte nella diretta percezione della P.G Tali comportamenti, secondo quanto denunciato dalla p.o. e secondo quanto ragionevolmente desumibile dalle modalità ed entità di essi, hanno determinato nella p.o. un forte stress e stato d’ansia, integrando essi in sé e unitamente ai successivi il delitto di atti persecutori ascritto all’imputato. 1.1. A fronte della congrua ed esauriente motivazione della sentenza impugnata, l’imputato si è limitato a dedurre il riavvicinamento della p.o. all’imputato nell’estate del 2012, laddove sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui i momenti di riavvicinamento non possono escludere la configurabilità di comportamenti persecutori nell’ambito delle relazioni di coppia, caratterizzate dall’indecisione e dall’ambiguità di comportamenti della persona offesa -interessata al mantenimento di un rapporto sentimentale col suo persecutore che, poi, rendendosi conto del vicolo stretto in cui si è cacciata, matura, non importa per quale motivo per la violenza dell’uomo o per la sterilità del loro rapporto, ma certamente con la sofferenza testimoniata dall’indecisione , la risoluzione di interrompere la relazione Sez. V, 25/10/2013 n. 46446 . Lo scopo della norma dell’art. 612 bis c.p., infatti, è quello di tutelare la persona nelle normali e quotidiane relazioni intersoggettive, a salvaguardia della sua personalità, cosicché atti ripetuti, idonei ad incidere gravemente sulla libertà di autodeterminazione della persona e a compromettere durevolmente il suo equilibrio psichico, fino ad ingenerare timori per la propria incolumità, integrano la fattispecie criminosa contestata. Tanto deve affermarsi anche nel caso che gli atti persecutori siano favoriti dall’atteggiamento equivoco della vittima, che, pur quando è avviluppata in un coacervo di pensieri e di sentimenti talvolta indotti dallo stesso persecutore , ha diritto alla tutela apprestata dalla norma, giacché il rispetto della personalità individuale e della libertà morale della persona esigono che l’altro non approfitti della debolezza caratteriale, o degli stati di momentaneo o perdurante disorientamento cognitivo o affettivo, per indurre nella vittima, con metodi assillanti e violenti, stati di ansia e di timore funzionali al conseguimento dei suoi obiettivi Sez. V, n. 46446 del 25/10/2013 . 2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale l’imputato sostiene l’insufficienza delle fonti di prova a suo carico per il delitto di lesioni di cui al capo b , essendo ben possibile che la condotta lesiva contestata, attesa la rapidità di esecuzione, non sia stata distintamente percepita dai militari, né che sia credibile la versione data dalla persona offesa D.R.T. . Sul punto, si osserva che, a prescindere dalla genericità delle deduzioni effettuate, la Corte preliminarmente rileva che con il primo motivo di ricorso, si tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è invero inammissibile il ricorso che si fondi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E , riguardanti la motivazione dei giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto Cass. Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153 . 3. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, con il quale l’imputato censura l’applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, per il reato di cui all’art. 582 c.p., in continuazione con il reato di cui al capo b , in violazione dell’art. 52/2, lett. c. del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Invero, la Corte territoriale ha fatto in proposito corretta applicazione dei principi, secondo cui, la continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa Sez. 5, n. 35999 del 17/03/2015, Rv. 265002 sicché è corretto il riconoscimento della continuazione tra delitto punito con la pena della reclusione e reato contemplante la pena della multa o dell’ammenda, con conseguente determinazione della pena complessiva mediante aumento dell’entità della reclusione. 4. Infondato si presenta, altresì quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la idoneità di un arco temporale riconducibile al periodo 21 giugno al 27 giugno -nel quale sarebbero stati effettuate alla p.o. telefonate ed inviati sms da parte dell’imputato ad integrare il reato di cui all’art. 660 c.p. Sul punto è sufficiente rilevare che più volte questa Corte ha evidenziato come integri il reato di molestie un numero elevato di contatti telefonici indesiderati, quantunque effettuati in un circoscritto arco temporale Sez. 1, n. 20200 del 07/03/2013 così come l’invio di sms Sez. 1, n. 10983 del 22/02/2011 . Inoltre l’invio di messaggi SMS di contenuto ingiurioso integra la contravvenzione di molestie con il mezzo del telefono e non avendo il reato di molestia o disturbo alle persone natura di reato necessariamente abituale, può essere realizzato anche con una sola azione Sez. 6, n. 43439 del 23/11/2010 o mediante contatti telefonici per un arco temporale non ampio. 5. Va respinto, inoltre, il quinto motivo di ricorso riguardante l’insussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in relazione al reato di danneggiamento di cui al capo e , la cui elisione determina l’inconfigurabilità del reato all’esito dell’abrogatio di cui al D.Lgvo n. 7/20016 e della nuova formulazione dell’art. 635 c.p In proposito, la motivazione della corte territoriale, che ha ritenuto ricompresa l’autovettura oggetto di danneggiamento tra le cose indicate nel n. 7 dell’art. 625 c.p., non appare in alcun modo censurabile, avendo fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui integra l’ipotesi di cui al n. 7 dell’art. 625 dell’esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottragga o danneggi un’autovettura parcheggiata in luogo privato liberamente accessibile, atteso che la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene è irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante Sez. 4, n. 21285 del 08/05/2009 . La Corte territoriale all’uopo ha dato atto dell’agevole accesso dell’imputato con la moto al luogo di cui si trovava l’auto dallo stesso danneggiata, così risultando pienamente integrata l’aggravante in questione. 6. Manifestamente infondato si presenta il sesto motivo di ricorso con il quale l’imputato contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Invero, la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato in ricorso, ha dato espressamente atto che gli elementi addotti per un più mite trattamento sanzionatorio non si presentano meritevoli, a fronte della gravità dei fatti contestati e della pena irrogata dal primo giudice, congrua e proporzionata in relazione all’entità degli addebiti. Tale ragionamento, non illogico, non merita censura alla luce di quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo Cassazione penale, sez. III, 27/01/2012, n. 19639 , che nella fattispecie, all’evidenza, non sono stati addotti. Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 . 7. Il ricorso va, dunque, respinto e l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali. Non vanno liquidate le spese in favore delle parti civili, avendo le stesse fatto pervenire a mezzo fax solo conclusioni corredate da nota spese senza una concreta attività difensiva. In ogni caso, questa Corte ha evidenziato come nel giudizio di legittimità l’imputato soccombente vada condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a condizione che questa sia intervenuta all’udienza di discussione Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016 e Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016 . P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.