È legittimo il fermo per l’indagato se vi è un futuro ed effettivo pericolo di fuga

La Cassazione afferma che in tema di convalida del fermo non bisogna né basta verificare se l’indiziato al momento del fermo non si stesse dando o non si sia ancora dato alla fuga, ma è invece necessario valutare se esistono precisi elementi che depongono per il ricorrere di un simile futuro effettivo pericolo .

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 31557/17, depositata il 26 giugno. Il caso. Il GIP del Tribunale di Trapani non convalidava il fermo dell’indagato per il reato di rapina ritenendo che, pur in presenza di una gravità indiziaria, non fosse ravvisabile alcun pericolo di fuga. Avverso detta ordinanza il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.p., unitamente alla mancanza di motivazione e l’illogicità della stessa con riferimento all’omessa convalida del fermo per carenza del pericolo di fuga. Il PM lamentava, infatti, che nel provvedimento impugnato il Giudice non avesse adeguatamente valutato la circostanza che l’imputato aveva già acquistato un biglietto aereo per recarsi in Germania, con lo scopo di permanere stabilmente all’estero. Il pericolo di fuga. La Corte, primariamente, rileva che il pericolo di fuga, quale esigenza che integra, unitamente alla gravità indiziaria e ai limiti edittali della fattispecie criminosa ipotizzata, una delle condizioni perché si proceda al fermo dell’indiziato di delitto, è costituito dal pericolo effettivo, concreto e dedotto da precise circostanze di fatto da cui si evinca il chiaro intento dell’indagato di eludere la giustizia dandosi alla fuga . Nel caso di specie la Cassazione ravvisa che nel provvedimento impugnato sia stato compiuto un errore temporale prospettico. Il GIP, infatti, aveva basato la valutazione di non sussistenza di atti preparativi di fuga sulla circostanza che l’indagato in occasione di una perquisizione subita qualche giorno prima del fermo non aveva tenuto una condotta sintomatica della volontà di sottrarsi al procedimento. Gli Ermellini ritengono che il presupposto del pericolo di fuga richieda una prognosi da effettuarsi in prospettiva futura, ed impone di verificare se, sulla base delle circostanze di fatto evincibili dalle risultanze di indagine, possa ritenersi sussistente un pericolo effettivo e concreto che la persona gravemente indiziata di aver commesso un delitto intenda in futuro sottrarsi alla giustizia dandosi alla fuga . Ne deriva che in sede di convalida non bisogna né basta verificare se l’indiziato al momento del fermo non si stesse dando o non si sia ancora dato alla fuga, ma è invece necessario valutare se esistono precisi elementi che depongono per il ricorrere di un simile futuro effettivo pericolo . Per questi motivi la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza ritenendo il fermo legittimamente avvenuto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 maggio – 26 giugno 2017, n. 31557 Presidente Davigo – Relatore Pazzi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 22 settembre 2016 il G.I.P. del Tribunale di Trapani non ha convalidato il fermo di R.P. per il reato di rapina, ritenendo, pur in presenza di una gravità indiziaria, che non fosse ravvisabile alcun pericolo di fuga. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 384 c.p.p. nonché la mancanza di motivazione e l’illogicità della stessa con riferimento all’omessa convalida del fermo per carenza del pericolo di fuga. In particolare a dire del P.M. ricorrente il provvedimento impugnato avrebbe omesso di valutare il fatto che il prevenuto aveva già acquistato un biglietto aereo per recarsi in Germania, con lo scopo di permanere stabilmente all’estero in luogo e presso soggetto sconosciuti perfino al padre, e nel contempo paventava possibili condanne per plurimi reati in materia di stupefacenti. L’ordinanza gravata risulterebbe viziata anche sotto un profilo logico e giuridico, in quanto il fatto che il prevenuto non fosse scappato alla vista dei Carabinieri in occasione della perquisizione era privo di reale significato, sia perché il R. aveva appreso solo in quel momento di essere indagato, sia perché