La precedente autorizzazione è inutilizzabile dal nuovo titolare, ma…

In tema di reati ambientali, e segnatamente di scarichi di acque reflue da insediamento produttivo, il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non può giovarsi dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell'impresa sostituita, ma deve munirsi di nuova specifica autorizzazione.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 31261/17, depositata il 22 giugno. La valenza della vecchia autorizzazione In generale, integra il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi scarico, anche discontinuo, in pubblica fognatura che provenga da un insediamento produttivo. Con specifico riguardo ai reflui di autolavaggi, occorre considerare che le acque reflue non ricollegabili al metabolismo umano o non provenienti dalla attività domestica hanno carattere industriale e, conseguentemente, il loro sversamento sul terreno integra un reato ambientale. Sulla base di questo ragionamento la Cassazione ha confermato la condanna inflitta al rappresentante di una società di autolavaggio che scaricava al suolo le acque sporche attraverso un tubo sottotraccia. Per la Corte, tale condotta integra il reato di cui all'art. 137 del codice unico ambientale, in quanto gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non civili in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate . Peraltro, con la l. n. 36/2010, concernente la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue, il legislatore ha ridimensionato l'ambito applicativo delle sanzioni penali e la conseguenza della modifica dell'art. 137, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 è che si configura un reato soltanto qualora il superamento dei limiti tabellari sia riferito alle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5, parte terza. L'art. 452- bis c.p. incrimina chiunque determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acqua, aria, suolo o sottosuolo, ecosistema, biodiversità. Inoltre, la rilevanza penale dell'illecito in materia di scarichi presuppone che lo scarico abbia ad oggetto acque reflue industriali, per cui la natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra tutela punitiva di tipo amministrativo e quella strettamente penale. Ai fini della tutela penale dall'inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive, in quanto detti reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche. Venendo alla decisione in commento, con essa la Suprema Corte esclude la responsabilità di colui che, nell’esercizio di una attività di impresa, in buona fede effettua lo scarico di reflui, ritenendo di essere a ciò abilitato in base ad un precedente provvedimento autorizzativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa. Sempre in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, la giurisprudenza di legittimità esclude altresì la responsabilità per il reato di cui all’art. 137 del d. lgs. n. 152/2006 nel caso in cui vi sia uno sversamento, non ragionevolmente prevedibile, provocato da negligenza del soggetto agente, non potendo pretendersi, in tale caso, la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di autorizzazione. Sul punto, si registra peraltro un risalente contrasto giurisprudenziale, acuito da un secondo, contrapposto orientamento, secondo cui al nuovo titolare non è fatto obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione allo scarico, giacché la concessione dell'autorizzazione attiene all'insediamento produttivo e non al titolare dello stesso. ed il caso di specie. La sentenza in commento ribadisce altresì un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la buona fede che esclude nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo ben può essere determinata da un fattore positivo esterno che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole, e cioè da un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell'interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta. Peraltro, nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto commissivo od omissivo e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall'imputato, il quale ha anche l'onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 aprile – 22 giugno 2017, n. 31261 Presidente Di Nicola – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 25/06/2015, depositata in data 29/06/2015, il tribunale di Caltanissetta dichiarava il L. colpevole per aver effettuato uno scarico senza autorizzazione in particolare riferibile ai reflui derivanti dall’attività di autolavaggio convogliandoli in pubblica fognatura art. 137, d. lgs. n. 152 del 2006 , commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione fino al gennaio 2013, irrogando al medesimo la pena di 3000,00 Euro di ammenda, con il concorso di circostanze attenuanti generiche e rigettando la domanda di risarcimento danni della parte civile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il L. , a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen 2.1. Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b c.p.p. in relazione all’art. 19, legge n. 241 del 1990, ed agli artt. 74, 101, co. 7, lett. e e 137, d.lgs. n. 152 del 2006 nonché dell’art. 2, co.1, lett. a , d.p.R. n. 227 del 2001. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice di merito sarebbe erroneamente pervenuto alla condanna violando le predette norme di diritto sostanziale a tal fine, il ricorrente riassume le vicende amministrative che hanno interessato l’attività al fine di dimostrare che la stessa fosse regolarmente autorizzata ricorda il ricorrente che la società amministrata dall’imputato era subentrata nella titolarità dell’attività svolta dalla società Nuova Elegant cars s.r.l. in forza di atto di cessione di ramo d’azienda 29/03/2010 in detta occasione, la società cedeva al L. la titolarità dell’attività secondaria di impresa, ossia quella di autolavaggio, per il cui svolgimento era stata autorizzata con determina del dirigente SUAP del comune di omissis n. 174 del 15.04.2009 tale autorizzazione allo svolgimento di attività artigianale era stata preceduta dall’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Soc. Caltacqua S.p.A. gestore del servizio pubblico integrato sede di omissis con determina dirigenziale n. 3/2009 la società cedente per ottenere l’autorizzazione allo scarico aveva presentato alla Caltaqua S.p.A. una serie di documenti, tra cui le analisi su campione di refluo prodotto, da cui risultava la loro assimilabilità ai reflui civili successivamente, in data 17.07.2009, la società cedente aveva comunicato in regime di SCIA al Comune di omissis l’inizio dell’attività di autolavaggio anche al pubblico, cui seguiva una presa d’atto da parte del dirigente del SUAP del 18.08.2009, rimettendo gli atti agli organi interessati alla pratica da tale momento, dunque, la società cedente aveva iniziato anche l’attività di autolavaggio al pubblico , senza rilievi da parte della P.A. quando il L. , in data 29.03.2010 era subentrato alla Nuova Elegant cars s.r.l. tale era lo stato di fatto e giuridico il L. , però, per un refuso si sarebbe limitato a richiedere alla soc. Caltacqua S.p.A. l’attivazione di un nuovo contratto di fornitura ma non anche la voltura dell’autorizzazione allo scarico, voltura che era stata richiesta in data 16.06.2011 ed esitata positivamente il 21.06.2011 dalla società Caltacqua S.p.A., conseguendone, secondo il ricorrente, che - trattandosi di una voltura - l’autorizzazione allo scarico già concessa alla Nuova Elegant cars s.r.l. sarebbe proseguita in capo al L. senza soluzione di continuità diversamente, il tribunale avrebbe, da un lato, affermato che il L. non fosse autorizzato allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dall’attività dell’autolavaggio al pubblico poiché al momento della cessione dell’attività sussisteva unicamente un’autorizzazione allo scarico relativo al lavaggio delle auto proprie della Nuova elegant cars s.r.l., in quanto sebbene quest’ultima società avesse comunicato al Come di omissis in epoca antecedente alla cessione al L. l’estensione dell’attività al lavaggio aperto al pubblico, nessuna nuova autorizzazione allo scarico sarebbe stata emessa dall’ente gestore delle acque pubbliche dall’altro, il tribunale aggiungeva che il provvedimento volturato, relativo allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, non fosse compatibile con gli scarichi dell’autolavaggio del L. , che avrebbero dovuto essere autorizzati in quanto assimilabili agli scarichi di acque reflue industriali, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanza chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture. 2.1.1. Tali argomentazioni sarebbero per il ricorrente illegittime. In particolare, vi sarebbe stata una violazione dell’art. 19, legge n. 241 del 1990, in quanto affermando che con la comunicazione 17.07.2009 espressamente richiamata nella nota 18.08.2009, venne avviata una procedura di autorizzazione in SCIA, avrebbe dovuto coerentemente concludere che, in assenza di divieti o inibitorie da parte della PA, le attività oggetto della comunicazione, ossia l’autolavaggio al pubblico, doveva ritenersi autorizzata richiamata la norma asseritamente violata, sostiene il ricorrente che non avendo l’autorità competente adottato alcun provvedimento inibitorio successivamente alla comunicazione in regime di SCIA della Nuova Elegant cars s.r.l. del 18.08.2009 con cui si segnalava l’estensione dell’attività di autolavaggio anche al pubblico , l’attività doveva ritenersi autorizzata, soprattutto laddove si consideri che, dopo la voltura al L. in data 21.06.2011 nessun provvedimento intervenne da parte della P.A. l’autorizzazione allo scarico dei reflui, del resto, era stata rilasciata dalla soc. Caltacqua S.p.A. con provvedimento n. 3/2009, sicché nessuna abusivo scarico poteva ritenersi sussistente. In secondo luogo, il ricorrente censura la soluzione offerta al tema dell’assimilabilità dei reflui industriali a quelli domestici, in quanto, si sostiene, il tribunale avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 74 e 101, co. 7, d.lgs. n. 152 del 2006, norma quest’ultima che indicando le ipotesi di assimilazione dei reflui provenienti da insediamenti produttivi ai reflui domestici, contempla alla lett. e gli scarichi aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale in particolare, si osserva, lo scarico dell’autolavaggio in questione avrebbe dovuto essere considerato equivalente ad uno scarico di acque reflue domestiche sulla base dei risultati delle analisi del refluo, eseguite al momento della richiesta di voltura dal laboratorio CHELAB e prodotte all’ud. 29.01.2015, oltre che sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi D. e G. . Risulterebbe, secondo il ricorrente, parimenti violata la norma di cui all’art. 2, d.P.R. n. 227 del 2011, rubricato criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, il quale prevede che, per poter escludere detta assimilabilità e la canalizzazione in pubblica fognatura, occorre conseguire la prova del superamento dei parametri di cui al co. 1, lett. a , criterio normativo che nel caso di specie non sarebbe stato applicato. 2.2. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e c.p.p. sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione risultante dagli atti di causa e per omesso esame di elementi probatori dirimenti. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, vi sarebbe un evidente travisamento probatorio non soltanto per essere state utilizzate informazioni non acquisite al processo, quali quelle relative a caratteristiche del refluo ostative all’immissione in pubblica fognatura, ma anche per essere stata omessa la valutazione di acquisizioni probatorie decisive ai fini della costruzione dell’apparato motivazionale censurato anzitutto, con riferimento alla questione per la quale la società del L. fosse autorizzata allo scarico dei reflui dell’autolavaggio al pubblico , il tribunale avrebbe illogicamente motivato, ponendosi in contrasto quanto risulterebbe dalle emergenze dibattimentali l’aver infatti sostenuto non solo che la determina SUAP n. 174/2009 del Comune di OMISSIS autorizzasse la Nuova Elegant cars s.r.l. solo al lavaggio delle proprie autovetture ma anche che la successiva autorizzazione allo scarico n. 3/2009 fosse circoscritta alle sole autovetture di proprietà della Nuova elegant cars s.r.l., sicché all’atto della voltura 21.06.2011 al L. fosse stata trasferita l’autorizzazione allo scarico di acque reflue derivanti dal lavaggio delle auto proprie, si porrebbe in contrasto a con il contenuto dell’autorizzazione allo scarico prot. 2264 del 17.03.2009 che non prevede alcuna limitazione relativa al lavaggio delle sole auto della Nuova elegant cars s.r.l. né l’esclusione del servizio al pubblico b con la nota 18.08.2009 prot. 57/09 SUAP nota cui era seguita la presa