La condotta omissiva di un operatore pirotecnico può costare cara

Il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruttoria fa sì che la presunzione di completezza dell’indagine dibattimentale di primo grado cede solo di fronte alla contestazione dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti.

Lo ha chiarito il Collegio di Legittimità con sentenza n. 32622/17 depositata il 5 luglio. Il caso. Il Tribunale di Enna confermava la decisione con la quale il Giudice di Pace condannava l’imputato, quale operatore pirotecnico, per il reato di cui all’art. 590, comma 1, c.p. recante Lesioni personali colpose . In occasione della festa di S. Leonardo a Capizzi, infatti, l’accensione dei fuochi d’artificio da parte dell’imputato aveva provocato un trauma contusivo alla palpebra destra di un presente. La negligenza, l’imprudenza e l’imperizia dell’operatore unitamente alla violazione delle norme sulla sicurezza dell’incolumità pubblica avevano fatto sì che il Tribunale escludesse la lieve entità del danno. L’imputato ricorre in Cassazione lamentando, oltre la ricollegabilità eziologica della sua condotta omissiva all’evento verificatosi, la negata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Rinnovazione dibattimentale. Il Collegio di legittimità rileva la disciplina prevista all’art. 603 c.p.p. laddove consente la rinnovazione dell’istruttoria su impulso della parte soltanto nei casi in cui il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ovvero se il giudice la ritiene assolutamente necessaria . Premesso ciò, gli Ermellini affermano che la giurisprudenza ha già avuto occasione di ribadire il carattere eccezionale della rinnovazione sottolineando che la presunzione di completezza dell’indagine dibattimentale di primo grado cede solo di fronte alla contestazione dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti . Nella fattispecie, il Tribunale, quale Giudice d’Appello, ha respinto la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale sulla base del fatto che riteneva sufficientemente provata la dinamica dei fatti e che, ai fini della decisione l’escussione dei testi indicati dalla difesa e l’espletamento della perizia fossero superflui. Perizia. In particolare, poi, per quanto concerne la perizia, un consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene che questa deve considerarsi un mezzo di prova neutro , sottratto dal potere dispositivo delle parti , le quali possono fa valere il diritto alla prova attraverso le proprie consulenze. Pertanto, l’assunzione della perizia quale mezzo di prova è rimessa al potere discrezionale del Giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva . Nella fattispecie, gli Ermellini rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio 5 luglio 2017, n. 32622 Presidente Blaiotta Relatore Gianniti Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Enna con la sentenza impugnata ha integralmente confermato la sentenza 16/07/2015 con la quale il Giudice di Pace di Nicosia aveva condannato R.R.C. per il reato p. e p. dall’art. 590, comma 1, c.p. perché, in data omissis - quale operatore pirotecnico, durante l’accensione dei fuochi artificiali in occasione della festa di omissis , per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed in violazione delle norme sulla sicurezza dell’incolumità pubblica da adottare durante gli spari pirotecnici e, in particolare, in violazione delle prescrizioni stabilite dal R.D. 733/1931 e Circolare 11 gennaio n. 559/C25055XV a. Mass capo B, artt. 1, 2, 3 - aveva causato una lesione personale a I.S.A. , consistita in trauma contusivo palpebra destra, giudicata guaribile in gg. 40. In punto di trattamento sanzionatorio, anche il Tribunale ha ritenuto l’imputato non meritevole delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell’assenza di elementi da valutare in senso a lui favorevole. Ha precisato che il fatto non poteva essere ritenuto di lieve entità anche in considerazione delle gravi omissioni poste in essere che avrebbero potuto comportare conseguenze ben più nefaste. Ed ha confermato la condanna dell’imputato, oltre che alla pena di Euro 500,00 di multa ed al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio civile, stante l’impossibilita in sede penale di determinare il quantum debeatur anche in via parziale e provvisoria e al pagamento delle spese processuali in favore di quest’ultima. 2. Avverso la citata sentenza, tramite difensore di fiducia, propone ricorso il Cono, articolando cinque motivi di doglianza. 2.1. Nel primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata assunzione dei testi indicati dal suo difensore e di mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio. Il ricorrente si lamenta che il Tribunale ha ritenuto che le lesioni della parte civile erano eziologicamente ricollegabili alla sua condotta omissiva, mentre le risultanze probatorie non sarebbero sufficienti a dimostrare la compatibilità tra le presunte lesioni lamentate dal minore ed il lancio dei prodotti pirotecnici. Deduce che entrambe le sentenze di merito si erano basate sulla relazione dei consulenti del PM dott.ri C. e P. , redatta ed eseguita al di fuori del cd. contraddittorio tecnico, e che la perizia medico-legale - richiesta in sede di atto di appello - avrebbe fornito risultati maggiormente attendibili. Rileva inoltre a lui non sarebbe stato dato alcun avviso, da parte della PM, circa il compimento, durante la fase delle indagini preliminari, dell’accertamento tecnico della presunta persona offesa. Evidenzia che dalla sentenza impugnata non emergerebbe il necessario nesso causale tra le lesioni lamentate dalla persona offesa ed il sistema di sparo mortai dei prodotti pirotecnici carta . 