Moglie amante del gioco d’azzardo, condanna per il marito che prova a fermarla a schiaffi

Respinta l’ipotesi che l’uomo abbia tenuto un mero comportamento correttivo. Definitiva la condanna. Da rivedere la pena.

Schiaffi alla moglie. Condanna inevitabile per il marito. Non regge la giustificazione secondo cui il comportamento dell’uomo era mirato a porre rimedio alla ‘malattia’ della consorte, dedita al gioco d’azzardo. Eccessiva, però, la pena fissata in 2 mesi di reclusione Cassazione, sentenza n. 31449/2017, Sezione Quinta Penale, depositata il 23 giugno 2017 . Condotta. L’uomo finisce sotto accusa per lesioni volontarie in danno della moglie . Una volta ricostruita la vicenda, i giudici ritengono legittima una condanna, con sanzione fissata in due mesi di reclusione . Questa visione è condivisa dalla Cassazione. Respinta l’obiezione difensiva finalizzata a dimostrare che la condotta concretamente accertata era correttiva del comportamento scellerato tenuto dalla donna, dedita al gioco d’azzardo . L’uomo, però, riesce a ottenere una riduzione della pena stabilita in Appello. Eccessivi, secondo i giudici della Cassazione, 2 mesi di reclusione, poiché per il reato di lesioni la sanzione deve essere quella della multa da 516 a 2852 euro, o della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni, o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 maggio – 23 giugno 2017, n. 31449 Presidente Palla – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 giugno 2012 del Tribunale di Voghera, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, C.A.S. era condannato alla pena di due mesi di reclusione per il delitto di lesioni volontarie in danno della moglie, H.K. . 2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione personalmente l’imputato, avv. A. D.P., deducendo violazione ed errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli articoli 133 e 582 cod. pen., poiché la condotta concretamente accertata uno schiaffo o uno spintone in sei anni convivenza , non integra il delitto di lesioni volontarie, ma solamente una condotta correttiva del comportamento scellerato della propria moglie dedita al gioco d’azzardo inoltre si contesta l’eccessività della pena, discostatasi dal minimo edittale senza motivazione. Considerato in diritto 1. Il primo motivo si pone ai limiti dell’inammissibilità, poiché versato in fatto. Il ricorrente sollecita la Corte ad una rivalutazione del fatto, qualificato in sentenza come di aggressione fisica, avvenuto il 20.3.2011, ammesso dall’imputato e riscontrato da documentazione medica si tratta all’evidenza di un’operazione inammissibile in questa sede, poiché richiede una totale rivalutazione delle prove. 2. È invece fondato il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, poiché la Corte territoriale ha irrogato una pena illegale, come tale rilevabile anche d’ufficio in questa sede di legittimità, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen 2.1 Va premesso, in fatto, che il Tribunale ha applicato la pena base di 3 mesi di reclusione, per il delitto di lesioni lievissime, ridotta per le attenuanti generiche a due mesi di reclusione. 2.2 A norma dell’art. 63 del D. Lgs. 274/2000, nei casi in cui i reati indicati nell’art. 4, commi 1 e 2 tra i quali rientra l’ipotesi di cui all’art. 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma, perseguibile a querela di parte , sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo 2 del decreto legislativo, che disciplina le sanzioni applicabili. 3.3 Dunque la pena da applicare per il reato di lesioni doveva essere quella della multa da 516 a 2852Euro, o della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni, o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, poiché a norma dell’art. 63 del D. Lgs. 274/2000, anche laddove il reato sia conosciuto da un giudice diverso, vanno applicate le norme del titolo II, riguardante le sanzioni applicabili dal giudice di pace. 4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano. 4.1 A norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.