d’atto da parte del dirigente SUAP del Comune di omissis che rimetteva gli atti agli enti ed organi interessati c con le dichiarazioni del medesimo dirigente SUAP rese all’ud. 2.10.2014, di cui viene riportato in ricorso uno stralcio d con la determina della soc. Caltacqua S.p.A. 28.05.2013 prodotta all’ud. 25.06.2015 con cui l’ente gestore esitava la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura inoltrata dal L. , e dal cui esame - v. nota riportata integralmente in ricorso - rende evidente che l’autorizzazione n. 6/2013 che la Caltacqua rilasciava al L. altro non era che il rinnovo della precedente autorizzazione rilasciata alla Nuova elegant cars s.r.l., e che l’impianto autorizzato non aveva mutato la sua tipologia, sicché l’atto rinnovato già consentiva lo scarico dei reflui provenienti dall’autolavaggio in pubblica fognatura, ciò che contrasterebbe con la motivazione della sentenza secondo cui il L. non era autorizzato allo scarico in quanto l’autorizzazione n. 3/2009 rilasciata alla società cedente non avrebbe consentito il recapito dei reflui dell’autolavaggio in fognatura e con le dichiarazioni rese dal teste G. all’ud. 26.03.2015 da cui emergeva che l’autorizzazione allo scarico dei reflui in pubblica fognatura non dipendeva dal fatto che il lavaggio delle autovetture era connesso ad altra attività commerciale o fosse dalla stessa autonomo, laddove, invece, i presupposti dell’autorizzazione riguardavano la valutazione della tipologia del refluo e le caratteristiche dello smaltimento, in particolare tramite disoleatore . In sostanza, l’omessa valutazione di tali emergenze probatorie avrebbe determinato un vizio argomentativo della sentenza, dovendo infatti concludersi che l’imputato, una volta rilevata l’attività, non avrebbe avuto alcun obbligo di chiedere una nuova e diversa autorizzazione poiché lo scarico del quale si avvaleva l’azienda in cui era subentrato era autorizzato e la relativa autorizzazione n. 3/2009 era ancora in corso peraltro, ciò contrasterebbe con gli esiti delle analisi del laboratorio accreditato CHELAB 20.07.2011 e relative ai reflui prodotti dall’autolavaggio, da cui emergeva la compatibilità del refluo con lo scarico in fognatura, come confermato anche dal teste D. all’ud. 29.01.2015, di cui viene riportato uno stralcio in ricorso alla pagg. 17/18. 2.3. Deduce il ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b ed e c.p.p. in relazione all’art. 133 c.p. e correlato vizio di mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena. In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il giudice avrebbe irrogato, pur riconoscendo le attenuanti generiche, una pena 3000 Euro di ammenda superiore al minimo edittale, senza alcuna motivazione non sarebbero stati considerati alcuni elementi incensuratezza scemato grado della colpa condotta immediatamente successiva all’accertamento di PG buona fede del ricorrente , che avrebbero dovuto incidere sulla determinazione della pena, la cui p.b. venne determinata in 4500,00 Euro di ammenda, di gran lunga superiore al minimo edittale di 1500,00 Euro senza alcuna congrua motivazione, nemmeno richiamando una clausola di stile. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui si dirà oltre. 4. Ed infatti, premesso che ambedue motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati attesa l’omogeneità dei profili di doglianza a ciascuno di essi sottesa, è corretto quanto argomentato dalla difesa dell’imputato, alla luce della corretta lettura della documentazione amministrativa, da cui risulta che la società cedente Nuova elegant cars s.r.l. era titolare di un’autorizzazione allo scarico dei reflui derivanti dall’attività di autolavaggio di auto al pubblico , antecedente al subentro del L. nel 2010 nel contempo, deve ritenersi corretto quanto affermato dal Tribunale laddove afferma che, all’atto del subentro del L. ossia, per quanto qui di interesse, alla data del giugno 2011, in cui questi ebbe a volturare la precedente autorizzazione della Nuova elegant cars s.r.l. questi non poteva ritenersi autorizzato allo scarico. Ed invero, dimentica sul punto il ricorrente che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’autorizzazione allo scarico è rilasciata intuitu personae e, quindi, chi subentra al precedente titolare è tenuto