2.2. Nel secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di negata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Il ricorrente fa presente di aver sollecitato mezzi di prova, anche ai sensi dell’art. 507 c.p.p. nel processo di primo grado, e si lamenta che il Tribunale, disattendendo il principio di diritto affermato da questa Corte con sentenza n. 8936/2015, ha rigettato la sua richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale senza alcuna motivazione. 2.3. Nel terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza di una posizione di garanzia/protezione in capo ai genitori della persona offesa minore. Il ricorrente, nel sottolineare che il minore I.S.A. non era accompagnato e, quindi, non era controllato dai genitori , fa presente che, come già sostenuto in sede di atto di appello, questi ultimi, nell’esercizio della loro potestà genitoriale, avrebbero dovuto intervenire per impedire il verificarsi dell’evento lesivo, e, poiché ciò non era avvenuto, con la loro condotta omissiva avrebbero cagionato le lamentate lesioni. 2.4. Nel quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha escluso il concorso dei genitori del minore nel reato contestato. Il ricorrente, nel ribadire la doglianza che precede, fa presente che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere il concorso dei genitori del minore nel reato a lui contestato. 2.5. Nel quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua penale responsabilità Il ricorrente si lamenta che il Tribunale, nel confermare la sentenza di condanna del giudice di Pace, ha richiamato le norme in materia di prevenzione imposte dalla circolare di cui alla imputazione e le deposizioni dei testi escussi in dibattimento in particolare della dott.ssa C. , senza effettuare alcuna disamina degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato. Aggiunge che dalla deposizione del teste Pa. era emerso che i giochi pirotecnici riguardavano il lancio di coriandoli di carta da un mortaretto e che nessun teste aveva sentito il ragazzo dolersi e, quindi aveva avuto contezza del fatto che il minore avesse riportato lesioni a causa del suddetto lancio. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Non fondati sono i primi due motivi di ricorso, che, avendo natura processuale ed essendo tra loro strettamente connessi, vengono qui trattati unitariamente per primi. Come è noto, l’art. 603 c.p.p. con esclusione delle ipotesi - entrambe estranee al caso di specie - di cui al comma 2, relativo a prove nuove, sopravvenute o scoperte soltanto dopo il giudizio di primo grado, nella quale il giudice di appello ha ampio potere dispositivo nei limiti previsti dall’art. 495 comma 1 o di cui al comma 4, relativo ad imputato contumace, impedito a comparire per caso fortuito o forza maggiore consente la rinnovazione dell’istruttoria su impulso di parte, nei casi previsti dal comma 1, o ex officio, in base alla previsione del comma 3, soltanto nel caso in cui il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti comma 1 ovvero se il giudice la ritiene assolutamente necessaria comma 3 . E la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nel ribadire il carattere eccezionale della rinnovazione, ha sottolineato che la presunzione di completezza dell’indagine dibattimentale di primo grado cede solo di fronte alla constatazione dell’impossibilità di decidere allo stato degli atti. Nel caso di specie, il Giudice di appello nella impugnata sentenza - con valutazione di fatto, incensurabile nella presente sede di legittimità - ha respinto la richiesta di riapertura dell’istruttoria dibattimentale, in quanto ha ritenuto che la dinamica dei fatti era sufficientemente provata la dinamica e che, ai fini del decidere, era superflua sia l’escussione dei testi indicati dalla difesa dell’imputato che l’espletamento della perizia peraltro richiesta dalla difesa al fine di escludere il nesso di causalità tra la condotta ascritta all’imputato e la patologia oculistica astigmatismo - riscontrata nella persona offesa . Per quanto attiene poi alla perizia - dato atto che l’evento lesivo, secondo il giudice di appello, si è sostanziato nel trauma contusivo alla palpebra e non nell’astigmatismo - va ricordato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze pertanto, l’assunzione di detto mezzo di prova è rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d , e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e . 3. Non fondato è il quinto motivo di ricorso, concernente la ritenuta responsabilità penale del ricorrente per le contestate lesioni. 3.1. In punto di fatto, secondo la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado e fatta sua dal Giudice di appello, l’evento lesivo di cui all’imputazione si è verificato il 29 maggio 2011 in occasione della festa di omissis , che si celebra annualmente nei Comune di . Intorno alle ore 20.30 di quel giorno, il minore I.S.A. si trovava in compagnia di amici nella piazzetta antistante la chiesa madre, intento ad assistere allo spettacolo di fuochi d’artificio, allorquando veniva colpito all’occhio destro da una scheggia esplosa da un mortaretto, così subendo lesioni personali consistite, si ribadisce, nel trauma contusivo della palpebra , giudicate guaribili in 40 giorni. Ottenute informazioni sulla ditta esecutrice dello spettacolo pirotecnico, i genitori del minore sporgevano querela contro l’odierno ricorrente nella qualità di proprietario della ditta che aveva organizzato i fuochi d’artificio. 