La Cassazione fa luce sulla nozione di abnormità del provvedimento

È abnorme il provvedimento caratterizzato dall’esercizio di un potere totalmente avulso dal sistema idoneo a determinare la stasi del procedimento e che legittima il ricorso per cassazione al di fuori del principio di tassatività delle impugnazioni.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 26875/17 depositata il 29 maggio. Il caso. Il PM di Padova propone ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il GIP aveva respinto la richiesta di archiviazione presentata nei confronti dell’indagato. Il ricorrente censura il provvedimento del Giudice per abnormità poiché imponeva indagini non integrative ma esplorative dirette a cercare elementi di prova di reati diversi e più gravi. Provvedimento abnorme. Gli Ermellini hanno qui l’occasione di ripercorrere le indicazioni fornite dalla giurisprudenza che hanno condotto ad una nozione di provvedimento abnorme. In particolare, le Sezioni Unite hanno definito tale il provvedimento caratterizzato dall’esercizio di un potere totalmente avulso dal sistema che determina la stasi del procedimento e che legittima il ricorso per cassazione al di fuori del principio di tassatività delle impugnazioni . Nella fattispecie, il provvedimento del GIP, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato e da un non immediato collegamento con l’ipotesi di reato per la quale è stata richiesta l’archiviazione , non può essere definito abnorme. Tale provvedimento neppure realizza l’ipotesi di abnormità funzionale di cui sopra, posto che non determina una stasi del procedimento idonea a legittimare il ricorso per cassazione. Pertanto, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 10 – 29 maggio 2017, n. 26875 Presidente Paoloni – Relatore Gianesini Ritenuto in fatto 1. Il Pubblico ministero di Padova ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di archiviazione presentata nei confronti di L.C. per i reati di cui agli articolo 323 e 733 bis cod. pen. e 181 decr. leg.vo 42/2004 e ordinato l’effettuazione di investigazioni suppletive. 2. Il ricorrente, dopo aver premesso che il procedimento era sorto a seguito dell’esposto di due associazioni che avevano criticato la decisione del Comune di Abano Terme di abbattere 117 alberi che ricadevano nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei, ha censurato di abnormità il provvedimento del Gip che imponeva non indagini integrative sulle fattispecie di reato per le quali era avvenuta l’iscrizione ma esplorative per cercare elementi di prova di reati diversi e più gravi, dell’esistenza dei quali non vi era il minimo indizio. 3. Il Procuratore generale, dopo aver richiamato la differenza tra abnormità strutturale ad abnormità funzionale, ha osservato che il provvedimento del Gip rientrava tra quelli previsti dall’ordinamento e non aveva determinato una ingiustificata stasi del procedimento, con la conseguenza che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati. 2. Come si è visto, il ricorrente ha strutturato la sua impugnazione nella prospettiva della affermazione del carattere abnorme del provvedimento impugnato, caratterizzato dalla indicazione ex art. 409, comma 4 cod. proc. pen. non di ulteriori indagini integrative in relazione al fatto-reato per il quale era stata disposta l’iscrizione del nominativo di L.C. nel registro notizie di reato articolo 323 e 733 bis cod. pen. e 181 Decr. Leg.vo 42/2004 quanto piuttosto di indagini definite esplorative finalizzate alla ricerca prove in ordine a reati diversi rispetto a quelli sopra indicati e nemmeno ipotizzabili sulla base delle indagini preliminari fino ad allora svolte, con sostanziale esondazione da parte del Gip del suo potere di controllo e non consentita ingerenza nelle prerogative dell’organo inquirente. 3. Il tema va necessariamente affrontato sulla base delle indicazioni giurisprudenziali più volte date circa la nozione di provvedimento abnorme dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno definito tale il provvedimento caratterizzato dall’esercizio di un potere totalmente avulso dal sistema che determina la stasi del procedimento e che legittima quindi il ricorso per Cassazione al di fuori del principio di tassatività delle impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen. da ultimo, Cass. Sez. Unite del 26/3/2009 n. 25957, P.m. on proc. TONI, Rv 243590 . 4. Così individuato l’ambito del provvedimento abnorme, va allora osservato che l’indicazione del compimento di ulteriori indagini dato dal Gip al Pm a conclusione della udienza in Camera di Consiglio, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato e da un non immediato collegamento con l’ipotesi di reato per la quale l’archiviazione era stata chiesta, non si pone però completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall’ordinamento dato che tale indicazione rientra comunque nell’ambito di quelle previste appunto dall’art. 409, comma 4 cod. proc. pen. che prevede la possibilità della indicazione, appunto, di ulteriori indagini ritenute necessarie, nella prospettiva poi della effettività del controllo giurisdizionale da parte del Giudice rispetto alla richiesta di archiviazione dell’Organo dell’accusa. 5. Del resto, e per concludere, non resta nemmeno realizzata, nel caso in esame, l’ipotesi della c.d. abnormità funzionale, dato che il provvedimento adottato non determina una stasi del procedimento in quanto il Pubblico ministero sarà onerato della effettuazione delle indagini richieste, la cui specifica pertinenza con l’ipotesi di reato per la quale era stata richiesta l’archiviazione esula dal controllo di legittimità di questa Corte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.