Non si ferma all’alt dei militari e oppone resistenza, l’arresto in flagranza deve essere convalidato

In sede di convalida di arresto, il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto e quindi valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati ex artt. 380 e 381 c.p.p

Lo hanno ribadito i Giudici di legittimità con sentenza n. 27811/17 depositata il 5 giugno. Il caso. Il GIP non convalidava l’arresto dell’imputato eseguito dalla polizia giudiziaria nella flagranza dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate commesse in danno dei carabinieri intervenuti. Il PM ricorre per cassazione deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione laddove il GIP ha ritenuto insussistenti i requisiti procedere all’arresto in flagranza. Convalida dell’arresto. La Cassazione ha qui l’occasione di ribadire un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale afferma che in sede di convalida di arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, c.p.p., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati ex. artt. 380 e 381 c.p.p. . La valutazione del giudice non deve riguardare né la gravità indiziaria , né le esigenze cautelari , né l’apprezzamento sulla responsabilità . Infatti, il sindacato sulla convalida deve essere operato dal giudice con un giudizio ex ante , avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha posto in essere la misura precautelare . Pertanto, affermano i Giudici di legittimità, per stabilire la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto bisogna guardare al momento dell’esecuzione della misura limitativa della libertà personale, tenendo conto della situazione conosciuta o conoscibile dalla polizia giudiziaria con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto. Nella fattispecie, il GIP ha fondato il suo provvedimento sulle sole dichiarazioni rese dall’arrestato in sede di interrogatorio e ha completamente svalutato le evidenze probatorie disponibili all’atto dell’arresto. Pertanto, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata poiché l’arresto può dirsi legittimamente eseguito.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 maggio – 5 giugno 2017, n. 27811 Presidente Rotundo – Relatore D’Arcangelo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela non convalidava l’arresto di I.A. eseguito dalla polizia giudiziaria in data omissis nella flagranza dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate poste in essere ai danni dei carabinieri intervenuti. 2. Nel provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari rilevava che i presupposti dell’arresto facoltativo in flagranza non apparivano chiari e nitidi in punto di fumus commissi delicti sia dal verbale di arresto che dalle dichiarazioni dell’arrestato I.A. e da quelle del coindagato P.G. emergeva, infatti, come l’I. , postosi alla guida di una motocross privo di targa su strada, aveva avvistato in un primo momento una volante della polizia, con ciò decidendo immediatamente di far ritorno presso la propria autovettura munita di carrello e scontrandosi con i militari, App. In.Gi.Sa. e B.V. , sopraggiunti e fermatisi al centro della strada al fine di interrompere la corsa del motocross . Osservava, inoltre, il Giudice per le Indagini preliminari che l’I. , in sede di interrogatorio, aveva chiarito che, alla vista dei militari, aveva cercato di frenare il motoveicolo, di cui, tuttavia, aveva perso il controllo. Pertanto, secondo il giudice della convalida, dalla ricostruzione dei fatti sopra esposti, a prescindere dell’alt intimato dai militari, non emergeva alcun elemento tale da indurre a ritenere che l’I. avesse usato violenza o minaccia nei confronti dei Carabinieri allo scopo di opporsi ad un atto di ufficio. Parimenti, con riferimento alle lesioni cagionate dall’I. ai militari, non erano emersi elementi probatori idonei a far ritenere che l’I. avesse coscientemente e volontariamente colpito i due militari, in quanto, al contrario, l’arrestato non era riuscito ad evitare l’impatto con i medesimi, postisi al centro della strada, per effetto della perdita di controllo del mezzo. 4. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Gela denunciando la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in punto di asserita insussistenza dei requisiti per procedere all’arresto in flagranza. Il Giudice per le indagini preliminari, aveva, infatti, introdotto dati e circostanze esorbitanti rispetto al sindacato demandato in sede di convalida di arresto, in quanto fondati esclusivamente sulle dichiarazioni rese dagli indagati successivamente alla esecuzione della misura precautelare. La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, si rivelava contraddittoria ed illogica nella parte in cui il Giudice si era spinto a ritenere che i due ragazzi avessero perso il controllo del motoveicolo e, solo dopo, avessero travolto i due carabinieri. Tale affermazione era, infatti, priva di supporto probatorio e, pertanto, si rivelava apodittica. 5. Con fax pervenuto in data 23 maggio 2017 il difensore dell’I. ha, inoltre, comunicato che l’I. ed il P. sono stati assolti dai reati ai medesimi ascritti, con sentenza emessa dal Tribunale di Gela n. 114/17 emessa in data 4 febbraio 2017, divenuta irrevocabile in data 4 febbraio 2017. 6. Il ricorso deve essere accolto in quanto si rivela fondato. 7. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all’ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari valutazione questa riservata all’applicabilità delle misure cautelari coercitive , né l’apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito ex plurimis Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230 . 8. Il sindacato del giudice della convalida deve, inoltre, essere operato con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha posto in essere la misura precautelare. La sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione deve, pertanto, essere verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, Louri Mohamed, Rv. 256554 , dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084 . Il giudice della convalida non può, pertanto, tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi Sez. 3, n. 35962 del 7/07/2010, Pagano, Rv. 248479 Sez. 1, n. 8708 dell’08/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217 e che sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Chitari, Rv. 256783 . 9. Non può, pertanto, essere condivisa la decisione del giudice per le indagini preliminari che, operando una indebita commistione tra delibazione della richiesta di convalida della misura precautelare e sindacato sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, ha escluso la sussistenza dei presupposti per procedere alla convalida sulla base delle dichiarazioni rese dall’arrestato in sede di interrogatorio, svalutando integralmente le evidenze probatorie disponibili all’atto dell’arresto. Al fine del controllo che la legge gli demanda, pertanto, il Giudice per le indagini preliminari non poteva ampliare lo spettro degli elementi conoscitivi di cui disponeva la polizia giudiziaria, attingendo ad ulteriori fonti di prova, peraltro emerse solo successivamente al momento della esecuzione dell’arresto. 10. Come ha evidenziato congruamente il Pubblico Ministero ricorrente, nella specie l’adozione del provvedimento di convalida era, invece, giustificato dalla pericolosità degli arrestati, che, circolando, in ore serali ed in una zona abitata di Gela, con guidatore e passeggero privi di casco, ad alta velocità ed in direzione contraria al senso di marcia, nell’atto di sfuggire ad un precedente controllo di polizia, non avevano ottemperato all’alt intimato dalle forze dell’ordine, perseguendo in una condotta di guida pericolosissima e contraria alle norme di circolazione stradale, e dalla oggettiva gravità dei fatti contestati, dimostrata dalle lesioni personali inferte ai militari intervenuti. La valutazione sinergica di tali elementi rende, pertanto, illegittimo il diniego della convalida dell’arresto in flagranza operato in tali condizioni. 11. Alla stregua di tali rilievi l’ordinanza impugnata deve essere annullata. L’annullamento da parte della Corte di Cassazione dell’ordinanza di non convalida dell’arresto in flagranza deve, tuttavia, essere disposto con la formula senza rinvio , poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici ex plurimis Sez. 6, n. 13436 del 23/02/2016, Obien, Rv. 266734 Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, Koraj, Rv. 265886 Sez. 6, n. 49482 del 10/11/2015, H., Rv. 265531 obiettivamente superfluo si rivela, pertanto, lo svolgimento di un giudizio rescissorio sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, essendo l’arresto legittimamente eseguito.