Se l’avvocato rinuncia al mandato non cade l’elezione di domicilio presso il suo studio

Non ha efficacia di titolo esecutivo la notificazione della sentenza effettuata presso il domicilio dell’avvocato d’ufficio, se non era stata precedentemente e validamente revocata, da parte dell’imputato, l’elezione di domicilio presso un diverso difensore di fiducia.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26378/17 depositata il 25 maggio. Il caso . Il Tribunale dell’esecuzione di Prato rigettava la domanda di accertamento di inesistenza dell’esecutività del titolo ex art. 670 c.p.p. e la domanda di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. avanzata dal ricorrente. Avverso tale ordinanza il ricorrente propone ricorso per Cassazione adducendo come unico motivo di doglianza il fatto che non gli fosse stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza. La Corte ripercorre lo sviluppo della vicenda da cui risulta che l’avvocato di fiducia inizialmente nominato dal ricorrente aveva rifiutato il mandato dichiarando altresì di rifiutare l’elezione di domicilio . Il ricorrente evidenzia però che l’atto di rinuncia del mandato difensivo non può anche comportare il rifiuto dell’elezione di domicilio, derivando tale atto dall’imputato e non dal difensore. Dunque doveva ritenersi viziata la notifica dell’estratto contumaciale al difensore d’ufficio. Validità della notificazione . Nel caso di specie la Cassazione accoglie il ricorso riconoscendone la fondatezza. La Corte afferma, infatti, che non può dirsi valida la notifica operata ai sensi dell’art. 161, comma, 4 c.p.p. al difensore d’ufficio, posto che non aveva mai perso efficacia la antecedente elezione di domicilio realizzata dal ricorrente presso il precedente avvocato di fiducia. Gli Ermellini condividono così la doglianza del ricorrente che non avendo mai revocato l’elezione di domicilio, confidava circa l’obbligo dell’avvocato di fiducia di informarlo comunque dello sviluppo del procedimento . Secondo la Cassazione, infatti, la rinuncia del mandato da parte del difensore non fa venire meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla , revocazione che perde efficacia se posta nel corpo della rinuncia al mandato. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata dichiarando la non esecutività della sentenza del tribunale di Prato e ordinando la rinnovazione della notifica dell’estratto contumaciale e sospensione dell’esecuzione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 febbraio – 25 maggio 2017, numero 26378 Presidente Novik – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Il Tribunale di Prato - quale giudice della esecuzione - con ordinanza emessa in data 22 ottobre 2015 ha respinto le richieste presentate da T.C. in tema di inesistenza del titolo esecutivo art. 670 cod.proc.penumero o restituzione nel termine art. 175 cod.proc.penumero . 1.1 Giova precisare la sequenza dei fatti processuali a risulta posta in esecuzione la sentenza numero 1262 del 2012 nei confronti di T.C. Trib. Prato del 20.6.2012 b in sede di indagini preliminari il 15.3.2007 T. aveva nominato difensore di fiducia l’avv. Manzo, con elezione di domicilio presso il suo studio c successivamente era intervenuta nuova nomina in favore dell’avv. Denaro, con esclusione di validità della precedente e nuova elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Denaro, che risulta destinatario di avviso ex art. 415 bis cod.proc.penumero d detto avv. Denaro, in data 4.3.2011 aveva comunicato di rinunziare al mandato fiduciario dichiarando altresì di rifiutare l’elezione di domicilio” e era stato nominato un difensore di ufficio, avv. Pagnini, che risulta destinatario delle successive notifiche, ivi compresa quella dell’estratto contumaciale, ai sensi dell’art. 161 co.4 cod.proc.penumero f il T. , nel frattempo, era stato tratto in arresto per diverso procedimento, ma tale circostanza non risultava agli atti del giudizio in questione. 