Se il tribunale sequestra l’immobile donato da papà

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, rientra nella nozione di disponibilità dell’indagato ogni situazione in cui i beni che si vogliono sottoporre a vincolo cautelare ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, anche nel caso in cui sia un terzo soggetto ad esercitare i poteri dispositivi sulla res.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25274/17 depositata il 19 maggio. Il fatto. Il Tribunale del riesame confermava il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente di un immobile formalmente di proprietà del figlio di un indagato per il reato di malversazione a danno dello Stato per essersi appropriato di oltre 60mila euro a titolo di contributo pubblico per la riparazione dell’immobile sequestrato. La decisione del Tribunale si fondava sul presupposto che l’immobile fosse ancora nella disponibilità dell’indagato nonostante egli l’avesse trasferito al figlio con atto di donazione. Il figlio ricorre per la cassazione della sentenza invocando la sua estraneità ai fatti per cui il padre era indagato e la titolarità – formale e di fatto – dell’immobile. Impugnazione di provvedimenti del tribunale del riesame. La doglianza non trova condivisione da parte dei Supremi Giudici che evidenziano in primo luogo come il sindacato di legittimità sulle ordinanze del tribunale del riesame sia limitato al vizio della violazione di legge ex art. 325 c.p.p., essendo esclusa la sindacabilità dell’illogicità della motivazione. Non può dunque la Corte di Cassazione vagliare l’adeguatezza delle linee argomentative e la coerenza logica della decisione del riesame, dovendo limitarsi alla valutazione dell’eventuale inesistenza o mancanza apparente della motivazione. Sequestro di beni appartenenti ad un terzo. Per quanto attiene alla questione di diritto sollevata dal ricorrente, che afferma l’assenza dei presupposti della misura cautelare reale essendo il bene sequestrato di proprietà di un soggetto diverso dall’indagato, la Corte ribadisce che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rientra nella nozione di disponibilità dell’indagato ogni situazione in cui i beni che si vogliono sottoporre a vincolo cautelare ricadono nella sfera degli interessi economici del reo, anche nel caso in cui sia un terzo soggetto ad esercitare i poteri dispositivi sulla res . La disponibilità” è dunque intesa come relazione effettuale dell’indagato con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà , rimanendo del tutto ininfluente la formale titolarità dei beni medesimi. Possono dunque essere sottoposti a sequestro anche beni formalmente intestati ad un terzo per effetto di interposizione fittizia di persona o simulazione negoziale, o ancora, di interposizione reale o fiduciaria, dovendo in ogni caso essere dimostrata la frattura fra situazione apparente e situazione reale . Sulla base della ricostruzione fattuale risultante nella sentenza impugnata, il Tribunale del riesame risulta aver fatto corretta applicazione dei principi summenzionati, individuando nella donazione dell’immobile il tentativo dell’indagato di sottrarre parte del proprio patrimonio alla possibilità di essere sottoposta a cautela penale. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 marzo – 19 maggio 2017, numero 25274 Presidente Ippolito – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2016, il Tribunale del riesame di L’Aquila ha confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di un immobile formalmente di proprietà di S.A. , figlio di Sc.Al. , indagato, quest’ultimo, per il reato previsto dall’art. 316 bis cod. penumero , per essersi appropriato della somma di Euro 65.380, erogata a titolo di contributo pubblico finalizzato alla riparazione dell’immobile sequestrato. La cautela reale è stata adottata sul presupposto che il bene sia ancora nella disponibilità dell’indagato, nonostante questi lo abbia trasferito al figlio con un contratto di donazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione S.A. deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione si assume che, a differenza di quanto affermato dal tribunale del riesame, l’abitazione sequestrata sarebbe non nella disponibilità dell’indagato, ma nella titolarità formale e di fatto del ricorrente, soggetto del tutto estraneo ai fatti per cui si procede. Il provvedimento impugnato, in particolare, sarebbe viziato perché avrebbe omesso di indicare la ragione in base alla quale la donazione con cui il bene fu trasferito dall’indagato al ricorrente sarebbe stata simulata ovvero frutto di interposizione reale, tenuto conto che l’effettività del trasferimento del bene sarebbe provata dalla esistenza di un debito di circa 