È valida la notifica effettuata presso il domicilio indicato nella richiesta di gratuito patrocinio

L’elezione di domicilio effettuata nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto. Pertanto, le notifiche degli avvisi relativi a tale procedimento eseguite al suddetto domicilio sono valide.

Lo ha ribadito il Collegio di legittimità con sentenza n. 26868/17 depositata il 29 maggio. Il caso. L’avvocato di fiducia dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello per inosservanza delle norme processuali circa la notifica del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso di lui nonostante il domicilio fosse stato eletto presso la residenza dell’imputato. Notifica e elezione di domicilio. La Suprema Corte rileva che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata via PEC all’indirizzo dell’avvocato ovvero presso il domicilio eletto dal ricorrente nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata all’udienza dibattimentale . In virtù di tale fatto, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che l’elezione di domicilio effettuata nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto e sono, pertanto, valide le notifiche degli avvisi relativi a tale procedimento eseguite al suddetto domicilio . Per tutti questi motivi, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 marzo – 29 maggio 2017, n. 26868 Presidente Paoloni – Relatore D’Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato ed, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore Generale, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in due mesi di reclusione e venti Euro di multa la pena inflitta nei confronti di R.R. per il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro commesso in omissis . 2. L’avv. Giuseppe Glicerio, difensore di fiducia del R. , ricorre per Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe ed articola due motivi di ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso il difensore deduce la inosservanza di norme processuali, non essendo stato notificato al R. il decreto di citazione per il giudizio di appello. Nell’atto di appello era indicato il domicilio dell’appellante in Licata, Villaggio dei Fiori, ma il decreto di citazione era stato notificato presso il difensore, senza che, tuttavia, fossero state esperite ricerche relative alla irreperibilità dell’imputato. 4. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. La Corte di Appello aveva, infatti, obliterato che nella specie sussistevano tutti i presupposti per applicare tale previsione. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nel medesimo articolati sono manifestamente infondati. 2. Manifestamente infondato si rivela, infatti, il primo motivo di ricorso. La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata telematicamente in data 22 dicembre 2015 all’indirizzo di posta certificata del difensore, avv. Giuseppe Glicerio, ovvero presso il domicilio eletto dal ricorrente nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata alla udienza dibattimentale del 10 maggio 2013. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, l’elezione di domicilio effettuata nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto e sono, pertanto, valide le notifiche degli avvisi relativi a tale procedimento eseguite al suddetto domicilio ex plurimis Sez. 4, n. 7300 del 29/01/2009, Dostuni, Rv. 242868 . Nella specie, peraltro, nella dichiarazione di elezione di domicilio non è ravvisabile alcuna manifestazione di volontà dell’imputato di limitare la stessa ai soli fini del sub procedimento per il patrocinio a spese dello Stato. A nulla rileva, peraltro, l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamente ai fini della suddetta pronuncia incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento ex plurimis Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501 Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, EI Hairi, Rv. 255059 . Nell’atto di appello, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, del resto, non era indicato il domicilio dell’appellante, bensì esclusivamente la residenza del medesimo in Licata, Villaggio dei Fiori, e nel corpo di tale atto non è presente alcuna dichiarazione che possa ritenersi idonea a modificare la elezione di domicilio espressa nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 10 maggio 2013. 7. Manifestamente infondato si rivela anche il secondo motivo di ricorso. Ritiene, infatti, il Collegio che debba essere condivisa, con conseguente declaratoria di indeducibilità del motivo, l’affermazione ricorrente della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello ex plurimis Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 26667801 . Alla data della deliberazione della sentenza d’appello 8 giugno 2016 era, in vero, già in vigore e, segnatamente, dal 2 aprile 2015 la normativa che ha introdotto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, pertanto, la richiesta di proscioglimento doveva essere sollevata nel corso della udienza tenutasi dinanzi alla Corte di appello, ove, come invece si evince dal verbale dell’udienza camerale, non veniva affatto proposta. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , il ricorrente deve, inoltre, essere condannato a versare la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.