Condannato l’ex marito che rientra con la forza nella casa coniugale assegnata all’ex moglie

Risponde del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’uomo che forzando la serratura ed approfittando della temporanea assenza dell’ex moglie si impossessa della casa familiare, non potendo invocare l’esimente dell’esercizio putativo di un diritto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25262/17 depositata il 19 maggio. La vicenda. Alcuni soggetti venivano condannati per aver concorso nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con danneggiamento delle cose. La ricostruzione della vicenda ha permesso di accertare che, a seguito della separazione giudiziale di uno degli imputati dalla propria coniuge, il Tribunale aveva disposto a favore di quest’ultima l’affidamento dei figli minori e l’assegnazione dell’abitazione familiare, in cui successivamente l’imputato, approfittando dell’assenza della donna, aveva fatto ingresso forzando la serratura, facendo entrare anche i fratelli, la sorella ed il cognato che aveva poi intimato alla donna di lasciare l’immobile. La sentenza di condanna viene impugnata in Cassazione per l’annullamento. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed esimente. Per quanto qui d’interesse, il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’esclusione dell’esimente dell’esercizio putativo del diritto. Afferma infatti che la condotta incriminata era stata posta in essere sulla base dell’erronea convinzione che il diritto di abitare la casa coniugale fosse stato affermato in termini di effettività e che il fatto che la donna si fosse trasferita presso la madre avesse comportato il venir meno del diritto stabilito in sede di separazione giudiziale. La Corte disattende la censura ed afferma che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, proprio per la sua intrinseca configurazione, si sottrae dall’applicazione dell’esimente dell’esercizio di un diritto. Ai fini della configurabilità del reato in parola infatti occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della propria pretesa o in via di autotutela di un diritto suscettibile di azione in via giudiziale, anche se tale diritto non sia realmente esistente. Inoltre la pretesa deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela concretamente apprestata dall’ordinamento giuridico e non essere finalizzata ad ottenere un qualsiasi quid pluris , posto che, come sottolinea la Corte, ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato . Per questi motivi la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 febbraio – 19 maggio 2017, n. 25262 Presidente Paoloni – Relatore D’Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 14 ottobre 2013 dal Tribunale di Caltagirone, nei confronti di S.A. , F.F. , S.G. , Si.Ga. e S.C. per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 392 cod. pen., commesso in OMISSIS in data anteriore e prossima al 1 settembre 2006 capo a , e di S.S. , oltre che per il predetto delitto, per il delitto di cui agli articolo 570, primo e secondo comma, c.p., commesso in OMISSIS in data anteriore e prossima al omissis capo b , e per il delitto di cui all’articolo 3 della legge n. 54 del 1996, commesso in omissis sino al omissis capo c . 2. Gli imputati, con il ministero dell’avv. Massimo Favara, ricorrono per cassazione avverso tale sentenza e ne chiedono l’annullamento. 3. Con il primo motivo il difensore dei ricorrenti deduce congiuntamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in quanto la Corte di Appello, nonostante la confessione di S.S. , che si era dichiarato unico autore del delitto contestato al capo a , aveva attribuito il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni anche ai coimputati, senza, tuttavia, chiarire il contributo causale posto in essere da ciascuno dei medesimi. Con il secondo motivo il difensore lamenta che la sentenza non aveva motivato adeguatamente sulla deduzione difensiva relativa all’esercizio putativo del diritto da parte di S.S. . L’imputato, infatti, appreso del trasferimento della moglie dall’immobile alla stessa assegnato in via giudiziale, vi aveva fatto ritorno, ritenendo erroneamente che il provvedimento giudiziale fosse stato implicitamente modificato. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la erroneità della motivazione in ordine al concorso tra i delitti addebitati a S.S. ai capi b e c in quanto fondato, nella sentenza impugnata, su un criterio esclusivamente cronologico. Considerato in diritto 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi negli stessi dedotti si rivelano manifestamente infondati. 2. Nel procedere alla disamina dei motivi di ricorso occorre, tuttavia, premettere come il presente procedimento tragga origine dai provvedimenti adottati dal Tribunale di Caltagirone all’esito della separazione giudiziale di R.F. e S.S. , che disponeva l’affido dei figli minori nati dall’unione coniugale alla R. , unitamente alla abitazione famigliare sita in OMISSIS , ponendo a carico del S. il versamento mensile della somma di cinquecento Euro in favore della moglie e dei figli. I giudizi di primo e secondo grado avevano, tuttavia, accertato che il S. , non aveva versato quanto dovuto mensilmente l’imputato, inoltre, in data 30 agosto 2006, dopo aver fatto ingresso nella abitazione assegnata giudizialmente alla moglie, forzando la serratura ed approfittando della sua momentanea assenza, aveva fatto entrare nella stessa i suoi fratelli S.G. , Si.Ga. e S.C. , la sorella S.A. ed il cognato F.F. , che, rivolgendosi minacciosamente a R.F. , le avevano intimato il rilascio dell’immobile. 3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la carente motivazione in ordine al ruolo dei coimputati di S.S. nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai medesimi addebitato. Secondo i ricorrenti, infatti, la Corte di Appello avrebbe omesso di precisare il contributo causale recato da ciascuno dei coimputati e la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del delitto contestato per i medesimi. La sentenza impugnata aveva, inoltre, pretermesso lo scrutinio della credibilità soggettiva della parte lesa R.F. , che, essendo il coniuge in via di separazione di S.S. , era fortemente esposta al rischio di dichiarazioni rancorose e partigiane . Il motivo si rivela, tuttavia, manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha, infatti, logicamente e puntualmente argomentato la realizzazione in forma concorsuale del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevando che tutti gli imputati si erano introdotti nella abitazione assegnata dal Tribunale di Caltagirone alla persona offesa in data 30 agosto 2006, dopo che S.S. aveva forzato la serratura della porta di ingresso. La motivazione della sentenza impugnata