Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare… tutto l’anno!

A Gallipoli spiaggia attrezzata tutto l’anno, è la Cassazione a dirlo.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 31945/17, depositata il 4 luglio. Il caso. Il Tribunale di Lecce condannava la proprietaria di uno stabilimento balneare di Gallipoli, per i reati di cui agli art. 81 c.p., 44, comma 1, lett. c , d.p.r. n. 380/01 e 181, d.lgs. n. 42/04, per non aver smontato, nei mesi tra ottobre e marzo, le strutture di chiosco e WC funzionali alla balneazione, collocate in terreno non demaniale. Contro la pronuncia la soccombente proponeva appello, lamentando la non applicazione della l. reg Puglia n. 10/07 e n. 24/08, la quale prevedeva il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e movibili di facile rimozione, funzionale all’attività turistico ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalla normativa in materia di tutela territoriale paesaggistica e idrogeologica . La Corte d’Appello non ha consentito l’applicazione della suddetta normativa ritenendola applicabile solo a strutture situate su territorio demaniale. Avverso Tale pronuncia la difesa ricorre in Cassazione. Stabilimenti balneari. Nel caso di specie, la Cassazione riconosce la manifesta illogicità della decisione d’Appello. I Giudici, infatti, individuano la ratio della sopracitata norma pugliese nella possibilità di mantenere le strutture amovibili per l’intera stagione, purché funzionali all’attività balneare, per cui non sarebbe certamente ragionevole escludere, poi, dall’applicazione quelle strutture che sono ubicate su suolo privato e non demaniale. Sulla base di tale ragionamento la Corte enuncia il principio secondo cui le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno sia su una zona demaniale sia su area privata per effetto della legislazione regionale della Puglia, specifica, e conseguentemente l’omesso smontaggio a fine ottobre non costituisce reato . Per questi motivi la Cassazione annulla senza rinvio le sentenze impugnate per che il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez III Penale, sentenza 19 luglio 2016 – 4 luglio 2017, n. 31945 Presidente Rosi – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 22 giugno 2015 ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce - sez. Gallipoli - che aveva condannato P.M. alla pena di mesi 5 di arresto ed Euro 23.000,00 di ammenda oltre alle spese, e ai danni per la parte civile costituita, con l’ordine di demolizione, ritenuta la continuazione e concesse le generiche, per i reati di cui agli art. 81 cod. pen., 44 comma 1, lettera C , d. P.R. 380/01 e 181, d.lgs. 42 del 2004, per non aver proceduto, nei periodi sotto indicati, alla rimozione del chiosco e WC, ovvero per aver abusivamente mantenuto, oltre il termine di validità autorizzato, permesso di costruire numero 374 del 2006 dal 1 aprile al 30 settembre , l’occupazione con le predette strutture, installate presso terreni distinti in catasto al foglio numero 40 particelle 128,131 e 138. Fatti accertati in Gallipoli dal 1 novembre 2010 al 31 marzo 2011 e dal 1 novembre 2011 al 1 marzo 2012. 2. L’imputata ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e di procedura penale, art. 606, comma 1, lettera B, cod. proc. pen., in relazione all’articolo 42 della legge regionale n. 10 del 16 aprile 2007 che ha introdotto il comma 4 bis, all’articolo 11 della legge regionale numero 17 del 2006 e delle disposizioni della legge regionale del 2 ottobre 2008 numero 24, nonché nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 606 comma 1, cod. proc. pen., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello ha ritenuto esatta l’osservazione della difesa secondo cui il termine perentorio entro il quale le strutture precarie, oggetto del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, dovevano essere rimosse, fissato per il 20 dicembre 2011 doveva ritenersi sospeso in virtù della determinazione numero 1768 e di conseguenza alla data degli accertamenti doveva ritenersi pienamente in vigore l’autorizzazione amministrativa. La sentenza, però, ha ritenuto che i fatti oggetto del presente processo avessero comunque rilevanza penale alla luce degli interventi legislativi della Regione Puglia, con la legge regionale numero 10 del 2007 e numero 24 del 2008, nella materia disciplinata dalla precedente legge regionale numero 17 del 2006. La Corte d’appello ha errato nel ritenere che gli interventi legislativi della Regione Puglia si riferiscono esclusivamente a strutture precarie realizzati su aree demaniali, e non già ricadenti su aree private, come nel caso di specie pur trattandosi di ara prossima al demanio marittimo. L’articolo 42 della legge regionale numero 10 del 2007 testualmente recita che il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionale all’attività turistico ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalla normativa in materia di tutela territoriale paesaggistica ambientale e idrogeologica . La legge regionale non prevede né cita le aree demaniali e quindi non esclude le zone private. La Corte inoltre ha ignorato che il dirigente del Comune di Gallipoli con l’ordinanza numero 126 del 29 aprile 2011 sospendeva ogni provvedimento amministrativo relativo alla contestate violazioni edilizie, e al ripristino dello stato dei luoghi, almeno sino al 20 dicembre 2011 in quanto li riteneva in contrasto con il permesso di costruire e con l’autorizzazione paesaggistica inoltre con la determinazione numero 1768 del 31 ottobre 2011, a firma del dirigente responsabile del Comune di Gallipoli si prendeva atto delle sentenze del Tar Puglia - sezione di Lecce -, con le quali venivano annullati i provvedimenti di diniego emessi dall’amministrazione comunale di Gallipoli, relativi alle richieste delle autorizzazioni paesaggistiche per il mantenimento durante la stagione invernale delle strutture in oggetto. Conseguentemente, nel momento in cui avveniva l’accertamento dei fatti, vi era un provvedimento amministrativo che autorizzava la ricorrente a non rimuovere le strutture prefabbricate. La illogicità della motivazione è palese. