Quando un’ideologia politica può diventare un (futile) motivo di aggressione

L’aggressione è aggravata dai futili motivi solo quando sia stata indotta da uno stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato.

Lo hanno ribadito i Giudici di legittimità con sentenza numero 25526/17 depositata il 23 maggio. Il caso. La Corte d’appello di Palermo riformava parzialmente la decisione di primo grado che condannava gli imputati per il delitto di lesioni aggravate dai futili motivi inasprendo la pena inflitta. L’aggressione avveniva per mano degli imputati appartenenti all’ara dell’estrema sinistra nei confronti del gruppo di estrema destra denominato Casa Pound. Gli imputati ricorrono per cassazione lamentando l’errata applicazione dell’aggravante dei futili motivi. Futili motivi. La Corte afferma che i futili motivi sono individuabili nel caso in cui l’azione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, tale da apparire assolutamente insufficiente a provocare l’azione o, piuttosto, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento . Nella fattispecie, il ragionamento condotto dai Giudici di merito appare, ai sensi della Corte, contraddittorio circa la ritenuta esclusione dei motivi politici dalla categoria della futilità di cui all’art. 61, numero 1, c.p., e la successiva omissione di ogni chiarimento circa la ritenuta sussistenza nel caso concreto dell’aggravante dei futili motivi . Gli Ermellini annullano la sentenza e rinviano ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 febbraio – 23 maggio 2017, n. 25526 Presidente Bruno – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del gravame proposto dal PG per pena mite, ha parzialmente riformato la decisione di condanna in primo grado nei confronti degli imputati per il delitto di lesioni aggravate dai futili motivi, inasprendo la pena inflitta, confermando nel resto il provvedimento, appellato incidentalmente anche dalla difesa degli imputati riguardo alla ritenuta aggravante dei futili motivi. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa degli imputati, che ha lamentato l’errata applicazione dell’aggravante dei futili motivi sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. Sotto il primo profilo il ricorso ha posto in luce che gli aggrediti erano appartenenti al gruppo di estrema destra denominato omissis e gli aggressori militavano nell’area cosiddetta antagonista di sinistra. Pertanto le ideologie politiche che avrebbero ispirato i comportamenti dei secondi avrebbero dovuto far escludere la sussistenza dell’aggravante dei futili motivi. 1.1 La censura del secondo motivo ha riguardato la manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte aveva riconosciuto che alla base dello scontro vi era l’appartenenza ai due gruppi contrapposti e che, di regola, le finalità e gli obbiettivi perseguiti da sodalizi orientati politicamente non possono essere considerati in sé futili. Tuttavia il ragionamento dei Giudici era giunto a conclusioni opposte alle citate premesse sostenendo che l’aggressione era stata determinata da un movente estremamente banale, senza darne spiegazione. All’odierna udienza il PG, dr O., ha concluso per l’inammissibilità ed il difensore degli imputati, avvocato B., si è riportato ai motivi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. 1. Deve premettersi in diritto che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha elaborato la nozione di motivi futili, individuabili nel caso in cui la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Fattispecie in tema di rissa insorta per questioni dí tifo calcistico . Sez. 5, Sentenza n. 41052 del 19/06/2014 Ud. dep. 02/10/2014 Rv. 260360 Massime precedenti Conformi N. 719 del 1997 Rv. 206662, N. 29337 del 2009 Rv. 244645, N. 39261 del 2010 Rv. 248832, N. 59 del 2013 Rv. 258598. 2.Nella fattispecie per cui è ricorso è pacifico agli atti del processo che gli imputati erano appartenenti ad un’area di estrema sinistra mentre la vittime ad una formazione ad essa antagonista, omissis , centro sociale di estrema destra e che i primi, parte di un gruppo molto più numeroso ed armato, avessero malmenato brutalmente i secondi, per ragioni sicuramente legate alla loro militanza in gruppi ideologizzati da sempre in contrasto tra loro . 2.1 La motivazione, dopo aver puntualizzato che le ragioni politiche ed ideologiche perseguite da tali gruppi, di regola, non potevano essere considerate in sé come motivi futili, ha specificatamente evidenziato che le vittime del pestaggio non avevano cercato lo scontro e si erano allontanate ma erano state individuate, inseguite ed aggredite dagli imputati per il solo fatto di appartenere al gruppo omissis . 2.2 Dopo tale premessa il percorso argomentativo sviluppato dai Giudici del merito si è limitato a sottolineare l’estrema banalità del movente che aveva spinto gli imputati ad un’azione definita grave e vile , valutata come espressione di inciviltà e di ignobili sentimenti ed ha, quindi, giudicato integrata l’aggravate dei futili motivi ma senza aver individuato una ragione all’aggressione alternativa rispetto a quella, emergente dallo stesso testo della sentenza, della militanza degli imputati e delle persone offese nelle due formazioni socio-politiche contrapposte. 3. Il discorso giustificativo della pronunzia impugnata appare, dunque, per un verso contraddittorio con la premessa circa la ritenuta esclusione dei motivi politici dalla categoria della futilità di cui all’art 61 n 1 cp e, per l’altro, solamente apparente, avendo omesso ogni chiarimento circa la ritenuta sussistenza nel caso concreto dell’aggravante dei futili motivi. La doglianza di cui al primo motivo di ricorso resta assorbita. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo esame che tenga conto delle indicazioni suestese. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo esame.