Imputato non reperibile, la notifica effettuata all’avvocato di fiducia non è nulla ma irregolare

Non è nulla ma irregolare la notifica effettuata presso il difensore di fiducia dell’imputato e, pertanto, sanabile tramite il meccanismo previsto dagli artt. 180 e 182 c.p.p

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 30734/17 depositata il 20 giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Torino confermava la decisione del Giudice di prime cure di condannare alla reclusione e alla multa l’imputato, colpevole per il delitto di furto aggravato. L’avvocato di fiducia dell’imputato ricorre per cassazione deducendo un vizio di nullità del decreto di citazione a giudizio dinanzi la Corte subalpina poiché non era stato notificato all’imputato. Notifica irregolare. La Cassazione rileva che l’imputato aveva eletto domicilio presso la residenza della sorella, luogo in cui sono risultati regolarmente notificati gli atti di fine ad indagine e la citazione al primo giudizio. Successivamente, l’imputato non risultava più reperibile a detto indirizzo e, dunque, la notifica del decreto di citazione a giudizio dinanzi la Corte d’Appello veniva effettuata al suo difensore. In tal senso, afferma la Corte, non si è in presenza di omessa notifica all’imputato con conseguente nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p., bensì in presenza di notifica irregolare poiché eseguita all’avvocato di fiducia ex art. 161, comma 4, c.p.p., non essendo stata accertata l’irreperibilità della domiciliataria, quale sorella dell’imputato, presso il luogo di domicilio eletto. Pertanto, considerato il vincolo fiduciario tra imputato e difensore, destinatario della notificazione, concorre nel caso di specie nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. sanabile, però, con il meccanismo di cui all’artt. 180 e 182 c.p.p Nella fattispecie, non essendo il difensore comparso nell’udienza in camera di consiglio, l’eccezione da lui sollevata deve ritenersi tardiva in virtù del perfezionamento della sanatoria. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 31 maggio – 20 giugno 2017, n. 30734 Presidente Palla – Relatore Gorjan Ritenuto in fatto La Corte d’Appello di Torino con la sentenza impugnata, reso il 27.7.2016, ha confermato la decisione di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100,00 di multa emessa dal Tribunale di Saluzzo nei confronti dell’imputato per il delitto di furto aggravato. La Corte territoriale osservava come il compendio probatorio acquisito in causa giustificasse la statuizione adottata dal primo Giudice. Avverso la decisione della Corte di prossimità ha proposto impugnazione il difensore fiduciario del E.A. denunziando vizio di nullità poiché il decreto di citazione a giudizio avanti al Corte subalpina non notificato all’imputato. All’odierna udienza pubblica,nessuno compariva per l’impugnante mentre il P.G. concludeva per il rigetto del ricorso. Ritenuto in diritto Il ricorso proposto dal E.A. non ha fondamento giuridico e va rigettato. In effetto l’impugnante aveva eletto domicilio presso la residenza della sorella ed in tale luogo risultano regolarmente notificati gli atti di fine indagine e la citazione al primo giudizio. Effettivamente il decreto di citazione al giudizio avanti la Corte subalpina venne rimesso per la notifica al domicilio eletto, ma fu restituito poiché l’imputato non più reperito in tale luogo senza anche cenno circa l’indisponibità a ricevere della domiciliataria ossia la sorella del E.A. . Di conseguenza la notifica del decreto all’imputato venne effettuata, ex art 161 comma 4 cod. proc. pen., al suo difensore fiduciario, anche odierno proponente il ricorso per cassazione. Quindi, non già, s’è in presenza di omessa notificazione all’imputato, come lumeggiato in ricorso, con conseguente nullità assoluta ex art 178 e 179 cod. proc. pen., bensì in presenza di notifica irregolare poiché eseguita al difensore fiduciario, ex art 161 comma 4 cod. proc. pen., benché non accertato che la domiciliataria non fosse più reperibile presso il luogo di domicilio eletto dall’imputato. Consegue - Cass. SU n 7697/17 rv 269028 - che concorre nullità di ordine generale ex art 178 cod. proc. pen. però sanabile con il meccanismo ex art 180 e 182 cod. proc. pen., considerato anche l’esistenza del vincolo fiduciario tra l’imputato ed il difensore destinatario della notificazione. Nella specie risulta che all’udienza in camera di consiglio il difensore non comparve e,quindi, venne adottata la sentenza oggi impugnata, sicché l’eccezione sollevata in questa sede di legittimità è tardiva essendosi perfezionata la sanatoria. Al rigetto del ricorso segue,ex art 616 cod. proc. pen., la condanna del E.A. alla rifusione in favore dell’Erario delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.