Aspirante avvocato copia da Wikipedia ma dall’elaborato traspare lo sforzo personale: assolto

L’art. 1 l. n. 475/1925 ha la finalità di tutelare l’interesse alla genuinità di un elaborato che deve essere esaminato da una commissione incaricata, assicurando, in tal modo, il reale possesso dei requisiti richiesti da parte del candidato.

Lo ha deciso il Giudice per le Indagini Preliminari di Nocera Inferiore con sentenza 27 febbraio 2017. Il caso. Il procedimento ha origine dall’accusa mossa al candidato che, durante l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, presentava come proprio il parere motivato in materia di diritto civile i cui tratti risultavano in parte copiati da alcuni siti internet, fra i quali, Wikipedia. Pubblica fede personale. Il GIP ritiene che l’imputato debba essere assolto per insussistenza del fatto. Infatti, rileva come la corrispondenza delle parole impiegate con quelle delle fonti pubblicate in Rete , nonostante la valutazione negativa della Commissione esaminatrice, non realizzi l’impiego censurato dell’art. 1 l. n. 475/1925. Detta norma ha il fine di tutelare l’interesse alla genuinità di un elaborato che deve essere esaminato dai componenti di una commissione incaricata della valutazione assicurando che l’aspirante al titolo o all’impiego sia effettivamente in possesso dei requisiti richiesti. In tal senso si può dire che la norma assicuri la pubblica fede personale. Nella fattispecie, è evidente come la copiatura non sia idonea ad inficiare la paternità del complessivo parere reso dall’odierno imputato, in quanto la complessiva esposizione costituisce indubbiamente il frutto dell’autonomo sforzo espositivo del candidato . Infatti, è stato affermato che soltanto la complessiva mancanza di originalità del lavoro è idonea a denotare l’integrazione del reato . Pertanto, il GIP assolve l’imputato dal reato ascritto poiché il fatto non sussiste.

Tribunale di Nocera Inferiore, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, sentenza 27 febbraio 2017 Giudice Levita Motivi della decisione A seguito di richiesta di emissione del decreto penale di condanna per i fatti di cui all’imputazione, ritiene il Tribunale che l’imputato vada mandato assolto ex art. 129 c.p.p. per insussistenza del fatto. Il Pubblico Ministero ha contestato il delitto di cui all’art. 1, L. 475/1925, in quanto l’odierno imputato, quale candidato all’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense nell’anno 2015, avrebbe presentato come proprio il parere motivato in materia di diritto civile in particolare, secondo la prospettazione accusatoria, una parte dell’elaborato risultava pedissequamente copiato da alcuni contenuti liberamente disponibili in Rete. Nondimeno, con esclusivo riguardo a tale specifica vicenda, ritiene il Tribunale che la corrispondenza delle parole impiegate con quelle delle fonti pubblicate in Rete – ferma la negativa valutazione operata dalla Commissione esaminatrice – non realizzi l’impiego censurato dall’art. 1 citato. D’altronde, per dissertazione” deve intendersi l’ampia, approfondita e dotta trattazione di un argomento così come con studio o lavoro” si indica l’esposizione articolata di un tema, frutto di un’elaborazione concettuale autonoma. Se ne deduce, argomentando a contrario, che non appare corretto ricondurre al fatto tipico dissertazione, studio o lavoro mere ed elementari formule definitorie, di comune impiego nel mondo del diritto, ovvero citazioni pedisseque di massime giurisprudenziali peraltro agevolmente ricavabili dai codici commentati, il cui uso è consentito in sede di esame di abilitazione . La norma incriminatrice, come è noto, ha la finalità di tutelare l’interesse alla genuinità di un elaborato che deve essere esaminato dai componenti di una commissione incaricata della valutazione Cass. Pen., Sez. III, 1 marzo 1979, n. 2139 assicurando che l’aspirante ad un titolo o ad un impiego sia realmente in possesso dei requisiti richiesti per conseguirlo e che il giudizio dell’autorità che procede alla relativa valutazione non sia fuorviato dall’accreditare come proprio il lavoro altrui Cass. Pen., Sez. III, 6 novembre 1984, n. 9673 viene pertanto tutelata quella che è stata definita la pubblica fede personale Cass. Pen., Sez. V, 4 settembre 1989, n. 626 . Ciò premesso, non va sottaciuto che in situazioni del genere l’interprete è chiamato a confrontarsi con la circostanza che, nell’ambito dell’esposizione e dell’argomentazione non solo giuridica , ad elaborati a carattere scientifico ed innovativo si contrappongono anche elaborati di natura meramente compilativa categoria alla quale sicuramente appartiene l’elaborato de quo . Per l’effetto, ad orientare l’operatore ai fini della sussistenza della violazione sanzionata non è tanto il fatto che il testo non coincida con frasi o proposizioni di altri scritti provenienti da fonti esterne, quanto il fatto che esso non sia connotato da una elaborazione critica dei dati acquisiti, il cui confronto serva a verificarne l’attendibilità ed a trarre conclusioni che offrano un contributo scientifico autonomamente apprezzabile la norma in argomento sanziona infatti la riproduzione grafica di un elaborato altrui che, a prescindere da modeste aggiunte, vada effettivamente a permeare l’impianto complessivo del testo, sì da escludere che esso sia la risultante di una riflessione personale dell’apparente autore. Nel caso in esame, invece, è evidente che la surriferita copiatura non appare idonea ad inficiare la paternità del complessivo parere reso dall’odierno imputato, in quanto – pur depurando le parti asseritamente oggetto di copiatura, peraltro dall’estensione molto limitata, in raffronto alla totalità dell’elaborato – la complessiva esposizione costituisce indubbiamente il frutto dell’autonomo sforzo espositivo del candidato, che si è soffermato sulla problematica giuridica sottesa con proprio ragionamento, fornendo una ricostruzione personale del tema proposto. In sostanza, la disamina complessiva dell’elaborato, sviluppato e strutturato in modo organico, priva di ogni rilevanza penale la corrispondenza della mera introduzione nozionistica all’articolo indicato in imputazione sul tema, Cass. Pen., Sez. III, 12 maggio 2011, n. 18826 , essendo stato già affermato come soltanto la complessiva mancanza di originalità del lavoro denoti l’integrazione del reato Cass. Pen., Sez. VI, 21 giugno 2010, n. 32368, la quale ha riconosciuto l’esistenza del delitto nel caso di copiatura integrale del testo di una sentenza, pur puntualmente citata, nel corso della redazione di una prova concorsuale, dato che anche quell’operazione denota la mancanza di autonoma elaborazione logica del candidato cfr. anche Cass. Pen., Sez. II, 10 dicembre 1984 . Ciò conduce all’emissione di sentenza assolutoria ex art. 129 c.p.p. perché il fatto non sussiste, il che esime il Tribunale dal compiere qualsivoglia valutazione sulla effettiva corrispondenza fra il materiale informatico reperito in Rete all’epoca dei fatti e la copia cartacea acclusa agli atti del fascicolo sulla quale, invero, non potrebbe esprimersi un giudizio di equipollenza oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo stato seguito alcun protocollo scientifico riconosciuto per l’acquisizione del dato informatico e la sua conseguente trasposizione cartacea . P.Q.M. Visto l’art. 129 c.p.p., assolve l’imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste. Ai sensi dell’art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d’ufficio, a cura della Cancelleria, l’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.