Arresti domiciliari con braccialetto elettronico o custodia carceraria? Ecco il discrimen

Ai fini dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico, il giudice deve motivare in positivo sulla non necessità di applicare procedure di controllo mediante mezzi elettronici e deve applicare la custodia carceraria solo qualora sia l’interessato a negare il consenso all’adozione di tali mezzi.

Lo ha ribadito il Collegio di legittimità con sentenza n. 25455/17 depositata il 22 maggio. Il caso. L’imputato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che rigettava la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari e il controllo elettronico a distanza. Le parole delle Sezioni Unite. Gli Ermellini rilevano che le Sezioni Unite si erano già pronunciante sul punto, stabilendo che gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275- bis , comma 1, c.p.p., ossia mediante l’utilizzo del braccialetto elettronico, non configurano una misura cautelare autonoma. In particolare, circa la verifica della concreta disponibilità dell’apparecchiatura, i Giudici del Palazzaccio hanno affermato che questa deve essere effettuata dal giudice in questione necessariamente ex ante , in quanto funzionale alla scelta della misura cautelare da applicare. Inoltre, sanciscono che il solo dissenso dell’interessato all’adozione del braccialetto elettronico può essere causa ostativa dell’applicazione degli arresti domiciliari con dette modalità. E ancora, affermano che la norma non contempla la carenza del dispositivo quale causa automatica di applicazione della custodia cautelare in carcere. Braccialetto elettronico. In virtù di quanto appena riportato, è stato affermato il principio di diritto secondo cui il giudice investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto . Per tutti questi motivi, essendosi i Giudici di merito attenuti a detti principi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 febbraio – 22 maggio 2017, n. 25455 Presidente Fiandanese – Relatore Verga Motivi della decisione Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, S.G. avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Bologna che in data 9.11.2016 ha confermato l’ordinanza del GIP che il 3.10.2016 aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con il presidio del controllo elettronico a distanza. Deduce il ricorrente nullità della ordinanza per erronea applicazione e violazione della legge processuale e comunque per difetto di motivazione. Lamenta che il tribunale non si è pronunciato sulla questione della indisponibilità del bracciale a fronte di esigenze cautelari tutelabili con gli arresti. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte sentenza n. 20769 del 2016 cui è stato demandato il quesito se il giudice investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c. d. braccialetto elettronico, o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari hanno preliminarmente ritenuto che gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275- bis, comma 1, cod. proc. pen., non configurano una misura autonoma, che si collocherebbe ad un livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari semplici . Esclusa la natura di misura cautelare autonoma degli arresti domiciliari controllati hanno affermato che ai fini della soluzione del quesito, assume rilievo stabilire in quale momento della procedura si collochi la verifica da parte del giudice in ordine alla concreta disponibilità dell’apparecchiatura e hanno ritenuto che la lettura complessiva dell’art. 275-bis cod. proc. pen. consente di affermare che tale verifica debba avvenire necessariamente ex ante, in quanto funzionale alla scelta della misura cautelare da applicare. Secondo le Sezioni Unite solo il dissenso dell’interessato all’adozione dei mezzi elettronici o altri strumenti tecnici si pone quale condizione ostativa della possibilità di applicazione degli arresti domiciliari di cui all’art. 275-bis, mentre la norma non contempla la carenza del dispositivo quale causa automatica di applicazione della custodia cautelare in carcere o, in senso opposto, della sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari semplici”. In sintesi secondo le Sezioni Unite il giudice deve motivare in positivo sulla non necessità dell’adozione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici salvo che le ritenga non necessarie , mentre deve applicare la custodia carceraria solo laddove il soggetto interessato neghi il consenso all’adozione di tali mezzi di controllo art. 275-bis cod. proc. pen. . Una volta ritenuta l’idoneità degli arresti domiciliari controllati, nella ipotesi di constatazione della carenza del dispositivo, il giudice ha l’onere di giustificare l’individuazione della specifica misura applicabile, alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità del dispositivo. È stato così affermato il seguente principio di diritto Il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’”indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto . Nel caso in esame i giudici di merito si sono sostanzialmente attenuti ai principi indicati laddove hanno sottolineato, richiamando e facendo propria l’ordinanza di reiezione del riesame dell’ordinanza genetica, rispetto alla quale non erano stati evidenziati elementi nuovi, come a fronte delle accertate esigenze cautelari di particolare rilevanza - il ricorrente ha dimostrato una particolare inclinazione al delitto e una comprovata indifferenza al rispetto delle regole - gli arresti domiciliari semplici non potevano considerarsi adeguati a scongiurare le sussistenti esigenze di prevenzione sociale. Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 comma 1 ter Disp. Att. Cod. proc. Pen.