1.2 Il giudice della esecuzione ritiene valida la notifica dell’estratto contumaciale operata al difensore di ufficio. Vero è che la rinunzia del difensore non poteva comportare il venir meno della elezione di domicilio - che è atto dell’imputato - ma si ritiene che, di fatto, quella elezione era divenuta inidonea”. Per tale motivo viene respinta la domanda di accertamento della inesistenza della esecutività del titolo. Si passa, in seguito, a valutare la domanda di restituzione nel termine, che viene respinta in virtù della certezza circa la conoscenza del procedimento” in capo al T. , che aveva nominato - in più occasioni - il difensore di fiducia e su cui pertanto gravava un onere di informarsi” circa lo sviluppo del processo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - T.C. , con unico motivo. Si deduce erronea applicazione delle norme processuali e vizio di motivazione. Il ricorrente evidenzia che l’atto di rinunzia al mandato difensivo non poteva comportare anche il rifiuto della elezione di domicilio, posto che tale atto non proviene dal difensore ma dall’imputato. Il T. , non avendo mai revocato l’elezione di domicilio, confidava circa l’obbligo dell’avv. Denaro di informarlo, comunque, dello sviluppo del procedimento. Non poteva, pertanto, procedersi a notifica degli atti presso il difensore di ufficio, mancando il presupposto di legge, erroneamente individuato dal giudice della esecuzione. Si rappresenta, inoltre, che essendo il T. detenuto per altra causa avrebbe dovuto ricevere notifica dell’estratto contumaciale presso il luogo di detenzione. Si contesta, pertanto, la validità della notifica che ha consentito di ritenere esecutiva la sentenza. Si rivolgono critiche anche alla parte di decisione concernente il diniego di restituzione nel termine. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Preliminare ed assorbente risulta la erroneità del diniego circa la regolare notifica dell’estratto contumaciale, dovuta al T. in ragione dello status di contumace disciplina previgente rispetto a quella introdotta con legge numero 67 del 2014 . La verifica spettante al giudice della esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod.proc.penumero riguarda - infatti - la validità formale degli atti necessari a conferire efficacia esecutiva al titolo. Nel caso in esame, non può dirsi valida la notifica operata ai sensi dell’art. 161 co.4 cod.proc.penumero al difensore di ufficio, posto che non aveva mai perso efficacia la antecedente elezione di domicilio realizzata dal T. presso lo studio dell’avv. Denaro . Ed invero a è principio pacifico quello per cui la rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall’imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla da ultimo, Sez. II numero 31969 del 2.7.2015, rv 264234 Sez. V numero 16330 del 20.3.2013, rv 254842 b ciò posto, nessun effetto può avere una dichiarazione del difensore, inserita nel corpo della rinunzia al mandato, con cui si afferma di ‘rifiutare l’elezione di domiciliò, trattandosi di atto contrario non solo alla legge processuale ma allo stesso codice deontologico forense pubblicato in GU numero 241 del 16.10.2014 si veda l’art. 32 co.5, ove si afferma espressamente che l’avvocato, anche in caso di rinunzia al mandato è tenuto ad informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli, il che conferma la impossibilità di una contestuale dismissione del connotato di domiciliatario . L’autorità procedente - nel caso del T. - ha invece ritenuto che tale irrituale manifestazione di volontà del legale comportasse ipso facto la inidoneità del domicilio eletto, attribuendo dunque un valore all’atto di rinunzia. Tale attribuzione di valore non può ritenersi consentita dal vigente sistema processuale. È stato ritenuto infatti - in alcuni arresti - possibile che il domiciliatario rifiuti la ricezione del singolo atto in tal senso Sez. I numero 22073 del 9.4.2013, rv 256082 Sez. IV numero 31658 del 20.5.2010, rv 248099 ma ciò è ben diverso da una sorta di rinunzia generale e preventiva” da parte del difensore/domiciliatario, come quella di cui si discute. Peraltro, il dovere - quantomeno sul piano deontologico di rispettare l’impegno nascente dal precedente mandato difensivo fiduciario porta a ritenere neanche possibile la rinunzia di ricezione del singolo atto da parte del legale che sia anche domiciliatario non revocato. Non poteva pertanto procedersi alla notifica dell’estratto contumaciale in via diretta” al difensore di ufficio nominato a seguito della rinunzia al mandato. Ne deriva, in ragione della fondatezza della doglianza, l’accertamento della assenza di esecutività del titolo, con ordine di rinnovazione della notifica dell’estratto contumaciale e sospensione della esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiara non esecutiva la sentenza emessa dal Tribunale di Prato il 20.6.2012 nei confronti di T.C. , sospendendone l’esecuzione. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Prato per la notificazione dell’estratto contumaciale all’imputato. Dispone altresì che il presente provvedimento sia comunicato al Procuratore Generale della Corte di Cassazione per i provvedimenti conseguenti.