Controllo dei carabinieri, si barrica in auto e minaccia di darsi fuoco: condannato

L’uomo è ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale”. Respinta l’obiezione difensiva, secondo cui il comportamento tenuto era valutabile come mera resistenza passiva.

Fermato dai carabinieri e beccato a guidare senza patente, senza i documenti del veicolo e senza la copertura assicurativa. La sua reazione è imprevedibile si barrica nell’automobile e minaccia di darsi fuoco, esibendo una bottiglietta contenente liquido infiammabile. Una volta uscito sano e salvo dalla vettura, però, l’uomo deve fare i conti con la giustizia la condotta da lui tenuta gli vale una condanna per resistenza a pubblico ufficiale”. Cassazione, sentenza n. 26869/2017, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Atto. Confermata ora in Cassazione la visione adottata dai giudici del Tribunale prima e della Corte d’appello poi. Nessun dubbio, in sostanza, sul fatto che l’uomo, barricandosi in auto e minacciando di darsi fuoco, abbia messo in atto una condotta catalogabile come resistenza a pubblico ufficiale . Respinta l’obiezione proposta dal legale, secondo cui il suo cliente si era reso protagonista di un comportamento di mera resistenza passiva poiché la minaccia aveva ad oggetto un danno riguardante la propria persona . Per i giudici bisogna tenere a mente che la minaccia ad un pubblico ufficiale può essere costituita anche da una condotta autolesionistica finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell’ufficio . E in questa vicenda, viene rilevato, l’uomo non si è limitato a disobbedire alle richieste dei carabinieri, barricandosi all’interno dell’autovettura , bensì ha messo in atto un comportamento volto ad impedire, con l’uso della minaccia, al pubblico ufficiale di compiere l’atto del proprio ufficio , cioè effettuare un fermo amministrativo del veicolo .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 marzo – 29 maggio 2017, n. 26869 Presidente Conti – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Marsala, sez. dist. di Mazara del Vallo, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Gi. Al. responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. All'imputato era stato contestato di aver minacciato i carabinieri, che lo avevano sorpreso alla guida privo dei documenti del veicolo, della patente e della copertura assicurativa, di darsi fuoco con del liquido infiammabile, se gli avessero tolto l'autovettura, barricandosi al suo interno. 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, sostenendo che erroneamente i Giudici di merito avrebbero ritenuto il comportamento ascritto qualificabile nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., versandosi piuttosto in un comportamento di mera resistenza passiva, nella quale la minaccia aveva ad oggetto un danno riguardante la sola persona dell'imputato in ogni caso neppure realizzabile, visto che il liquido posseduto non era infiammabile . La Corte di appello non avrebbe inoltre tenuto conto che la richiesta di scendere dal veicolo era comunque arbitraria, potendo legittimamente l'imputato andare via e non partecipare all'atto della contestazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso non può essere accolto. 2. La condotta ascritta all'imputato non può essere definita di mera resistenza passiva, non essendosi limitato a disobbedire alle richieste dei carabinieri, barricandosi all'interno dell'autovettura, bensì si è estrinsecata, come hanno conformemente accertato i Giudici di merito, in un comportamento positivo, volto ad impedire, con l'uso della minaccia, al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio tra tante, Sez. 6, n. 37352 del 05/06/2008, Pa., Rv. 241187 . Come già questa Corte ha condivisibilmente affermato, per integrare la minaccia ad un pubblico ufficiale, non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale Sez. 6, n. 95 del 10/11/1997, dep. 1998, Colonna, Rv. 211122 e tale minaccia può essere anche costituita da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale ex multis, Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016, El Mo., Rv. 268719 per una fattispecie analoga in cui l'imputato aveva minacciato di darsi fuoco, Sez. 6, n. 10878 del 18/11/2009, dep. 2010, M., Rv. 246675 . La fattispecie criminosa è integrata infatti anche da contegni o propositi autolesivi del soggetto agente, che - per l'intrinseca ingiustizia del male così minacciato - si riveli suscettibile di intralciare l'esercizio della pubblica funzione, cui quei propositi autolesivi sono in modo specifico e strumentale diretti. Non fa velo a questa conclusione la circostanza che la minaccia si fosse rivelata in concreto irrealizzabile, per l'assenza di benzina nella bottiglia posseduta dall'imputato, per l'ovvia considerazione che l'idoneità della minaccia posta in essere per opporsi al pubblico ufficiale deve essere valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato cfr. Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Co., Rv. 260324 . Né infine può essere accolta la censura sulla ricorrenza nel caso in esame dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. come già osservato dalla Corte territoriale, i militari stavano svolgendo un legittimo atto di controllo e, una volta constatato che l'imputato circolava senza patente, senza libretto di circolazione e sprovvisto anche di copertura assicurativa, si apprestavano al fermo amministrativo dell'autovettura, secondo quanto dispone il codice della strada art. 214 . 3. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.