3.2. Orbene, il ricorrente deduce vizio di motivazione, ma dimentica che detto vizio è deducibile in sede di legittimità esclusivamente quando la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria, nel senso che non consente l’agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero nel senso che impedisce, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull’affidabilità dell’esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti. Nulla di tutto questo nel caso in esame, nel quale il Giudice di primo grado - dopo aver osservato che i fatti narrati dalla parte civile avevano trovato riscontro nei testi escussi dal PM e, in particolare, nel teste M.S. , che era con il minore al momento del fatto, nonché in omissis - ha ritenuto R.R.C. responsabile del contestato reato di lesioni personali per aver omesso di adottare le cautele necessarie ad impedire eventi lesivi in occasione degli spari pirotecnici dallo stesso organizzati e in seguito ai quali il minore I.S.A. , colpito all’occhio destro da un mortaretto, riportava lesioni giudicate guaribili in giorni 40. Ed il Giudice d’appello ha ribadito la penale responsabilità dell’imputato per il fatto ascrittogli in quanto lo stesso non aveva rispettato le regole prudenziali imposte dalla Circolare 11 gennaio 2011 n. 559/C.25055.XV. A.Mas. In base a detta circolare a i mortai devono essere saldamente ancorati al suolo o, in alternativa, disposti su appositi supporti di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo b è il titolare a dovere controllare lo stato dei mortai e rilasciare all’Autorità di P.S. autocertificazione circa l’idoneità all’impiego dei mortai al momento dell’accensione c il titolare della licenza deve predisporre una c.d. area di sparo, la quale deve essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata d in ogni caso deve essere vietato l’accesso del pubblico all’area di sparo e deve essere rispettata da detta zona la distanza di sicurezza, che non può essere mai inferiore ai 30 metri. Secondo il Tribunale di Enna, nel caso in esame, nessuna di tali precauzioni era stata adottata atteso che era emerso inequivocabilmente che a il mortaio era attaccato ad una inferriata con fil di ferro b l’area di sparo non era stata delimitata c il pubblico stazionava a ridosso della zona, dove si stava sparando, proprio appoggiato alla predetta inferriata. Vero era che R. era stato autorizzato allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico, che peraltro si svolgeva annualmente sempre con le stesse modalità. Ma era anche vero che è il titolare della licenza a dover autocertificare la adeguatezza del mortaio utilizzato e a dover provvedere alla delimitazione dell’area di sparo, avendo cura che il pubblico si fermi solo oltre le distanze di sicurezza, predisponendo all’uopo idonea forma di demarcazione dell’area, non potendosi ritenere cautela sufficiente il mero invito verbale ad allontanarsi. Sotto il profilo causale, era indubbio che le lesioni riportate dalla parte civile il trauma contusivo riportato alla palpebra - si noti - e non l’astigmatismo erano eziologicamente ricollegabili alla condotta omissiva dell’imputato. Ed invero, nella consulenza in atti, a firma dei dott.ri C. e P. , si leggeva che le lesioni riportate dal minore, giudicate guaribili in 40 giorni, erano guarite senza lasciare postumi invalidanti all’organo della vista nulla avendo a che fare l’asigmatismo del minore con il trauma riportato dallo stesso . 3.3. In definitiva, il Tribunale di Enna, quale Giudice di appello, ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che non presenta aporie di ordine logico o violazioni di legge e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità. 4. Infine, non fondati sono anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, concernenti la posizione di protezione in capo ai genitori del minore ed il loro concorso colposo nella causazione del fatto. Invero, il Giudice di appello ha preso in esame l’assunto difensivo secondo il quale avrebbe dovuto essere riconosciuta la responsabilità dei genitori, in quanto questi, essendo titolari di una posizione di garanzia, non avrebbero vigilato sul figlio minore, al quale avrebbero dovuto impedire di stazionare in una zona rischiosa. Ma ha ritenuto detto assunto privo di pregio , in quanto il minore - che era stato legittimamente autorizzato dai genitori ad uscire in compagnia di amici - al momento dell’infortunio si trovava per l’appunto in prossimità di una zona non segnalata come pericolosa di talché, per detta zona, si poteva transitare e stazionare liberamente . La motivazione che precede, in quanto ineccepibile da un punto di vista logico e giuridico, è incensurabile nella presente sede di legittimità. 5. Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla parte civile, come di seguito liquidate. I dati personali relativi alla persona offesa minore devono essere oscurati come per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in Euro 2.500, oltre accessori di legge. Dispone l’oscuramento dei dati personali relativi alla persona offesa minore.