Sfollagente in casa: nessun obbligo di denuncia all’autorità

Azzerata la condanna nei confronti di un uomo. Una perquisizione ha permesso il rinvenimento di ben due sfollagente in acciaio. Per i Giudici, però, non si può parlare di detenzione abusiva di un’arma.

Libera e legittima la scelta di conservare in casa uno sfollagente, senza denunciarne il possesso all’autorità. Revocata in Cassazione la condanna, con relativa ammenda, decisa in Tribunale nei confronti di un uomo beccato ad avere nella propria abitazione ben due sfollagente in acciaio, rinvenuti durante una perquisizione Cassazione, sentenza n. 31933, sez. I Penale, depositata oggi . Utilizzo. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’ bisogna tenere presente che lo sfollagente non è un’arma in senso proprio, in quanto non ha come destinazione naturare l’offesa alla persona, ma può essere utilizzato anche per finalità diverse, per esempio come strumento per l’allontanamento o la separazione di persone, senza alcuna offesa per la loro incolumità . Di conseguenza, non è punibile il fatto di conservare in casa uno sfollagente senza avere provveduto a darne comunicazione all’autorità. Ecco perché ora un giovane della provincia di Vicenza può tirare un sospiro di sollievo. Per lui niente condanna e niente ammenda. Demolita completamente la visione dei giudici del Tribunale, che lo avevano ritenuto responsabile del reato di detenzione abusiva di armi , sanzionandolo con 200 euro di ammenda .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 gennaio – 3 luglio 2017, n. 31933 Presidente Mazzei – Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 settembre 2015, il Tribunale di Vicenza condannava Mo. Br. alla pena di Euro 200,00 di ammenda, avendolo ritenuto, sulla base delle risultanze di una perquisizione, colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per aver detenuto due sfollagente in acciaio senza averne fatto denuncia all'Autorità. 2. L'avv. Pi. Si., difensore dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato il giorno 11 gennaio 2016, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b , cod. proc. pen., erronea interpretazione e applicazione degli artt. 697 e 704 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975. Lo sfollagente è un'arma impropria che può essere detenuta senza denuncia. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e , cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine all'interpretazione, proposta dalla difesa con memoria deposita all'udienza dibattimentale, degli artt. 697 e 704 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e , cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato e alla riconducibilità del fatto alla nozione di fatto di lieve entità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato in diritto 1. Lo sfollagente non è un'arma in senso proprio, in quanto non ha come destinazione naturale l'offesa alla persona, ma può essere utilizzato anche per finalità diverse, per esempio come strumento per l'allontanamento o la separazione di persone, senza alcuna offesa alla loro incolumità. La sua detenzione, pertanto, non è punibile ai sensi dell'art. 697 cod. pen. L'art. 704 cod. pen. stabilisce, infatti, che, agli effetti delle disposizioni precedenti e, quindi, anche dell'art. 697 cod. pen., per armi si intendono quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'art. 585 cod. pen. nonché le bombe, le macchine e gli involucri contenenti materie esplodenti, i gas asfissianti e quelli accecanti. Il n. 1 del capoverso dell'art. 585 cod. pen., poi, annovera le armi da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona. È quindi evidente che, una volta esclusa la natura di arma in senso proprio di uno sfollagente, e poiché esso non rientra in alcuna fra le altre categorie di oggetti di cui all'art. 704 cod. pen., deve negarsi che sia annoverato fra le armi di cui l'art. 697 cod. pen. punisce la detenzione non denunciata. Per completezza, deve precisarsi che a disciplina ben diversa dalla mera detenzione è soggetto il porto dello sfollagente fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, comportamento punito, se compiuto in mancanza di autorizzazione, a norma dell'art. 4, comma 1, legge n. 110 del 1975 Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011 - dep. 15/03/2012, Croce, Rv. 25225301 . 2. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.