evidenzia, inoltre, la massiva presenza dei più stretti parenti del S. nella abitazione assegnata alla R. , il carattere congiunto della aggressione verbale posta in essere ai danni della persona offesa, la intimazione rivolta dagli imputati alla stessa ad andare via, formulata a mezzo di espressioni minacciose e mediante l’affermazione la casa è nostra, l’abbiamo fatta noi . Tali elementi, nella valutazione tutt’altro che illogica della Corte di Appello, era univocamente dimostrativi del concorso nel reato degli imputati, avendo tutti gli intervenuti posto in essere un contributo causalmente rilevante alla condotta di S.S. volta a farsi giustizia da sé e, segnatamente, avendo arrecato al medesimo aiuto e supporto morale nel tentativo di riappropriarsi della abitazione. La credibilità della persona offesa è, inoltre, stata rigorosamente scrutinata sia in primo che in secondo grado, e, comunque, le dichiarazioni di R.F. avevano rinvenuto specifico riscontro, oltre che nella stessa confessione di S.S. , in quanto dichiarato da R.S. , da R.A. e da Ra.Sa. , presenti all’interno della abitazione all’atto della commissione del delitto per cui si procede, che avevano riferito della aggressione subita dalla parte lesa e della presenza di tutti i prevenuti in loco. Nella sentenza di primo grado si evidenzia, peraltro, come R.S. avesse riferito in dibattimento che F.F. , nel rivolgere alla parte lesa l’espressione ti sei messa contro di noi , aveva mimato con le dita il segno della croce, quale minaccia di morte rivolta alla donna. È ben possibile, del resto, che nella valutazione sulla tenuta del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595 Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa, Rv. 236181 Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 . Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado ed, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 . 4. Manifestamente infondato si rivela anche il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine alla esclusione nella sentenza impugnata della rilevanza dell’esimente dell’esercizio putativo del diritto. S.S. si era, infatti, determinato alla condotta contestata per aver ritenuto, erroneamente, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla R. fosse stato modificato. L’imputato aveva, pertanto, posto in essere la condotta incriminata nella convinzione putativa di esercitare un diritto consentito e non già un atto arbitrario, ritenendo erroneamente che il diritto di abitare la casa coniugale fosse stato riconosciuto in termini di effettività di esercizio e che, pertanto, non fosse più sussistente per effetto del trasferimento della parte lesa presso l’abitazione della madre. La Corte di Appello di Catania nella sentenza impugnata ha, tuttavia, correttamente disatteso tale argomento, rilevando che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si sottrae all’applicazione della esimente dell’esercizio di un diritto in quanto la convinzione di esercitare un diritto costituisce elemento costitutivo del delitto di cui all’articolo 392 cod. pen La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto buon governo del principo costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato ex plurimis Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362 . 5. Manifestamente infondato si rivela, da ultimo, anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla carente e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’applicazione dei delitti contestati ai capi b e c . Secondo il ricorrente, la Corte di Appello aveva obliterato le censure svolte dalla difesa nell’atto di appello, limitandosi a risolvere il rapporto tra le due fattispecie incriminatrici in una questione di carattere esclusivamente temporale la sentenza aveva, inoltre, premesso la valutazione delle condizioni di precarietà economica dell’imputato, che gli avevano impedito di adempiere regolarmente alla obbligazione alimentare, ed il rilievo assunto, al fine di escludere il dolo del S. , dalle condotte di contribuzione parziale poste in essere. Tale censura, tuttavia, risolvendosi nella mera riproposizione della medesima doglianza formulata in appello e motivatamente disattesa dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria, incorre nel vizio di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, del resto, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione ed, in entrambi i conduce, ai sensi dell’articolo 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c , all’inammissibilità della stessa Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157 Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473 Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634 Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano . Nella sentenza di appello, peraltro, si precisa, coerentemente come non sia stata dimostrata l’impossibilità di S.S. di adempiere all’obbligazione del versamento dell’assegno di mantenimento, essendo la stessa stata meramente affermata, e, comunque, come non potesse assumere efficacia esimente un mero stato di precarietà economica. La Corte di Appello, pertanto, si è correttamente conformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che afferma che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe sull’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà ex plurimis Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427 . L’adempimento era, inoltre, nella valutazione della sentenza impugnata, stato integrale e si era protratto, senza soluzione di continuità, per l’intero periodo oggetto di contestazione. La Corte di Appello non ha, inoltre, obliterato i tratti distintivi tra le due distinte fattispecie contestate ed ha rilevato come le testimonianze rese da R.F. e S. avessero dimostrato chiaramente la carenza di mezzi di sussistenza della persona offesa R.F. , che all’epoca prestava attività lavorativa precaria come bidella. Da ultimo, la Corte di Appello ha fatto ricorso al criterio temporale esclusivamente al fine di confutare la prospettazione dell’assorbimento tra i due reati in contestazione formulata dalla difesa di S.S. e, pertanto, al fine di argomentare l’applicazione di entrambe le fattispecie, ritenute operanti in relazione a distinti ambiti temporali il delitto contestato al capo b sino al 1 settembre 2006 ed il delitto contestato al capo c sino al 2 gennaio 2007 ed avvinte dal vincolo della continuazione. 6. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente infondati ed i ricorrenti devono essere condannati, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Stante le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone, inoltre, che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro millecinquecento alla cassa delle ammende.