Nonostante il legittimo impedimento dell’avvocato il Tribunale non si ferma: ordinanza annullata

Nel procedimento di sorveglianza il comprovato legittimo impedimento dell’avvocato di fiducia a svolgere il mandato difensivo può costituire causa di rinvio dell’udienza?

All'interrogativo ha risposto la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27074/17 depositata il 30 maggio. Il caso. Relativamente alla sentenza del Tribunale di sorveglianza che revocava all’interessato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, egli ricorre in Cassazione deducendo la violazione del diritto di difesa. Infatti, l’ordinanza in questione era stata adottata nonostante il suo difensore aveva presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento, tempestivamente ed adeguatamente comunicato, con la relativa documentazione medica attestante un recente intervento chirurgico. Legittimo impedimento. La Corte, nel valutare la questione giuridica relativa al procedimento di sorveglianza e alla possibilità che il comprovato impedimento legittimo dell’avvocato di fiducia a svolgere il mandato difensivo costituisca o meno causa di rinvio dell’udienza, ritiene opportuno affermare un nuovo principio di diritto. In particolare, gli Ermellini affermano che nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p. fissata ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 3, richiamato dal primo comma dell’art. 678 c.p.p. . Sulla base di detto principio la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 3 – 30 maggio 2017, n. 27074 Presidente Di Tomassi – Relatore Bonito Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 luglio 2016 il Tribunale di sorveglianza di Catania revocava in danno di R.F. , con efficacia ex tunc, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale perché, il 3 marzo 2016, pochi giorni dopo la data di inizio di essa, fissata al 19 febbraio precedente, il sottoposto si era allontanato dal comune di residenza senza fornirne alcuna giustificazione, condotta, questa, giudicata dal tribunale alla stregua di grave violazione delle prescrizioni imposte con la misura ridetta. 2. Ricorre per cassazione avverso il provvedimento detto l’interessato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo di impugnazione, con il quale ne denuncia la illegittimità per violazione degli artt. 125 co. 3, 192, 179, 666, 678 c.p.p., 24 Cost. e 47 O.P., in particolare osservando l’ordinanza è priva di motivazione in ordine alla mancata concessione della liberazione anticipata così in ricorso l’ordinanza inoltre è stata adottata in violazione del diritto di difesa dell’imputato in data 4.7.2016, infatti, l’unico difensore del ricorrente presentava istanza di rinvio per legittimo impedimento con relativa documentazione medica attestante un recente intervento chirurgico, impedimento tempestivamente ed adeguatamente comunicato il procedimento camerale per cui è causa prevede, nella fase di merito, la presenza necessaria del difensore, circostanza questa che rende radicalmente nulla la pronuncia impugnata perché violato nella specie il diritto di difesa la revoca infine è stata illegittimamente disposta, giacché l’allontanamento dell’interessato dal luogo di affidamento è avvenuto per scopo lavorativo di qui la fondatezza delle denunciate doglianze. 3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso, perché infondata la eccezione processuale, attesa la lezione rinveniente da SS.UU., n. 31461 del 27.6.2006, Passamani, rv. 234146, e motivata la decisione impugnata nel merito. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nella censura processuale, assorbente, attesa la sua natura pregiudiziale, di ogni altra doglianza. 1. Orbene, il motivo di ricorso pone la questione giuridica se, nel procedimento di sorveglianza che, come è noto, è disciplinato nelle forme descritte dall’art. 666 c.p.p., richiamato a tal fine, per quanto qui interessa, dall’art. 678 c.p.p., co. 1, il comprovato impedimento legittimo dell’avvocato di fiducia a svolgere il mandato difensivo, per ragioni di salute, costituisca o meno causa di rinvio dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 666 c.p.p., co. 3, come innanzi richiamato dal primo comma dell’art. 678 c.p.p Sul punto, come innanzi precisato, non risulta si sia espresso il giudice territoriale, mentre il P.G. in sede, da parte sua, ha espresso un motivato parere di inammissibilità della eccezione richiamando l’insegnamento delle sezioni unite della Corte 31461/2006, ric. Passamani, rv. 234146, cit. . Ed invero, non ignora certo il Collegio l’autorevole arresto richiamato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, arresto per il quale il disposto di cui all’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. . Ad avviso del Collegio il principio di diritto appena riportato sconta ormai una affievolita attualità se inserito nel contesto di nuovi arresti delle medesime sezioni unite, di pari autorevolezza, che hanno cercato di interpretare mutate esigenze procedimentali, progressivamente maturate nel tempo, nel cui ambito vanno collocati, alla luce dei principi costituzionali in tema di giusto processo , il rafforzamento del ruolo difensivo nel processo odierno, il rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa tecnica, il perseguimento di un contraddittorio sempre più lontano da profili meramente formalistici e sempre più vicini ad approdi autenticamente sostanziali. Già Sez. U., Sentenza n. 40187 del 27/03/2014, Rv. 259926, ben interpretando tale mutato momento storico del diritto processuale penale, riconosceva negli strumenti di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, fonti di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes , ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell’art. 101, secondo comma, Cost., nonché il rilievo costituzionale di tale diritto, da bilanciare mai come subvalente con altre situazioni processuali e con esigenze statuali di pari rilevanza costituzionale Rv. 259927 . Ancora più di recente pervenivano le sezioni unite della Corte ad una rilevantissima decisione, sostanzialmente da intendere, in una prospettiva limpidamente evolutiva del sistema, come superamento del principio di cui all’arresto dal quale il Collegio ha preso le mosse, quella opportunamente richiamata dalla requisitoria del P.G Le Sez. U della Corte, con sentenza n. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267748, hanno infatti stabilito il principio di diritto secondo il quale, nel giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, è applicabile l’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. ed è, pertanto, rilevante l’impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate. Di tutta evidenza il significato normativo della superiore decisione, al pari del palese parallelismo della situazione processuale delibata dal Supremo Collegio con quella venuta ora all’esame del Collegio. La prima ipotesi contempla l’udienza camerale prevista per la discussione, nella fase di appello, della impugnazione di sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato artt. 598, 599 c.p.p., co. 1 e 127 c.p.p. , dove è prevista la presenza necessaria del difensore, la cui assenza risulta superata, tale la pronuncia in commento, dalla nomina di difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 co. 4 c.p.p. , nella seconda ipotesi, quella in scrutinio, viene in considerazione l’udienza, anch’essa camerale ed anch’essa con la previsione necessaria del difensore, davanti al Tribunale di sorveglianza artt. 678 c.p.p., co. 1 e 666 c.p.p., co. 3 . D’altra parte, per motivare le conclusioni di diritto appena richiamate, nella sentenza ss.uu. 41432 del 21/07/2016 citata, la Corte, premesso che la situazione di malattia integra impedimento legittimo e che il contraddittorio tra le parti processuali, alla luce dei principi costituzionali di cui all’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU deve essere pieno e non soltanto formale, opina, in riferimento proprio all’art. 127 c.p.p., che in siffatta prospettiva processuale la scelta del difensore di comparire all’udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore che gli impedisca concretamente di partecipare all’udienza giacché, in tal caso, si avrebbe una limitazione del diritto di difesa e delle garanzie fondamentali dell’imputato, del tutto indipendenti dalla strategia processuale perseguita, non giustificabile con riferimento alle subvalenti esigenze di celerità e snellezza proprie del rito camerale. Di qui un primo argomento per ritenere estensibile il principio di diritto affermato da SS.UU. 41432/2016 alla fattispecie in esame e cioè alla udienza camerale prevista per il giudizio di sorveglianza e di conseguenza, necessariamente, al giudizio di esecuzione atteso il riferimento di entrambi i giudizio alle medesime norme procedimentali . 2. Ritiene inoltre il Collegio che altra ragione, questa squisitamente di carattere ermeneutico, confermi la fondatezza della conclusione appena esposta. Ed invero, la disciplina generale del procedimento camerale, applicabile per tale sua natura ad ogni udienza in camera di consiglio prevista in qualsivoglia contesto processuale penale, è quella scandita dall’art. 127 c.p.p Orbene, il quarto comma di detta norma dispone che, nel procedimento ivi disciplinato, l’udienza fissata a termini del primo comma è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente . , disposizione questa prevista a pena di nullità così il comma quinto dell’art. 127 c.p.p. . La disposizione, per il suo tenore letterale, si appalesa come tipicamente speciale rispetto alla regola generale, tant’è che se il condannato o l’imputato non chiedono di essere sentiti, eppertanto non introducono nel procedimento una condotta specifica la richiesta di essere sentiti, appunto , il loro legittimo impedimento a comparire non rileva ai fini della regolarità dell’udienza. Di qui, pertanto, sul piano logico, una ulteriore conseguenza, che l’altro momento della parte processuale, quello costituito dal difensore, ha diritto al rinvio dell’udienza se nelle condizioni di legittimo impedimento ovviamente serio, comprovato e tempestivamente comunicato , perché la condizione data dalla volontà espressa di essere sentito ha senso soltanto per l’imputato e per il condannato e non già per il difensore, il quale, evidentemente, della facoltà generale di opporre l’impedimento legittimo gode in ogni caso. Anche la lettura, pertanto, della norma di riferimento, se più piace, lettura costituzionalmente orientata artt. 111 Cost., in particolare il secondo comma , conferma la coerenza sistematica della interpretazione normativa qui accreditata, interpretazione idonea a superare, senza contraddirle nella costruzione logica, le ragioni che indussero la sezioni unite del 2006 alla formulazione del principio di chiusura poi superato dalle sezioni unite del 2016. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, la corte ritiene legittimo il seguente principio di diritto nel procedimento di sorveglianza il legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, adeguatamente provato nella sua serietà e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio dell’udienza in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p., fissata ai sensi dell’art. 666 c.p.p., co. 3, richiamato dal primo comma dell’art. 678 c.p.p. . 3. Tirando, conclusivamente, le somme di quanto sin qui argomentato, ritiene la Corte che l’udienza nella quale il giudice territoriale ha deliberato la decisione impugnata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., co. 5 e degli artt. 178 co. 1 lett. c e 179 co. 1 c.p.p., sia radicalmente nulla e debba, di conseguenza, essere cassata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania affinché provveda, nelle forme del contraddittorio come innanzi indicate, a nuovo giudizio sulla domanda difensiva. P.T.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.