E’ il giudice che deve determinare le modalità di attuazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

In tema di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, non grava sull’imputato l’onere di individuare le concrete modalità di attuazione della sanzione sostitutiva.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28000/17 depositata il 6 giugno. La vicenda. Neopatentato, ubriaco e al volante in ora notturna. Inevitabile la condanna per il reato aggravato di guida in stato di ebbrezza per il giovane che però non si accontenta della rideterminazione della pena disposta dalla Corte d’appello e ricorre in Cassazione. La difesa sottolinea l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di seconde cure nel ritenere insussistenti i presupposti per l’ammissione al lavoro di pubblica utilità richiesto dall’imputato per non aver presentato il relativo programma né indicato l’autorità presso cui svolgere il lavoro, vizio che sarebbe insussistente per aver l’imputato dichiarato di voler essere ammesso ai lavori di pubblica utilità secondo il programma che sarà disposto dalla Corte d’appello . Lavori di pubblica utilità. La doglianza risulta fondata posto che l’omessa indicazione del programma e dell’autorità in cui svolgere il lavoro non impediscono l’applicazione della misura sostitutiva della pena detentiva. Ed infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità, è il giudice a dover individuare le modalità attuative della sanzione sostitutiva non potendo egli imporre all’imputato tale onere. La legge non richiede infatti che egli indichi l’istituzione presso cui intenda svolgere l’attività sostitutiva e le modalità di attuazione della stessa. Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 marzo – 6 giugno 2017, n. 28000 Presidente Blaiotta – Relatore Savino Ritenuto in fatto T.M. ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso emessa in data 21.7.2016, in parziale riforma, quanto alla rideterminazione della pena, della sentenza del Tribunale di Campobasso del 13.1.2015 con la quale il predetto è stata ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza cui all’art. 186 bis co. 2 lett. b c.d.s. con l’aggravante di essersi posto alla guida in ora notturna e di aver condotto l’autovettura sotto l’influenza di bevande alcoliche nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida. La Corte di appello, pur dando atto che la Polizia stradale aveva proceduto a tre misurazione tramite alcoltest, la prima alle ore 3.05, con un risultato di 0,71 g/l, non integrante nessuna delle ipotesi previste dalle lett. b e c art. 186 c.d.s., la seconda alle ore 3,16 con un risultato di 0,85 gli, la terza alle ore 3,22 con un risultato pari a 0.87 gli, che fra il primo e il terzo accertamento erano intercorsi 16 minuti, aveva ritenuto che la seconda e la terza misurazione, erano idonee a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 379 reg. att. c.d.s., trattandosi di due accertamenti concordanti, ricompresi nella stessa fascia prevista dalla lett. B dell’art. 186 c.d.s., consecutivi, effettuati ad un intervallo di tempo di cinque minuti, ragione per cui poteva ritenersi regolarmente effettuato l’alcoltest. La difesa del ricorrente ha dedotto con un primo motivo inosservanza erronea applicazione della legge con riguardo agli art. 186 c.d.s. e 379 regolamento att. cds. In proposito rileva che i giudici di seconde cure hanno ritenuto conformi alle previsioni delle citate norme, e dunque utilizzabili, le due misurazioni effettuate alle ore 3.16 e 3.22, benché effettuate a distanza di sei minuti l’una dall’altra come emergeva dagli scontrini acquisti in atti esse erano iniziate rispettivamente alle ore 3.15 e 3,21, quindi, anche con riferimento alla data di inizio, vi era un intervallo temporale di 6 minuti . Osserva la difesa che l’art. 379 reg. cds, nel prevedere un arco di tempo fra le due misurazioni di 5 minuti, non si riferisce al tempo minimo che deve intercorrere fra di esse difatti non prevede un intervallo di almeno 5 minuti di talché possa ritenersi essere anche più lunga la distanza temporale, ma, prevede un distacco netto di cinque minuti fra le due misurazioni. Discende da ciò che la distanza temporale prevista dall’art. 379 reg. att. cds fra le due misurazioni, non è stata rispettata stante l’inutilizzabilità dell’alcoltest per l’erronea effettuazione delle due misurazioni nei termini anzidetti, mancherebbe, secondo la difesa, la prova del supermento dei limiti di legge, ragione per cui l’imputato doveva essere assolto. 