L’incidente commesso in stato d’ebbrezza vale doppio, anche per la sospensione della patente

La disciplina prevista dall’art. 186 del Codice della Strada prevede il raddoppio delle sanzioni per chi, commettendo il reato di guida in stato d’ebbrezza, provochi anche un incidente stradale. Tra le sanzioni a cui si riferisce la norma vi è anche quella della sospensione della patente di guida, che subendo tale raddoppio, deve applicarsi nella misura minima di un anno e non di 8 mesi.

Così ha deciso il Collegio di legittimità con sentenza n. 30240/17 depositata il 16 giugno. Il caso. Avverso la sentenza che condannava l’imputato per il reato di guida in stato d’ebbrezza, con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in ora notturne, ricorre in Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia. Ciò che viene dedotto nel ricorso è la mancata estensione del raddoppio previsto dall’art. 186, comma 2- bis , c.d.s. alla sanzione accessoria di sospensione della patente, che sarebbe dovuta essere minimo di un anno e non di soli 8 mesi. Raddoppio sanzione. La Cassazione, nel ritenere la censura fondata, rileva la disciplina dell’art. 186, comma 2- bis , c.d.s. laddove prevede il raddoppio delle sanzioni per chi nel porsi alla guida in stato d’ebbrezza provochi un incidente stradale. Il termine sanzioni”, afferma la Corte, deve estendersi anche a quelle extrapenali e quindi anche alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Pertanto, il Giudice di merito ha commesso un errore nel non procedere al raddoppio della durata della sospensione della patente, sanzione che doveva essere applicata nella misura minima di un 1 anno e non di 8 mesi. Gli Ermellini annullano la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 marzo – 16 giugno 2017, n. 30240 Presidente Izzo – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale M.N. è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza tasso alcolemico accertato 1,05 g/l , con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in ora notturna. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il raddoppio previsto dal comma 2 bis dell’art. 186 cod. strada va esteso anche alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, che quindi andava applicata nella misura minima di anni uno e non in quella di mesi otto, come statuito nella sentenza impugnata. È vero che è stato effettuato il giudizio di bilanciamento, elidendo la rilevanza dell’aggravante, mediante la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, ma ciò non ha rilievo in ordine alla sanzione accessoria, essendosi, in giurisprudenza, ritenuto, in relazione all’analoga ipotesi della revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria ove il conducente abbia causato un incidente stradale, che essa vada disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza o, addirittura, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza della predetta aggravante. 3. Con requisitoria depositata il 19 settembre 2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, da rideterminare in anni uno. 4. Con memoria difensiva, depositata il 30 dicembre 2016, M.N. ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La censura formulata è fondata. L’art. 186, comma 2 bis, cod. strada prevede il raddoppio delle sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo ove il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. Come si evince dall’uso, da parte del legislatore, del termine sanzione , notoriamente di portata più ampia del termine pena , potendo riferirsi anche a sanzioni di carattere extrapenale, la previsione di cui all’art. 186, comma 2 bis, cod. strada si applica non solo alla pena ma anche alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida Cass., Sez. 4, n. 38141 dell’11-7-2013, Rv. 256402 . Non ha d’altronde rilievo, analogamente a quanto ritenuto, in giurisprudenza, in tema di revoca della patente di guida, che, in sede di bilanciamento, la predetta aggravante sia stata ritenuta equivalente, come nel caso in esame, o, addirittura, subvalente Cass., Sez. 4, n. 37743 del 28-5-2013,Rv. 256209 Sez. 4, n. 48534 del 24-10-2013 , poiché per effetto del giudizio di valenza non vengono meno i profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’aggravante in esame Cass., Sez. 4, n. 7821 del 6-2-2015, Rv. 262446/2015 . 6. Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudice ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, in quanto il M. era andato ad impattare, con il veicolo da lui condotto, con un mezzo fermo in un’area di parcheggio. Per l’imputato è stato accertato un tasso alcolemico di 1,12 e di 1,05 g/l. Erroneamente, pertanto, il giudice a quo non ha proceduto al raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, applicando la predetta sanzione amministrativa accessoria nella misura di mesi 8 mentre l’art. 186, comma 2, lett. b , cod. strada prevede una forbice edittale da sei mesi ad un anno. Considerato il raddoppio ex art. 186, comma 2 bis, cod. strada il minimo non poteva quindi essere inferiore ad un anno. 7. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla durata della sanzione della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Vicenza, per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Vicenza, per nuovo esame.