Blitz in farmacia, ritorno a casa a mani vuote: condannato per evasione

Condanna a quasi tre mesi di reclusione e ritorno in carcere. Fatale un controllo della polizia giudiziaria l’uomo è stato beccato fuori dalla propria abitazione. Poco plausibile la sua difesa, centrata sulla presunta necessità di comprare una pomata.

Costa carissimo il blitz a vuoto in farmacia per comprare una pomata. Il rientro non è a casa ma in carcere. L’uomo, che era agli arresti domiciliari, viene infatti condannato per il reato di evasione Cassazione, sentenza n. 25487/17, sez. VI Penale, depositata oggi . Racconto. Per i Giudici del Tribunale prima e della Corte d’appello poi non vi sono dubbi ci si trova di fronte a un chiaro caso di evasione dagli arresti domiciliari . Consequenziale la condanna a due mesi e venti giorni di reclusione . Decisivo l’esito di un normale controllo effettuato dalla polizia giudiziaria. Riflettori puntati sulla ricostruzione proposta dall’uomo. Egli ha spiegato di essersi allontanato dal domicilio per recarsi in farmacia ad acquistare una pomata che alleviasse l’ insopportabile fastidio causatogli dalle emorroidi. Ma, ribattono i Giudici, egli non avrebbe trovato la pomata in una prima farmacia, rinvenendola poi in una seconda farmacia, non potendola però acquistare, essendo uscito con la somma di soli 3 euro , e così sarebbe rientrato in casa senza pomata. In sostanza, il racconto fatto dall’uomo è ritenuto poco plausibile. Ciò significa che egli ha violato consapevolmente gli arresti domiciliari , non certo per indefettibili esigenze sanitarie , osservano i Giudici. E questa valutazione è poggiata anche sulla considerazione generale che l’allontanamento dall’abitazione, quale che ne sia stata la durata, è di per sé idoneo, in assenza di qualsiasi giustificazione a realizzare il reato di evasione .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 novembre 2016 – 22 maggio 2017, n. 25487 Presidente Conti – Relatore Paoloni Fatto e diritto 1. Con atto d'impugnazione personale l'imputato No. Di. propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, resa il 20 dicembre 2013 all'esito di giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche stimate prevalenti sulla contestata recidiva semplice, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari. Condotta criminosa attuata nel pomeriggio del 15 maggio 2013, allorché il Di. si è arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione ove non era reperito in occasione di un normale controllo di polizia giudiziaria , al di fuori dell'orario mattutino in cui era autorizzato ad assentirsene per accompagnare la moglie, gravemente malata, in ospedale per periodici accertamenti sanitari. La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza nel comportamento dell'imputato della causa di giustificazione dello stato di necessità addotta dall'imputato, perché non sorretta da alcun serio dato probatorio, in uno alla palese inverosimiglianza della versione dei fatti resa dallo stesso ricorrente alle 17.05 Di. fece rientro a casa subito ammise di essersi allontanato dal domicilio perché intendeva prima recarsi in strada a riporre l'immondizia di casa e poi in farmacia ad acquistare la pomata contro le emorroidi, dalle quali era affetto e che gli davano insopportabile fastidio trovato senza nessuna pomata per emorroidi addosso, fu però arrestato per evasione . Versione che i giudici di appello hanno valutato del tutto inattendibile e contrastante con la logica e l'esperienza non avrebbe trovato la pomata proctologica in una prima farmacia, rinvenendola in una seconda farmacia, ma non potendola acquistare, essendo uscito di casa con la somma di soli tre Euro . Con la conseguente inferenza del volontario ingiustificato allontanamento, penalmente apprezzabile ai sensi dell'art. 385, comma 3, cod. pen., del Di. dalla sua dimora in totale assenza degli estremi dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. assenza di una situazione di oggettivo pericolo di un danno grave alla persona, non volontariamente causato dall'agente né altrimenti evitabile . La stessa Corte territoriale non ha mancato poi, con riguardo al trattamento sanzionatorio, di rilevare incidentalmente non essendovi impugnazione del pubblico ministero sul punto l'illegittimità della pena applicata all'imputato, siccome determinata in misura inferiore a quella prevista per il reato di evasione a far data dal 16 dicembre 2010 data di entrata in vigore della legge 26 novembre 2010, n. 199 che ha fissato da uno a tre anni di reclusione la pena per il reato di evasione, in luogo dei precedenti limiti edittali oscillanti tra sei mesi e un anno di reclusione . 