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. 2.2. T.N. , coniuge della ricorrente, ha depositato una memoria con allegati, la stessa però non provenendo da una parte in giudizio non può analizzarsi. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato e deve accogliersi. La legge regionale della Puglia, n. 17 del 2006 applicabile in relazione al tempo dei fatti contestati successivamente è intervenuta la Legge Regione Puglia n. 17 del 2015 , prevedeva espressamente all’art. 11, comma 4 ter - introdotto dalla legge regionale n. 24 del 2008 che . tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno . Il comma 4 bis, dell’articolo citato che prevedeva sempre il mantenimento per l’intero anno delle strutture in oggetto anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica è stato dichiarato incostituzionale dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2008, relativamente alla possibilità di mantenere le strutture precarie anche in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica . La Corte Costituzionale con la decisione n. 232 del 2008, rilevava, infatti, che la tutela ambientale e paesaggistica, la quale ha ad oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un bene primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato sentenze n. 367 del 2007 e n. 182 del 2006 . Ciò, non esclude la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale sentenza n. 232 del 2005 , non consente, tuttavia, che le stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica . La norma successiva art. 11, comma 4 ter, della legge n. 17 del 2006, comma introdotto, dopo la decisione della Corte Costituzionale n. 32 del 2008, dalla legge della Regione Puglia n. 24 del 2008 non prevedeva più il mantenimento stagionale . anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale ed idrogeologica . Con tale norma, quindi, si è posto rimedio alla dichiarata incostituzionalità, ma si è tuttavia sempre disposto che tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno . In sostanza le strutture possono mantenersi per tutto l’anno purché sussista la positiva valutazione di compatibilità paesaggistica. Nel caso in esame non viene in considerazione l’autorizzazione paesaggistica in relazione alla determinazione numero 1768 del 31 ottobre 2011, a firma del dirigente responsabile del Comune di Gallipoli che prendeva atto delle sentenze del Tar Puglia - sezione di Lecce -, con le quali venivano annullati i provvedimenti di diniego emessi dall’amministrazione comunale di Gallipoli, relativi alle richieste delle autorizzazioni paesaggistiche per il mantenimento durante la stagione invernale delle strutture in oggetto. Infatti sia nella contestazione e sia nella sentenza impugnata non si rilevava mai l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, ma solo la natura privata e non demaniale dei terreni. La sentenza impugnata ritiene che la normativa in oggetto sia applicabile solo ed esclusivamente alle strutture amovibili site sul demanio marittimo funzionali alla stagione balneare Ritiene la Corte che tanto la legge regionale n. 17 del 2006 quanto i successivi interventi del legislatore regionale in materia si riferiscano esclusivamente a strutture precarie realizzate su aree demaniali e non già ricadenti su aree private come nel caso di specie, pur trattandosi di aree prossime al demanio marittimo . La Corte di appello quindi ritiene la struttura amovibile per le caratteristiche della struttura precaria dispone ora per la Regione Puglia la legge regionale n. 17 del 2015, art. 14 comma 14, legge che ha sostituito la precedente legge regionale n. 17 del 2006, citata e precaria, e funzionale all’attività balneare, ma per il solo fatto della insistenza sul terreno non demaniale esclude l’applicabilità della legge regionale che consente invece di mantenere le strutture per tutta la stagione, per evitare il montaggio e lo smontaggio nei mesi di ottobre - marzo. Tale argomentazione, risulta manifestamente illogica, ed errata in diritto, e quindi non può condividersi perché la ratio della norma è quella di mantenere le strutture amovibili per l’intera stagione, purché funzionali all’attività balneare. Anzi sarebbe non ragionevole mantenere le strutture sul demanio di uso pubblico, per definizione e smontare e rimontare le strutture funzionali all’attività balneare site in prossimità del demanio nel nostro caso un chiosco ed un Bagno, per loro natura destinati funzionalmente alla balneazione su aerea non demaniale ma privata e quindi non destinata ad uso pubblico . Del resto nella zona - Gallipoli - la stagione balneare si protrae per l’intera stagione - vocazione turistica -. Su questa materia inoltre la Corte di Cassazione si è già pronunciata per l’illogicità, senza dubbio eclatante del ritenere permesse per tutto l’anno le strutture sul demanio e non quelle sul terreno non demaniale, ma comunque funzionali alla balneazione Cass. sez. 3, depositata il 3 dicembre 2014 - udienza del 18 giugno 2014 -, n. 50620 . 4. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto Le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno sia su zona demaniale e sia su area privata per effetto della legislazione regionale della Puglia, specifica, e conseguentemente l’omesso smontaggio a fine ottobre non costituisce reato . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.