il pericolo di fuga doveva essere valutato ex ante e non poteva essere escluso per il semplice fatto che il reo non fosse stato colto nel frangente in cui si stava allontanando. Considerato in diritto 1. Il pericolo di fuga, quale esigenza che integra, unitamente alla gravità indiziaria e ai limiti edittali della fattispecie criminosa ipotizzata, una delle condizioni perché si proceda al fermo dell’indiziato di delitto, è costituito dal pericolo effettivo, concreto e dedotto da precise circostanze di fatto da cui si evinca il chiaro intento dell’indagato di eludere la giustizia dandosi alla fuga. In questa prospettiva interpretativa il giudice delle indagini preliminari al momento della convalida era chiamato a valutare non solo se al momento del fermo si potesse ritenere che l’indagato avesse intenzione di allontanarsi dalla sua abituale abitazione ma anche se così facendo egli intendesse in concreto tentare di sottrarsi alle conseguenze delle sue azioni delittuose e alle ricerche della competente autorità. Il provvedimento gravato ha ritenuto, pur registrando che l’indagato aveva la disponibilità di un biglietto aereo per la Germania per la giornata del 27 settembre 2016, che tale circostanza dimostrasse sì un programmato allontanamento dell’indagato dalla sua abitazione ma fosse insufficiente, in ragione delle altre risultanze disponibili, al fine di ritenere la sussistenza di un concreto rischio che lo stesso si rendesse irreperibile infatti l’indagato, pur avendo subito sei giorni prima del fermo una perquisizione, non aveva tenuto agli occhi della P.G. alcuna condotta sintomatica della volontà di sottrarsi al procedimento ed era stato agevolmente rintracciato presso la sua abitazione nel momento in cui era stato eseguito il decreto di fermo. Una simile valutazione risulta censurabile sotto due profili. In primo luogo il G.I.P. non ha esaminato gli argomenti illustrati dal P.M. nella richiesta di convalida ove era stato sottolineato che l’indagato era in procinto di allontanarsi definitivamente per una destinazione sconosciuta della Germania, compiendo così un viaggio che sarebbe stato lo strumento e l’occasione per sottrarsi alle conseguenze del reato commesso e degli altri procedimenti avviati nei suoi confronti ed è arrivato a sostenere che non vi fosse un concreto rischio che il fermato si rendesse irreperibile trascurando del tutto i profili della sconosciuta destinazione del viaggio, dello scopo di permanere stabilmente all’estero e della pendenza di vari procedimenti evidenziati dal magistrato requirente. Il provvedimento impugnato peraltro compie un errore temporale prospettico, valorizzando il comportamento tenuto dall’indagato fra il momento in cui questi era stato sottoposto a perquisizione e l’epoca in cui il decreto di fermo era stato eseguito al fine di trarre argomenti dall’assenza di accertati preparativi di fuga per escludere la sussistenza di una volontà del R. di sottrarsi al giudizio. Il presupposto del pericolo di fuga richiede però una prognosi in prospettiva futura e impone di verificare se, sulla base delle circostanze di fatto evincibili dalle risultanze di indagine, possa ritenersi sussistente un pericolo effettivo e concreto che la persona gravemente indiziata di aver commesso un delitto intenda in futuro sottrarsi alla giustizia dandosi alla fuga. In altri termini in sede di convalida non bisogna né basta verificare se l’indiziato al momento del fermo non si stesse dando o non si sia ancora dato alla fuga, pur nella consapevolezza delle indagini a suo carico anche perché non è affatto detto che chi ancora non abbia tentato la fuga perciò solo non possa farlo in seguito , ma è invece necessario valutare se esistano precisi elementi che depongano per il ricorrere di un simile futuro effettivo pericolo. L’omessa motivazione in merito agli argomenti fondatamente addotti dal P.M. a suffragio della propria richiesta di convalida e la mancata valutazione dell’esistenza di indici rivelatori di un chiaro intento dell’indagato di sottrarsi in futuro alla giustizia dandosi alla fuga impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il fermo è legittimamente avvenuto.