Vettura parcheggiata per la notte, il furto è aggravato dalla forzatura della portiera

Definitiva la condanna a oltre venti mesi di reclusione per il ladro. Poco plausibile che il proprietario del veicolo lo abbia lasciato in sosta aperto. Escluso anche il malvivente si sia accorto delle chiavi nel vano portaoggetti.

Vettura parcheggiata in strada e portata via in orario notturno. Inevitabile la condanna per furto, aggravato però dalla violenza sulle cose”, essendo logico dedurre che il ladro abbia forzato la portiera della vettura Cassazione, sentenza n. 26446, sez. V Penale, depositata il 26 maggio 2017 . Nottata. Condanna dura per un uomo beccato a guidare un’automobile appena rubata. Per lui i Giudici stabiliscono una pena consistente in 20 mesi e 20 giorni di reclusione e 466 euro di multa. Nessun dubbio sulla sua colpevolezza. Decisiva però è l’applicazione dell’ aggravante della violenza sulle cose . Su quest’ultimo punto i giudici ritengono certo il fatto che il ladro abbia forzato la serratura della portiera . Respinte ora in Cassazione le ultime obiezioni proposte dal difensore. Poco plausibile, spiegano i magistrati, pensare che la vettura non fosse chiusa , soprattutto tenendo presente che il proprietario l’aveva lasciata in sosta per la nottata . Poco plausibile, poi, anche che il ladro, vista l’ora notturna , possa essersi accorto delle chiavi lasciate nel vano portaoggetti . Ciò conduce alla conferma definitiva della condanna emessa in appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 aprile 26 maggio 2017, n. 26446 Presidente Bruno – Relatore Gorjan Ritenuto in fatto La Corte d’Appello di Genova con la sentenza,resa il 22.4.2016, ha parzialmente riformato la decisione di condanna, resa dal Tribunale di Genova, nei riguardi del M. in ordine al delitto furto aggravato. Il Tribunale di Genova aveva riconosciuto l’impugnante colpevole del delitto di ricettazione e della contravvenzione di porto abusivo d’arma,mentre la Corte ligure,su impugnazione dell’imputato,aveva riqualificato il fatto inquadrandolo nel delitto di furto aggravato e,dichiarata estinta per prescrizione la contravvenzione, aveva applicata la pena di anni uno mesi otto e giorni venti di reclusione ed Euro 466,00 di multa. La Corte territoriale ebbe a ritenere credibile la versione dell’imputato d’aver rubato la vettura e,non già, ricettato la stessa, ma ha anche ritenuto che la vettura fosse in sosta chiusa, sicché concorreva l’aggravante della violenza sulle cose. Ha interposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario del M. , osservando come concorreva vizio motivazionale in quanto la Corte territoriale aveva ritenuta l’aggravante della violenza sulle cose la forzatura della serratura della portiera della vettura in assenza di ogni elemento di fatto lumeggiate il verificarsi di un tanto. All’odierna udienza pubblica nessuno compariva per l’imputato, mentre il P.G. instava per il rigetto. Ritenuto in diritto Il ricorso articolato dal M. s’appalesa inammissibile. L’impugnante deduce vizio di motivazione circa gli elementi fattuali, dai quali la Corte ligure ha desunto l’effrazione per introdursi nell’abitacolo della vettura rubata, ritenendo all’uopo inadeguata la motivazione esposta dal Giudice d’appello. In effetto l’impugnante riconosce che la Corte territoriale ebbe a fondare la sua statuizione al riguardo su elementi logico-fattuali di natura presuntiva e contrappone sua valutazione di detti dati rispetto a quella operata dai Giudici liguri. Difatti la Corte territoriale ha osservato come la asserzione dell’imputato che la vettura non era chiusa sicché egli non dovette forzare la chiusura della portiera non appariva credibile e perché,stante l’ora, il proprietario nel lasciarla in sosta per l’intera nottata presumibilmente aveva provveduto a chiuderla, come desumibile dall’espressione in denuncia regolarmente parcheggiata , e perché appariva non credibile proprio per l’ora notturna che l’imputato potesse accorgersi delle chiavi lasciate nel vano portaoggetti. La mera contrapposizione,alla puntuale motivazione espressa dai Giudici d’appello,di ricostruzione alternativa fondata su valutazione diversa delle medesime circostanze, rende generica l’impugnazione eppertanto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex 616 cod. proc. pen.,la condanna del M. e al pagamento delle spese processuali in favore dell’Erario e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.