2. Con l'odierno ricorso l'imputato deduce l'erronea applicazione dell'art. 385, comma 3, cod. pen. e la carenza di motivazione nell'analisi degli elementi di fatto favorevoli alla sua posizione processuale. La Corte d'appello ha sommariamente valutato gli elementi di prova che avrebbero permesso di escludere la colpevolezza del ricorrente. Vuoi per insussistenza dell'elemento materiale del reato contestato, attesa la brevità del tempo in cui egli si è allontanato dalla sua dimora, nella quale ha comunque fatto ritorno, dopo essersene allontanato per indefettibili esigenze sanitarie non altrimenti ovviabili presunto acquisto del farmaco proctologico . Vuoi segnatamente per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, l'imputato non essendo stato mosso dall'intento di eludere la misura cautelare domestica o di sottrarsi realmente alla sua corretta osservanza. Di tal che, a tacer d'altro, la sua condotta non ha leso l'interesse protetto dalla norma incriminatrice e deve reputarsi priva di effettiva offensività. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei descritti motivi di doglianza. Premesso che le delineate doglianze del ricorrente prospettano una rivalutazione di segno meramente fattuale, estranea al giudizio di legittimità, delle fonti di prova ampiamente vagliate dalle due conformi decisioni di merito, non può non rilevarsi che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione, idoneamente motivandola all'esito di una rinnovata e autonoma analisi delle emergenze processuali e delle tesi difensive dell'imputato, dei principi di diritto affermati da questa Corte in tema di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari e dell'omologa situazione processuale dell'evasione dal regime esecutivo della detenzione domiciliare . Puntualmente la sentenza impugnata ha rilevato come l'allontanamento del Di. dalla sua abitazione, quale che ne sia stata la durata e della cui addotta brevità non vi è, per altro, affidabile prova , è di per sé idoneo - in assenza di qualsiasi giustificazione anche soltanto putativa - a realizzare la fattispecie di evasione, a prescindere dall'intento dell'agente reato a dolo generico , poiché vanifica la continuità del regime custodiale e dei controlli all'uopo esperibili sull'osservanza delle disposizioni connesse alla misura domiciliare ex plurimis Sez. 6, n. 3744 del 09/01/2013, Sina, Rv. 254289 Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Di., Rv. 245811 . La misura cautelare domiciliare è, del resto, misura coercitiva inframurale equiparata a tutti gli effetti alla custodia in carcere. Sicché i limiti, di natura spaziale, motoria e relazionale, imposti con la custodia in carcere allo status libertatis del soggetto sono per intero riprodotti nella cautela domestica. La fattispecie è integrata da un reato proprio a forma libera, nel senso che il bene giuridico protetto, cioè l'esigenza di assicurare il costante rispetto delle decisioni giudiziarie limitative della libertà personale, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva e quali che siano i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale. La struttura normativa della condotta è realizzata, infatti, da qualsiasi forma di sottrazione o elusione rispetto alla misura domestica e al suo stretto ambito spaziale di rigorosa interpretazione, essendo sufficiente che, come nel caso del ricorrente Di., il contegno dell'imputato sia sorretto dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli sarebbe senz'altro preclusa, ove versasse in regime carcerario, dalla corretta esecuzione della misura domestica ex plurimis Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Ra., Rv. 252876 Sez. 6, n. 11679 del 21/03/2012, Fe., Rv. 252192 Sez. 7, n. 8604 del 03/02/2011, Ba., Rv. 249649 . Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue ope legis la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo stabilire in Euro 1.500 millecinquecento . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.