30.000 Euro, pari, cioè, quasi alla metà del valore dell’immobile, contratto prima della donazione dal ricorrente per estinguere una procedura esecutiva avente ad oggetto proprio quella abitazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Va innanzitutto evidenziato che il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. penumero è limitato dal primo comma dell’art. 325 all’esclusivo vizio di violazione di legge può ritenersi infatti consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola violazione di legge a norma, ad esempio, degli artt. 311, comma 2, per il ricorso per saltum in materia di misure cautelari personali e 325, comma 1, cod. proc. penumero per il ricorso in tema di misure cautelari reali, ovvero dell’art. 4 I. numero 1423 del 1956 per il ricorso in materia di misure di prevenzione, personali o patrimoniali , è esclusa la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. penumero , in quanto vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. 2.1. Nelle ipotesi indicate, il controllo di legittimità non si estende all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso per cassazione il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che è configurabile quando la motivazione manchi o sia, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. In tali casi, si afferma, il vizio appare qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Sez. U., numero 5876 del 28/4/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 Sez. U., numero 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv.239692 . 3. Sulla questione di diritto dedotta dal ricorrente, fondata sull’assenza dei presupposti del vincolo cautelare reale, in quanto disposto su un bene di un soggetto terzo formalmente proprietario della res , va evidenziato che, ai fini dell’adozione di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nella nozione di disponibilità dell’indagato rientrano tutte quelle situazioni nelle quali i beni che s’intendono sottoporre al vincolo ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi Sez. 3, numero 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378 . Per disponibilità deve infatti intendersi la presenza di una relazione effettuale dell’indagato con il bene, connotata dall’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Sez. 2, numero 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950 . 3.1. Non è necessario che i beni siano nella formale titolarità del soggetto indagato o condannato, essendo sufficiente, ai fini dell’apposizione del vincolo cautelare, che questi eserciti un potere di fatto sui medesimi e ne abbia la effettiva disponibilità in tal senso il sequestro può essere disposto anche nel caso in cui il bene sia intestato formalmente ad un soggetto terzo a seguito di contratto soggettivamente simulato interposizione fittizia , ovvero di simulazione negoziale oggettiva assoluta, ovvero, ancora, di interposizione reale o fiduciaria, atteso che anche in quest’ultima ipotesi, nonostante il bene sia effettivamente alienato, titolare del potere sulla res , per effetto del negozio fiduciario sottostante, è l’alienante interponente cfr., Sez. 2, numero 41051 del 26/10/2011, Ferrara, Rv. 251542 . Ciò che tuttavia deve essere dimostrata, seppure nell’ambito della fase cautelare, è la frattura fra situazione apparente e situazione reale, nel senso che è necessario che siano indicati elementi specifici e non congetturali sulla base dei quali, seppur in termini di probabilità, sia possibile affermare che il bene sottoposto a sequestro sia nella disponibilità dell’indagato Sez. 2, numero 32647 del 17/04/2015, Catgiu, Rv. 264524 Sez. 2, numero 47007 del 12/10/2016, Domus Milano s.p.a., Rv. 268172 . 4. Applicando i principi indicati alla fattispecie in esame, la motivazione del provvedimento impugnato non può essere considerata né inesistente, né meramente apparente. 5. La motivazione dell’ordinanza impugnata, pur non particolarmente approfondita, non è tuttavia tale da rendere incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito. Il Tribunale ha chiarito che a il bene in sequestro era stato oggetto di pignoramento immobiliare nel 2009, prima ancora che fosse presentata la richiesta di finanziamento del contributo pubblico 2010 per il quale è contestato il reato al padre del ricorrente b il Comune di L’Aquila accolse la domanda di contributo il 26 marzo 2013 c il 4 giugno 2014 il Comune dispose la voltura del provvedimento di ammissione al contributo in favore del custode, nominato dall’Istituto Vendite Giudiziarie, dell’immobile in questione attinto da pignoramento immobiliare d il 16 aprile 2015 la Banca di Credito cooperativo di Roma comunicò l’impossibilità del pagamento della fattura emessa dalla impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione per i quali il contributo era stato concesso, atteso che, a quella data, il conto corrente di Sc.Al. Ruggero, sul quale era stata accreditata la somma, presentava un saldo attivo di pochi Euro e il 15 maggio 2015 la banca comunicò alla impresa esecutrice dei lavori di non potere procedere al pagamento della somma richiesta a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti perché l’intero importo accreditato, pari ad Euro 63,380, era stato utilizzato mediante plurime operazioni di prelievo e pagamento f il 26 aprile 2016 l’abitazione in questione fu donata a S.A. dai suoi genitori. 