Il detenuto può ricorrere contro la custodia cautelare presentando richiesta al direttore del carcere

La Cassazione ribadisce che la richiesta di riesame presentata dal detenuto avverso l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, si considera come ricevuta dall’autorità giudiziaria nel momento in cui viene ricevuta dal direttore del carcere e inserita nell’apposito registro.

Cosi ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 31460/17, depositata il 23 giugno. Il caso. L’imputato proponeva istanza di riesame nei confronti dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Rimini di applicazione della misura cautelare di custodia in carcere per il reato di furto in abitazione pluriaggravato. Il Tribunale rigettava l’istanza di riesame, l’imputato così, ricorreva in Cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p Egli lamentava, infatti, di aver presentato l’istanza di riesame presso l’ufficio matricolare della Casa circondariale, ove ristretto, ma che la richiesta fosse stata inoltrata al Tribunale del riesame a mezzo posta, e che perciò, fosse giunta tardivamente. Lamenta, inoltre, che la sua istanza era stata rigettata in quanto presentata in busta chiusa, sicché non era riconoscibile come richiesta di riesame, mentre il personale di giustizia sapeva che la busta conteneva un’impugnazione, essendo stato utilizzato il modello I p1, e che in ogni caso il personale avrebbe dovuto comunicare al detenuto che tale modello non era presentabile in busta chiusa. I termini per la trasmissione degli atti. La Corte ritiene che, sebbene, ai fini della tempestività delle impugnazioni da parte del detenuto rileva il momento in cui la richiesta giunge al direttore del carcere, con inserimento nell’apposito registro art. 123 c.p.p. , l’effetto di immediata comunicazione all’A.G. competente è collegato alla presentazione di un atto ricevuto dal direttore”, e perciò iscritto in apposito registro, e non può essere riconosciuto anche agli atti che, pur avendo per contenuto un’impugnazione, sono consegnati in busta chiusa, poiché, per volontà del detenuto, il loro contenuto non rientra nella sfera di conoscenza del direttore dell’istituto e possono essere trasmessi con le modalità ordinarie. La differenza in tal caso, risiede nel differimento dell’effetto di comunicazione all’A.G., che non è immediato, ovvero coincidente con la presunzione, bensì differito al momento dell’effettiva recezione . La busta chiusa. In merito alla consegna dell’istanza in busta chiusa, la Corte ritiene che, in questi casi, l’amministrazione penitenziaria sia tenuta ad inoltrarla così come le viene consegnata potendo, quindi, garantire solo in ordine alla provenienza della busta e non anche per il contenuto. In tal caso, ne deriva che il termine di 5 giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame decorre dal momento in cui la richiesta perviene nella cancelleria del Tribunale. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 maggio – 23 giugno 2017, n. 31460 Presidente Bruno – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. D.M.E.M. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa il 19/01/2017 con la quale il Tribunale del riesame di Bologna rigettava l’istanza di riesame proposta nei confronti dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Rimini, emessa il 14/12/2016, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di furto in abitazione pluriaggravato, per essersi introdotto, in concorso con C.A. , dapprima nell’abitazione di V.C.C. , impossessandosi di una borsa contenente una somma di denaro e le chiavi della gioielleria OMISSIS , poi nella predetta gioielleria, sottraendo monili in oro per un valore di circa Euro 150.000,00, ed infine per essersi impossessati dell’autovettura Fiat Panda di A.G Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. espone di aver presentato istanza di riesame presso l’ufficio matricolare della Casa circondariale ove è ristretto il 31/12/2016, ma che la richiesta, anziché essere trasmessa tempestivamente, veniva inoltrata al Tribunale del riesame a mezzo posta, pervenendo solo il 11/01/2017 sicché dovevano ritenersi decorsi i termini perentori di cui all’art. 309 cod. proc. pen. lamenta invece che l’ordinanza impugnata abbia rigettato la richiesta di inefficacia della misura, sul rilievo che l’atto era stato presentato in busta chiusa , sicché non era riconoscibile come richiesta di riesame, mentre il personale di polizia penitenziaria sapeva che la busta conteneva un’impugnazione, essendo stato utilizzato il modello I P1, e, comunque, avrebbe dovuto comunicare al detenuto che la presentazione di un’impugnazione tramite modello I P1 non era possibile in busta chiusa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L’art. 123 cod. proc. pen. prevede L’imputato detenuto . ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria . Ne consegue che, nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata presentata dall’indagato al direttore del carcere nel quale si trovi detenuto, i termini per la trasmissione degli atti al Tribunale e per la decisione decorrono dalla data della presentazione e non già da quella successiva dell’effettiva ricezione dell’atto da parte della cancelleria del giudice del riesame Sez. 6, n. 34430 del 15/07/2010, Albanese, Rv. 248243 . Tuttavia, occorre precisare che l’effetto di immediata comunicazione all’A.G. competente è collegato alla presentazione di un atto ricevuto dal direttore , e perciò iscritto in apposito registro, e non può essere riconosciuto anche agli atti che, pur avendo contenuto di impugnazione, sono consegnati in busta chiusa, poiché, per volontà del detenuto, il loro contenuto non rientra nella sfera di conoscenza del direttore dell’istituto o del personale delegato , e possono essere trasmessi con le modalità ordinarie la differenza, in tal caso, risiede nel differimento dell’effetto di comunicazione all’A.G., che non è immediato, ovvero coincidente con la presentazione, bensì differito al momento dell’effettiva ricezione. Del resto, a proposito della sottoscrizione dell’atto di impugnazione, va ribadito che, per le dichiarazioni di impugnazione presentate da persone detenute, il requisito della autenticazione, prescritto a pena di inammissibilità dal combinato disposto degli artt. 583 e 591 cod. proc. pen., può ritenersi soddisfatto solo quando esse si formalizzino in un atto ricevuto dal direttore dell’istituto, il quale, per il fatto stesso di riceverlo, ne attesta la provenienza dal soggetto a lui noto, dal quale quelle dichiarazioni provengono. Al contrario non soddisfa tale requisito l’atto consegnato dal detenuto in busta chiusa, in quanto l’amministrazione penitenziaria che è tenuta ad inoltrarlo così come le viene consegnato, può solo garantire la provenienza della busta, ma non di quanto in essa contenuto Sez. 1, n. 150 del 13/01/1994, Sollo, Rv. 196644 Sez. 1, 13 gennaio 1994, n. 151, Meles, non massimata . Allorquando l’istanza di riesame venga, dunque, consegnata dal detenuto in busta chiusa, l’amministrazione penitenziaria, che è tenuta ad inoltrarla così come le viene consegnata, può solo garantire la provenienza della busta, ma non di quanto in essa contenuto, sicché il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell’art. 309, comma quinto, stesso codice decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l’adempimento dell’obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta Sez. U, n. 10 del 22/03/2000, Solfrizzi, Rv. 215827 . 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.