Menzionate o no le formalità nell’avviso di ricevimento, la genericità del ricorso salva la notifica

In tema di notificazioni degli atti a mezzo posta, quali sono le formalità che devono essere contenute nell’avviso di ricevimento della raccomandata?

Le ripercorre la Suprema Corte con sentenza n. 31038/17 depositata il 21 giugno. Il caso. L’imputato veniva condannato in secondo grado alla reclusione per il delitto di cui all’art. 9 l. n. 1423/1956 recante Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità , avendo egli violato l’obbligo di rispettare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il difensore di fiducia ricorre in Cassazione deducendo la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, in virtù del fatto che questo era stato notificato all’imputato a mezzo di servizio postale senza alcuna menzione, nell’avviso di ricevimento della raccomandata, fra l’altro non ritirata da destinatario, di tutte le formalità eseguite a norma dell’art. 8 l. n. 890/1982. Le formalità dell’avviso di ricevimento. La Corte afferma che, in tema di notificazione degli atti a mezzo posta, l’avviso di ricevimento della raccomandata deve contenere l’indicazione di chi ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficio giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato . Inoltre, deve contenere l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di 6 mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di 6 mesi, l’atto sarà restituito al mittente . Nella fattispecie, la Cassazione ritiene che il ricorso proposto dall’avvocato dell’imputato sia inammissibile poiché la censura appare troppo generica e non specifica quale o quali siano le formalità inosservate.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 ottobre 2016 – 21 giugno 2017, n. 31038 Presidente Vecchio – Relatore Mazzei Ritenuto in fatto 1. A.S. è stato condannato, all’esito del doppio grado del giudizio di merito, con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 3 febbraio 2009 confermata dalla Corte di appello di Napoli il 2 febbraio 2015, alla pena di un anno di reclusione per il delitto previsto dall’art. 9, comma secondo, legge n. 1423 del 1956 violazione dell’obbligo di rispettare le leggi inerente misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno , commesso in omissis . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, avvocato Alfonso Piscino, il quale deduce due motivi. 2.1. Con il primo denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza, con particolare riferimento all’art. 157 cod. proc. pen Il decreto di citazione per il giudizio di appello, svoltosi nell’udienza del 2 febbraio 2015, era stato notificato all’imputato a mezzo del servizio postale senza che fossero state menzionate, nell’avviso di ricevimento della raccomandata, non ritirata dal destinatario, tutte le formalità eseguite a norma dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982. L’omessa specificazione delle operazioni compiute nell’avviso di ricevimento aveva determinato, secondo il ricorrente, la nullità della notificazione e del conseguente giudizio di appello, svoltosi in contumacia dell’imputato e in assenza del suo difensore di fiducia. Aggiunge il ricorrente che la mera attestazione della compiuta giacenza, in mancanza di elezione di domicilio da parte dell’imputato, come nel caso di specie, non proverebbe l’avvenuta notificazione del decreto di citazione, donde la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo il difensore del ricorrente deduce il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità di A. , sorvegliato speciale, per non avere rispettato l’obbligo generico di osservare la legge, in esso arbitrariamente incluso, ad avviso del ricorrente, quello del rispetto delle norme del codice della strada, essendo stata attribuita all’imputato la circolazione contromano a bordo di un ciclomotore. La sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata ragione della ricorrenza, nel caso di specie, sia dell’elemento oggettivo sia dell’elemento soggettivo del delitto contestato. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo, in tema di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, è generico. Il ricorrente assume la violazione dell’art. 171 cod. proc. pen. in relazione all’art. 8, comma secondo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, come sostituito dal d.l. 4 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4, lett. c , n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di notificazioni di atti a mezzo posta, a termini del quale, se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza, è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficio giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente. A norma del successivo terzo comma dello stesso art. 8 cit., a sua volta sostituito dal d.l. n. 35 del 2005, cit., art. 2, comma 4, lett. c , n. 2, convertito, con modificazioni, nella predetta legge n. 80 del 2005, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione c.f.r., pressoché, testualmente, l’art. 8, commi secondo e terzo primo periodo , cit. . Orbene, a fronte di tale analitica elencazione delle formalità da osservare nella notificazione di atti a mezzo posta e, nel caso di specie, del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello, la censura del ricorrente appare oltremodo generica, non specificando quale o quali delle predette formalità siano rimaste inosservate, limitandosi alla mera denuncia della pretesa violazione, con lunghi quanto superflui richiami giurisprudenziali, e postulando erroneamente che la notifica per compiuta giacenza possa valere ai fini della rituale instaurazione del rapporto processuale solo in caso di elezione di domicilio da parte del destinatario nel luogo in cui non sia stato possibile recapitare il plico, imponendosi, in caso contrario, ricerche del luogo di residenza o dimora della persona nei confronti della quale debba essere eseguita la notifica. Va aggiunto che il ricorrente neppure adduce il suo trasferimento dal luogo indicato sul piego a lui indirizzato in altra sede, fermo restando che, nel caso di impossibilità di recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, è sufficiente, perché la notificazione si abbia comunque per eseguita, l’annotazione del mancato ritiro entro il termine di dieci giorni dalla data del deposito rectius, dalla data di spedizione della lettera raccomandata sempre che il plico non venga ritirato entro il medesimo termine c.f.r., ex multis, Sez. 3, n. 32119 del 11/06/2013, Bussetto, Rv. 257052 . 1.2. Anche il secondo motivo, in tema di vizio di motivazione sugli elementi costitutivi - oggettivo e soggettivo - del reato contestato è oltremodo generico, poiché il ricorrente non si confronta affatto con la motivazione dei giudici di merito e, in particolare, con quella specialmente accurata del primo giudice recepita dalla Corte territoriale, circa la pericolosità insita nella violazione delle norme del codice della strada, poste a presidio della sicurezza collettiva, con la conseguenza che il sorvegliato speciale che non osservi tali norme, ancorché non penalmente presidiate, si pone in palese contrasto con le finalità della misura di prevenzione a lui applicata e legittimamente incorre nella sanzione prevista per le violazioni delle prescrizioni ad essa inerenti. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata c.f.r., ex multis, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266 , consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost., sent. n. 186 del 2000 , anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in Euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.