Il mancato avviso della richiesta di archiviazione rende nullo il decreto

L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio con la conseguente nullità ex art. 127, comma 5, c.p.p. del decreto di citazione.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 31675/17 depositata il 28 giugno. Il caso. Il GIP di Lamezia Terme disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’indagata. La persona offesa ricorre in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 408, comma 2, c.p.p., per non aver la Procura provveduto a notificargli l’avviso della richiesta di archiviazione. Archiviazione. Premesso che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione, nel termine di 15 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento, solo nei casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, la Corte afferma che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio con la conseguente nullità ex art. 127, comma 5, c.p.p. del decreto di citazione. Circa, poi, la tesi della PG in cui sosteneva che la seconda denuncia-querela non fosse presente nel fascicolo del PM e dunque era onere della persona offesa portare alla sua conoscenza la manifestazione di volontà di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, la Cassazione afferma che è indubbio che il secondo atto presentato dalla persona offesa sia a tutti gli effetti una denuncia-querela integrativa della precedente , essendo state svolte tutte le formalità previste per la ricezione dall’art. 337/4 c.p.p. . Pertanto, l’onere di accertarsi della presenza della querela negli atti del PM non incombe sulla ricorrente. Sulla scorta di quanto detto, gli Ermellini annullano senza rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale , ordinanza 31 dicembre 2016 – 28 giugno 2017, n. 31675 Presidente Zaza – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 14.12.2015 il G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme disponeva l'archiviazione de plano del procedimento nei confronti di Pu. Lu., per i reati di cui agli artt. 476 e 482 c.p., non consentendo le risultanze di indagine di sostenere l'accusa in giudizio e non appalesandosi utili ulteriori e/o diversi approfondimenti. 2. Avverso tale decreto la persona offesa, An. Ie., ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 408, comma 2, c.p.p. , non avendo la Procura provveduto a notificargli l'avviso della richiesta di archiviazione, contenuta nella seconda denunzia la prima è stata presentata il 15.3.2014 la seconda il 27.5.2014 , che, come da documentazione allegata, è stata ratificata dalla Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme, sicché non vi possono essere dubbi sulla regolarità della sua presentazione la mancata presenza di tale seconda denuncia nel fascicolo del P.M. non comporta il superamento della norma citata, determinando la nullità del provvedimento impugnato. 3. Il Procuratore Generale in sede, dr. Paola Filippi, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1. Va premesso che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014 e la doglianza del ricorrente si inscrive pienamente nell'ipotesi in questione, avendo più volte questa Corte evidenziato che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, determinando la violazione del contraddittorio, comporta la conseguente nullità ex articolo 127, comma quinto, cod.proc. pen. del decreto di archiviazione Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016 , che può essere impugnato con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del provvedimento Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016 . 2. Nel caso in esame occorre, tuttavia, esaminare la ricaduta della circostanza rappresentata dallo stesso ricorrente, secondo cui egli ha provveduto a richiedere di essere informato, in caso di eventuale richiesta di archiviazione, solo con la denuncia querela del 27.5.2014, presentata in pari data ai C.C. di Lamezia Terme, ad integrazione della precedente denuncia-querela del 15.3.2014, ma tale successiva querela non è stata rinvenuta agli atti del P.M. la circostanza dedotta è stata documentata con allegazione al ricorso della querela integrativa . 2.1. In proposito, non si ritiene di condividere la tesi esposta dal P.G. in sede nella requisitoria scritta, in virtù della quale, non essendo la seconda denuncia-querela presente nel fascicolo del P.M., era onere della medesima persona offesa portare a conoscenza del P.M. la manifestazione di volontà di essere informata in caso di richiesta di archiviazione. 2.2. Nel caso di specie, invero, è indubbio che il secondo atto presentato dalla p.o. in data 27.5.2017 presso i C.C. di Lamezia Terme sia a tutti gli effetti una denuncia-querela integrativa della precedente, tanto che ad essa sono state applicate tutte le formalità per la ricezione previste dall'articolo 337/4 c.p.p., tra cui l'indicazione dell'autorità ricevente la querela, l'attestazione della data e del luogo della presentazione e l'identificazione della persona proponente. Orbene, il predetto articolo 337/4 c.p.p. prevede che l'autorità che riceve la querela provvede alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, sicché non incombe sul ricorrente alcun onere di accertarsi della presenza della querela negli atti del P.M., avvenendo il procedimento di trasmissione di ufficio, con successivo inserimento dell'atto nel fascicolo già formato ovvero in quello da formarsi per il solo fatto della presentazione della querela. Più volte questa Corte ha evidenziato come ai fini della documentazione della ricezione di una querela già redatta e firmata dal querelante, è sufficiente che l'ufficiale di polizia giudiziaria dia atto, anche eventualmente con annotazione in calce alla querela stessa, della attività da lui svolta, per quel che attiene alla identificazione del querelante ed alle altre incombenze prescritte Sez. 5, n. 13055 del 20/06/2000, Rv. 218677 , senza alcun onere ulteriore da parte del querelante. 2.3. Del resto questa Corte, nell'interpretare la previsione di carattere generale contenuta nel primo comma dell'articolo 337 c.p.p. in tema di formalità della querela, ha evidenziato come la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma secondo cod. proc. pen. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta l'obbligo di materiale presentazione nelle mani del Pubblico Ministero, il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che per legge ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo Sez. 5, n. 1697 del 21/03/2000 , con ciò in sostanza evidenziando come tutti gli adempimenti susseguenti alla presentazione della querela competono all'apparato amministrativo, a cui è demandato il compito di far si che l'atto materialmente pervenga all'attenzione del P.M., e non certo al querelante. 2.4. Eventuali disguidi, come evidentemente verificatisi nel caso in esame, derivanti dal mancato inserimento nel fascicolo del P.M. dell'integrazione della querela, non possono certamente gravare sulla p.o., che ha puntualmente dimostrato di aver manifestato la volontà di essere avvertita nel caso di archiviazione e tanto è sufficiente per ritenere violato il contraddittorio nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 408/2 c.p.p. 3. Il decreto impugnato, pertanto, va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per l'ulteriore corso.