Imputato dichiarato contumace: «Fermi tutti! Ero ai domiciliari»

Nel caso in cui l’imputato si trovi agli arresti domiciliari o sia comunque sottoposto ad una restrizione della libertà personale che gli impedisca di partecipare all’udienza, il giudice deve rinviare il processo a nuova udienza e disporre la traduzione dell’imputato a prescindere da una sua espressa richiesta, salvo un suo espresso rifiuto di assistervi.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30853/17 depositata il 21 giugno. La vicenda. La Corte d’Appello di Bologna riformava la pronuncia di primo grado ed dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per uno dei fatti contestati relativi alle false dichiarazioni sulle proprie generalità rese agli organi di polizia giudiziaria. Rilevava infatti la Corte che, in relazione all’episodio più risalente nel tempo, il reato era estinto per prescrizione. L’imputato ricorre per la cassazione della pronuncia lamentando la violazione del suo diritto di difesa posto che la Corte aveva dichiarato la sua contumacia nonostante egli fosse agli arresti domiciliari per altra imputazione e non fosse stato messo nelle condizioni di partecipare al procedimento in oggetto, nemmeno dopo la tempestiva richiesta. Contumacia. Il ricorso trova accoglimento da parte degli Ermellini. La giurisprudenza afferma infatti che nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata la presenza dell’imputato, salvo il suo inequivoco rifiuto, e dunque ai sensi dell’art. 420- ter c.p.p. laddove egli non si presenti e risulti probabile che la sua assenza è imputabile a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento il giudice deve disporre, anche d’ufficio, il rinvio a nuova udienza. Ciò posto, nel caso in cui l’imputato si trovi agli arresti domiciliari o sia comunque sottoposto ad una restrizione della libertà personale che gli impedisca di partecipare all’udienza, il giudice, in qualunque modo e momento venga a conoscenza della situazione, deve rinviare il processo a nuova udienza e disporre la traduzione dell’imputato a prescindere da una sua espressa richiesta, salvo un suo espresso rifiuto di assistervi. Nel caso di specie dunque è evidente l’ error in procedendo in cui è occorsa la Corte territoriale per non aver disposto la traduzione del ricorrente in udienza avendo per di più egli formulato specifica richiesta in tal senso. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 maggio – 21 giugno 2017, n. 30853 Presidente Sabeone – Relatore Guardiano Fatto e diritto Con la sentenza pronunciata l’8.3.2016, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Bologna, in data 22.10.2013, aveva condannato T.A. , imputato del reato di cui agli artt. 81, cpv., 495 c.p. per aver reso false dichiarazioni circa le proprie generalità ad organi di polizia giudiziaria, in due distinti episodi, ossia in data omissis ed in data , alla pena ritenuta di giustizia, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine all’episodio del per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l’imputato, personalmente, lamentando violazione di legge, in relazione all’art. 178 comma 1, lett. c , c.p.p., ed alla dichiarazione di contumacia dell’imputato, con conseguente nullità del giudizio di secondo grado e dell’emessa sentenza. Il ricorrente lamenta, in particolare, la violazione del suo diritto di difesa, atteso che la corte territoriale, all’udienza dell’8.3.2016, dichiarava la contumacia dell’imputato non comparso, procedendo alla celebrazione del giudizio, sebbene quest’ultimo, ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, non fosse stato messo nella condizione di partecipare all’udienza, nonostante ne avesse fatto tempestiva richiesta. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. Come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, infatti, nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell’imputato e quindi, in virtù della norma generale fissata dall’art. 420 ter, c.p.p., qualora l’imputato non si presenti e in qualunque modo risulti o appaia probabile che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d’ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell’imputato in tal senso. Pertanto, qualora l’imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche senza una richiesta dell’imputato deve d’ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell’imputato, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell’imputato stesso di assistere all’udienza art. 420 quinquies . Orbene, nel caso in esame, dall’esame degli atti processuali, ammissibile in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo, non risulta adottato alcun provvedimento con cui il giudice di secondo grado abbia disposto la traduzione dell’imputato ovvero lo abbia autorizzato a recarsi presso il suddetto ufficio giudiziario per consentirgli di partecipare all’udienza dell’8.3.2016, pur avendo il T. formalmente chiesto di presenziare con istanza depositata tempestivamente presso la cancelleria della corte di appello bolognese l’1.3.2016, in cui lo stesso aveva rappresentato contestualmente, dopo averlo già fatto con la nomina del difensore di fiducia, depositata presso la medesima cancelleria il 16.2.2016, di essere sottoposto al regime degli arresti domiciliari per altra causa. Evidente, dunque, l’errore di diritto in cui è incorsa la corte di appello, che, essendo venuta legalmente a conoscenza di un legittimo impedimento a comparire dell’imputato, non essendo possibile garantire la sua presenza in tempo utile per la celebrazione del giudizio, non avrebbe dovuto dichiararne la contumacia, ma avrebbe dovuto rinviare ad altra udienza la trattazione del processo di appello, adottando i provvedimenti necessari per assicurarne la presenza. Sulla base delle svolte considerazioni si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna che provvederà anche alla verifica dell’eventuale decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna per il giudizio.