Il rispetto della precedente sagoma è obbligatorio per gli interventi di ricostruzione in zona tutelata

Possibile dichiarare come ristrutturazione edilizia l’intervento di ripristino o ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione che sussista la possibilità di accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili, la preesistente consistenza.

Applicabilità del regime di SCIA ad interventi edilizi in zona vincolata. Con la sentenza n. 32899/17 depositata il 6 luglio, la III sezione Penale della Corte di Cassazione si sofferma in materia di reati paesaggistici riaffermando alcuni principi già dichiarati in precedenza sul tema. In particolare, gli Ermellini ribadiscono che sia possibile dichiarare come ristrutturazione edilizia l’intervento di ripristino o ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione che sussista la possibilità di accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili, la preesistente consistenza, intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell’edificio, con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire. Inoltre, i Giudici del Palazzaccio evidenziano che per gli interventi eseguiti in zona vincolata, perché possa applicarsi il regime semplificato della S.C.I.A. oltre ad accertare l’esistenza dei connotati essenziali dell’edificio preesistente – pareti, solai, tetti – oppure, in alternativa, la preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, è necessario verificare sempre anche il rispetto della sagoma della precedente struttura. Pertanto, gli interventi di demolizione e ricostruzione o di ripristino degli edifici o parti di essi crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati a permesso di costruire ove non sia possibile accertare la preesistente volumetria delle opere che, qualora ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l’obbligo di rispettare anche la precedente sagoma. Interventi di ristrutturazione edilizia. Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato, con rito abbreviato, alla pena di quattro mesi di arresto e € 28000 di ammenda per i reati di cui gli artt. 44, lett. c e 72 d.P.R. n. 380/2001 per avere, in assenza di concessione edilizia, in area soggetta a tutela paesaggistico ambientale, proceduto alla demolizione completa dell’edificio preesistente, ricostruendolo con nuove fondazioni e sottostante intercapedine aerata, con realizzazione di opere in cemento armato in difetto di denuncia presso il competente ufficio. Infatti, per la Corte territoriale, il solo intervento consentito nella zona in cui ricadeva l’edificio era quello di risanamento conservativo, mentre si era proceduto, come emergeva dagli atti processuali, alla realizzazione di un edificio diverso, tra l’altro su diverso sedime. Tra i motivi di doglianza il ricorrente denuncia la illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale, ritenuto apoditticamente l’intervento eseguito del tutto diverso rispetto all’immobile preesistente, trattandosi al contrario di un intervento demo-ricostruttivo, con una non meglio precisata minima variazione del sedime, pienamente compatibile con una ristrutturazione edilizia. Inoltre, per il ricorrente, la sentenza impugnata applica erroneamente la normativa di cui al d.P.R. n. 380/2001 per non aver tenuto conto che sia la normativa nazionale che quella provinciale configurano come interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro piano volumetrico preesistente. Totale demolizione dell’edificio con ricostruzione di uno nuovo. In realtà, per i giudici della Suprema Corte – come si legge nella sentenza in commento – la Corte territoriale, con accertamento in fatto adeguatamente e logicamente argomentato, ha ritenuto, sulla base degli atti di indagine e,in particolare, del verbale di accertamenti urgenti della Polizia locale, la totale demolizione dell’edificio preesistente con ricostruzione di un nuovo edificio. Ritenendo l’intervento eseguito in zona sottoposta a tutela paesaggistico ambientale, risultava consentita la demolizione e ricostruzione a condizione che venisse rispettata anche la sagoma del preesistente edificio. Tuttavia, come si è visto poco sopra, lo stesso verbale di accertamento urgente sui luoghi aveva riscontrato la totale demolizione dell’edificio preesistente con realizzazione di un nuovo edificio, nuove fondazioni continue e sottostante intercapedine areata. Inoltre emergeva l’assenza di riscontri relativi al profilo originario del terreno naturale e della localizzazione spaziale del sedime dell’edificio preesistente. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 aprile – 6 luglio 2017, numero 32899 Presidente Fiale – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza del 11/05/2016, confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Trento, emessa in data 05/03/2015, con la quale V.P. , applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 28.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 44 lett. c e 72 DPR 380/2001, per avere, in assenza di concessione edilizia, in area soggetta a tutela paesaggistico ambientale, proceduto alla demolizione completa dell’edificio preesistente, ricostruendolo con nuove fondazioni e sottostante intercapedine aerata, con realizzazione di opere in cemento armato in difetto di denuncia presso il competente ufficio pena sospesa e non menzione. Rilevava la Corte territoriale che il solo intervento consentito nella zona In cui ricadeva l’edificio E2 era quello di risanamento conservativo come risultante dalla d.i.a. iscritta al protocollo del Comune di come risanamento particella CC , ma non rinvenuta , mentre si era proceduto, come emergeva dagli atti processuali alla realizzazione di un diverso edificio, tra l’altro su diverso sedime. Tale intervento era, altresì, completamente diverso dalle fattispecie prese in considerazione dall’articolo 99 lett. e L.P. numero 1/2008 che, comunque, prevede la conservazione dei muri perimetrali, o dall’articolo 32 comma 1 lett. d del DPR 380/2001, che disciplina le variazioni essenziali, essendo stato realizzato un immobile completamente diverso. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione V.P. , a mezzo del difensore, sollevando i seguenti motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell’articolo 173 disp.att.cod.proc.penumero , nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con il primo motivo denuncia la illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale apoditticamente ritenuto l’intervento eseguito del tutto diverso rispetto all’immobile preesistente. Secondo il ricorrente, dal verbale di accertamenti urgenti di p.g. e dall’ingiunzione ripristinatoria del Comune, allegati al ricorso, emergerebbe, invece, un intervento demo-ricostruttivo, con una non meglio precisata minima variazione del sedime, pienamente compatibile con una ristrutturazione edilizia. Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta realizzazione di un nuovo edificio , in quanto costituente un immobile del tutto diverso , non essendo stati indicati gli elementi di fatto sui veniva fondata siffatta conclusione. Con il terzo motivo denuncia la erronea applicazione della normativa di cui ai DPR 380/2001 ed alla L.P. numero 1/2008, non avendo tenuto conto la Corte territoriale che sia la normativa nazionale che quella provinciale configurano come interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro plano volumetrico preesistente. L’intervento eseguito avrebbe, secondo il ricorrente, semplicemente mutato le caratteristiche da intervento di risanamento assentito dalla d.i.a. numero 959/2009 ad intervento di ristrutturazione edilizia. Tale mutamento, tutt’al più, andrebbe classificato ai sensi dell’articolo 32 lett. d DPR 380/2001 e 128, comma 4, L.P. numero 1/2008 come intervento eseguito con varianti essenziali rispetto alla d.i.a., con conseguente applicabilità del disposto di cui all’articolo 44, comma 2 bis e, sul punto, dedotto con i motivi di appello, la Corte non si sarebbe neppure pronunciata . Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Non c’è dubbio che rientrino nella nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’organismo edilizio preesistente purché con le medesime caratteristiche l’articolo 3, comma 1 lett. d, d.P.R. 380 del 2001, nella formulazione precedente, faceva riferimento alla stessa volumetria e sagoma di quello preesistente . Ne consegue che, ove il risultato finale dell’attività demolitoria-ricostruttiva non coincida con il manufatto preesistente, l’intervento deve essere qualificato come nuova costruzione e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività. L’articolo 30 del d.l. 21/06/2013 numero 69, conv. dalla legge numero 98 del 09/08/2013 ha parzialmente modificato la normativa precedente, essendo stata espunta dalla definizione datane dall’articolo 3 comma 1 lett. d la parola sagoma vanno quindi ricompresi negli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente anche se non con la stessa sagoma . Inoltre, quanto ai ruderi, la norma fa riferimento anche agli interventi consistenti nel ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, sempre che sia possibile accertarne la precedente consistenza. In ogni caso, per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.L.vo numero 42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto se sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, alla luce dell’articolo 30 cit., è possibile qualificare come ristrutturazione edilizia l’intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione, però, che sia possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente consistenza , intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell’edificio volumetria, altezza, struttura complessiva , con la conseguenza che la mancanza anche uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire Cass. penumero sez. 3 numero 45147 del 08/10/2015, Rv. 265444 . Per quanto riguarda gli interventi eseguiti in zona vincolata, perché possa applicarsi il regime semplificato della s.c.i.a., oltre ad accertare l’esistenza dei connotati essenziali dell’edificio preesistente pareti, solai tetti o, in alternativa, la preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentati, è necessario, in ogni caso, verificare il rispetto anche della sagoma della precedente struttura sicché gli interventi di demolizione e ricostruzione o di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, debbono ritenersi assoggettati a permesso di costruire ove non sia possibile accertare la preesistente volumetria delle opere che, qualora ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, hanno l’obbligo di rispettare anche la precedente sagoma Sez. 3 numero 40342 del 03/06/2014, Rv.260552 . 3. La Corte territoriale, con accertamento in fatto adeguatamente e logicamente argomentato, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto, innanzitutto, sulla base di tutti gli atti di indagine, e, in particolare, del verbale di accertamenti urgenti della Polizia locale, che vi sia stata totale demolizione dell’edificio preesistente con ricostruzione di un nuovo edificio. Risultando che l’intervento è stato eseguito in zona sottoposta a tutela paesaggistico ambientale, era consentita, come si è visto in precedenza, la demolizione e ricostruzione a condizione che venisse rispettata anche la sagoma del preesistente edificio. Ma, nel caso di specie, non solo non è stato possibile accertare la consistenza e caratteristiche dell’edificio preesistente, ma è risultato anche il diverso sedime occupato pag. 8 sent. . Il ricorrente, invero, non ha fornito alcuna prova in ordine alla preesistente consistenza dell’immobile ed al rispetto della sagoma della precedente struttura, assumendo assertivamente che l’intervento era consistito nel rinnovo delle relative strutture murarie perimetrali con la metodica del c.d. cuci e scuci pag. 13 ricorso , venendo smentito, peraltro, dallo stesso verbale di accertamento urgente sui luoghi, allegato al ricorso, in cui si dà atto che si è riscontrata la totale demolizione dell’edificio preesistente con realizzazione di un nuovo edificio con realizzazione di nuove fondazioni continue e sottostante intercapedine areata . E dall’ingiunzione di rimessa in pristino, ugualmente allegata al ricorso, emerge l’assenza di riscontri relativi al profilo originario del terreno naturale e della localizzazione spaziale del sedime dell’edificio preesistente . Per di più, come ha evidenziato la medesima Corte territoriale, il solo intervento compatibile con la zona in cui ricadeva l’edificio E2 comportava la conservazione delle strutture murarie esterne prevedendo anche l’articolo 99 lett. e della L.P. numero 1/2008 la conservazione di muri perimetrali . Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che, per eseguire l’intervento di cui alla contestazione, occorresse permesso di costruire. Conseguentemente è del tutto fuor di luogo il richiamo del disposto di cui all’articolo 44, comma 2 bis, d.P.R. 380/2001. 4. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 2.000,00. È appena il caso di aggiungere che la manifesta infondatezza del ricorso. non consentendo l’instaurazione di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare la prescrizione, maturata dopo la sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00.