6. Sulla base di tale quadro di riferimento fattuale, è coerente e logica l’affermazione del Tribunale secondo cui l’atto di donazione dell’immobile in questione, effettuato nell’aprile del 2016 dall’indagato in favore del figlio, è obiettivamente sintomatico della volontà di purgare quel bene e di sottrarre quell’unico cespite dalla garanzia patrimoniale dell’alienante e dalla possibilità che la res fosse sottoposta a cautela penale. 7. Quella donazione fu disposta in un momento in cui era chiaro, da una parte, che quell’immobile era destinato nuovamente ad essere oggetto di procedura esecutiva da parte della impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione ed il cui credito era rimasto insoluto, e, dall’altra, che la malversazione delle somme era emersa ed era stata scoperta, avendo la banca comunicato che le somme oggetto del contributo erano state usate per fini diversi da quelli a cui erano destinati. 8. Non vi è dubbio che l’espressione usata dal Tribunale, che si esprime in termini di sospetto , non è tecnicamente adeguata e, tuttavia, l’ordinanza, ricostruiti gli accadimenti, fa chiaramente riferimento, al fine di far emergere la probabilità che quel bene sia ancora nella disponibilità dell’indagato, alla tempistica degli accadimenti, ritenuta correttamente fortemente rivelatrice della volontà elusiva dell’indagato, cui il ricorrente non pare estraneo. 9. Né, sotto altro profilo, la motivazione del provvedimento impugnato è viziata nella parte in cui indica le ragioni che inducono il Tribunale a non condividere l’assunto secondo cui la donazione fu effettuata dai genitori del ricorrente per ragioni di riconoscenza, in considerazione del fatto che S.A. in precedenza avesse contratto un debito, pari circa alla metà del valore dell’immobile, per estinguere la procedura esecutiva che nel 2009 aveva condotta al pignoramento immobiliare del bene. Il Tribunale, con motivazione non apparente, ma logica ed esente da vizi, ha spiegato infatti che non vi è in atti alcun elemento da cui desumere che il prestito contratto dal ricorrente fu impiegato per l’estinzione della procedura esecutiva e che, quindi, la successiva donazione fu disposta per riconoscenza , considerato, peraltro, che il debito aveva ad oggetto una somma largamente inferiore al valore dell’immobile. 10. Tali considerazioni assumono significato ove si consideri che la tesi difensiva, secondo cui il ricorrente sarebbe in buona fede perché ignaro della condotta del genitore, è fondata su una ricostruzione fattuale che già in astratto non conduce alle conclusioni cui la difesa pretende di giungere. Alla data in cui il bene fu donato, l’abitazione era stata già stata ristrutturata e l’argomento difensivo si rivela strutturalmente debole, essendo obiettivamente difficile ipotizzare che S.A. , che, a suo dire, aveva in precedenza contratto un debito di trentamila Euro per estinguere la procedura esecutiva su quell’immobile, possa non avere chiesto ai propri genitori, al momento in cui la donazione fu stipulata, con quali disponibilità essi avessero provveduto alla ristrutturazione per decine di migliaia di Euro di quella casa, se fosse stata pagata l’impresa che aveva eseguito i lavori, se e con quali somme di denaro i debiti contratti per quelle opere fossero stati estinti. In tal senso la motivazione del provvedimento impugnato non è apparente nella parte in cui qualifica, seppur in maniera atecnica, sospetta la donazione, ritenendo, da una parte, simulato l’atto negoziale, e dall’altra, implausibile la ricostruzione alternativa lecita prospettata dal ricorrente. 11. Nel quadro probatorio delineato, così fortemente caratterizzato dalla tempistica di quell’atto di donazione, nessuna dato è stato anche solo allegato alla richiesta di riesame per far dubitare del carattere simulato di quell’atto negoziale o comunque per far ritenere, anche solo in termini di possibilità, che quella alienazione sia stata reale ed abbia comportato un reale trasferimento del potere di fatto su quel bene. 12. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.