2 con un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’ammissione al lavoro di pubblica utilità richiesto dell’imputato, in quanto non aveva presentato il programma dell’attività né aveva indicato l’autorità presso la quale chiedeva di svolgere il lavoro socialmente utile. Rileva in proposito il ricorrente che la misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere disposta di ufficio anche dal giudice indipendentemente dalla richiesta dell’imputato e dalla presentazione da parte sua di un programma, occorrendo, quale unica condizione che egli non si opponga a tale pena sostitutiva. Precisa in merito la difesa che l’imputato aveva manifestato la sua volontà di essere ammesso ai lavori di pubblica utilità con dichiarazione allegata all’atto di appello secondo il programma che sarà disposto dalla Corte di appello che, se era vero che non era stato depositato dallo stesso imputato un programma, pur tuttavia tale omissione non impediva l’ammissione alla misura sostitutiva della pena detentiva, secondo il costante orientamento di questa Corte sul punto. Rileva infine il ricorrente che il giudice non avrebbe dovuto operare la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria accogliendo l’istanza in tal senso formulata dall’appellante in quanto si trattava di domanda formulata in via subordinata solo nel caso che il giudice avesse ritenuto di non accogliere la domanda di ammissione ai LLPPUU. Ritenuto in diritto Il primo motivo è infondato. L’art. 379 comma 2 regolamento di attuazione del c.d.s , in tema di accertamento dello stato di ebbrezza, dispone che l’accertamento della presenza di alcol nell’aria alveolare espirata secondo le modalità indicate nel primo comma, deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. Dalla previsione della norma non si evince, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che le due misurazioni debbano essere effettuate ad intervallo di tempo non superiore a cinque minuti. La tesi sostenuta dalla difesa secondo cui l’art. 379 reg. cds nel prevedere un arco di tempo fra le due misurazioni di 5 minuti, non si riferisce al tempo minimo che deve intercorrere fra di esse, ma prevede un distacco netto di cinque minuti fra le due misurazioni, non trova alcun avallo nel tenore letterale della norma difatti, se la misurazione dovesse essere effettuato a distanza di non oltre 5 minuti dalla prima, la norma avrebbe espressamente previsto che l’intervallo di tempo non debba essere superiore. E comunque una eventuale violazione delle modalità di accertamento indicate nel regolamento di attuazione del cds, all’art. 379 cit., non integra una violazione di legge e non comporta l’inutilizzabilità della misurazioni, le quali, è bene ricordarlo, sono state effettuare a distanza di sei minuti l’una dall’altra, quindi con uno scarto minimo rispetto all’intervallo indicato nella citata norma. È invece fondato il secondo motivo. Il Giudice ha erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione della misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sul rilievo che l’imputato non ha dato seguito alla dichiarazione resa con l’atto di appello con cui preannunciava il deposito del programma prima dell’udienza di discussione, omettendo di indicare anche il Comune presso il quale lo stesso era disponibile a svolgere il lavoro. Ritiene il Collegio che la rilevata omissione non impediva l’applicazione della misura sostituiva del lavoro socialmente utile. Difatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, l’individuazione delle modalità attuative della predetta sanzione sostitutiva è demandata al giudice procedente, che non può imporre oneri al condannato, il quale ha la facoltà di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva ovvero può dichiarare di non opporsi ad essa, ma non è tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, né ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attività individuata . Sez. 1, n. 35855 del 18/06/2015 Rv. 264546, in senso conforme, Sez. 1, n. 53684 del 04/05/2016 Rv. 268551 . Ancora ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l’imputato indichi l’istituzione presso cui intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini disporre il predetto beneficio . Sez. 4, n. 53327 del 15/11/2016 Rv. 268693 . Dalle massime sopra riportate ai evince che l’imputato può sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva in questione ma non è tenuto ad indicare il programma cui intende sottoporsi grava difatti sul giudice l’individuazione dell’istituzione presso la quale deve essere svolto il lavoro di pubblica utilità e del relativo programma. Di conseguenza la genericità della indicazione dell’imputato, che ha dato la propria disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità senza fare seguire ad essa il preannunciato programma, non era elemento ostativo alla ammissione al beneficio in quanto l’imputato può sollecitare la sua applicazione, rimessa alla valutazione del giudice, senza essere tenuto alla predisposizione di un programma. Il Giudice non avrebbe quindi dovuto accogliere la richiesta subordinata formulata dalla difesa di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ma avrebbe dovuto dare applicazione alla misura sostitutiva del lavoro socialmente utile, in assenza dell’unica condizione ostativa, quella della non opposizione dell’imputato il quale, anzi, aveva manifestato la propria disponibilità. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso limitatamente alla sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.