a munirsi di una nuova e specifica autorizzazione, non potendosi limitare alla mera richiesta di volturare a suo favore quella già in essere. Si è infatti affermato che in tema di scarichi di acque reflue da insediamento produttivo, il titolare di una nuova impresa, subentrata ad altra, non può giovarsi dell’autorizzazione rilasciata al precedente titolare dell’impresa sostituita ma deve munirsi di nuova specifica autorizzazione Sez. 3, n. 38791 del 02/07/2015 - dep. 24/09/2015, Ragini, Rv. 264713 . Nella specie, la domanda del giugno 2011 presentata dal L. si limitava alla mera richiesta di voltura della precedente autorizzazione allo scarico, ma non poteva considerarsi equipollente ad una nuova richiesta di autorizzazione. Nè rileva la circostanza che nel 2013, in sede di rinnovo richiesto dal L. , l’ente gestore del servizio di pubblica fognatura, avesse sostanzialmente confermato che l’autorizzazione rilasciata a marzo del 2009 in realtà consentiva al L. di scaricare i reflui derivanti dal lavaggio delle autovetture al pubblico . 5. Se quanto sopra, dunque, conferma sul piano oggettivo la sussistenza del reato oggetto di contestazione in quanto il titolare dello scarico, il L. , non poteva considerarsi autorizzato, non avendo presentato la richiesta di rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico dei predetti reflui derivanti dall’attività di autolavaggio al pubblico non potendo egli beneficiare di quella rilasciata alla Nuova elegant cars s.r.l. per le ragioni dianzi evidenziate, attesa la natura personale dell’autorizzazione allo scarico , non altrettanto può ritenersi quanto alla motivazione sull’elemento soggettivo del reato. Il tribunale, sul punto v. pag. 9 fa leva su un atteggiamento di tipo colposo del L. , rimproverandogli di aver negligentemente svolto detta attività senza autorizzazione. Tuttavia, il giudice di merito mostra di non valutare correttamente l’incidenza che, sul convincimento soggettivo del reo, ha indubbiamente esplicato il comportamento complessivo della Pubblica Amministrazione - che, si noti non ha peraltro mai svolto osservazioni in ordine alla legittimità della procedura seguita dall’interessato in particolare, per quanto concerne la voltura della precedente autorizzazione -, reo che è stato sostanzialmente indotto dalla stessa Amministrazione a proseguire nell’attività di gestione dell’autolavaggio abusivamente svolta. 6. Ciò comporta, a giudizio del Collegio, la necessità di rivalutare tale elemento alla luce della più avveduta giurisprudenza di questa Corte in ordine all’efficacia scusante della buona fede nei reati contravvenzionali. Deve, invero, qui essere ricordato che in tema di elemento psicologico del reato, l’ignoranza da parte dell’agente sulla normativa di settore e sull’illiceità della propria condotta è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica amministrazione Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016 - dep. 23/08/2016, P.M. in proc. Oggero, Rv. 268000 . In altri termini, dunque, la buona fede, che esclude nei reati contravvenzionali l’elemento soggettivo, ben può essere determinata da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della autorità amministrativa deputata alla tutela dell’interesse protetto dalla norma, idoneo a determinare nel soggetto agente uno scusabile convincimento della liceità della condotta Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015 - dep. 02/12/2015, Basile, Rv. 265424 v., in precedenza, anche Sez. U, n. 8154 del 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885 . 7. L’impugnata sentenza dev’essere pertanto annullata con rinvio al tribunale di Caltanissetta, altro giudice, affinché proceda a rivalutare, colmandone il deficit motivazionale, alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte, se possa ravvisarsi nel caso di specie quella buona fede scusante idonea a determinare il venir meno dell’elemento psicologico del reato per cui si procede. Resta assorbito il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, attesa la valenza necessariamente prodromica della soluzione della questione logicamente, oltre che giuridicamente, preliminare afferente alla sussistenza del reato nella sua componente soggettiva. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione personale.